=> Tribunale di Verona, 21 febbraio 2017
Con riferimento al caso in cui a seguito della domanda riconvenzionale l’oggetto
della controversia sia ampliato a ricomprendere
una materia per la quale l’art. 5, comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede la
mediazione quale condizione di
procedibilità della domanda, va affermato che tale previsione è idonea a
ricomprende qualsiasi domanda, cumulata
oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di
mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’esperimento
della fase conciliativa è opportuno
demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.
132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 43/2017
Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
21 febbraio 2017
Omissis
Rilevato che
alla scorsa
udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata
tempestivamente dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del
proprio zio, dal quale l’attore assume di aver subito gravi danni alla persona,
lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della
qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale
domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una
materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs.
28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della
domanda;
tale previsione è
idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o
soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto
di mediazione;
al fine di rendere
proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla
mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;
PQM
Assegna alle parti
termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel
presente giudizio e rinvia la causa all’udienza del omissis.