=> Corte di appello di Potenza, 15 novembre 2016
Non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio del potere
giudiziale relativo all’invio delle
parti in mediazione nel giudizio d’appello (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) qualora non appaiano sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione
autorevole della legge o di un precedente vincolante.
(I) Si veda l’art. 5, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 21/2017
Corte di appello di Potenza
ordinanza
15 novembre 2016
Omissis
Rilevato che con la
sentenza gravata, il Tribunale di Potenza ha disposto, conformemente alla
volontà di tutte le parti, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il
compendio immobiliare omissis.
che inammissibile è
l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado chiesta dagli odierni appellanti;
a) nella parte in
cui vi è condanna per entrambe in solido tra loro alla realizzazione, con spese
a carico di entrambe in parti uguali, ai lavori di adeguamento relativi
all’accesso comune nella parte residua di mq omissis di lastrico solare, poiché la condanna è in solido e gli
appellati hanno espressamente dichiarato di voler attendere l’esecutività della
sentenza;
b) sia nella parte
in cui vi è condanna al pagamento della somma di euro omissis oltre interessi, dovuta agli appellati a titolo di
conguaglio, in quanto il principio della natura dichiarativa della sentenza di
divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui
ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura
della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che
si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a
ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera
invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente
sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti
nell’altrui quota (Cass. 6653/2003);
considerato, in
conseguenza di ciò che l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi,
degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze
costituive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato,
quando la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero
e proprio nesso sinallagmatico e non meramente dipendente, come appunto nella
specie, in cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti da parte
dell’assegnatario sorge nel momento in cui viene a cessare lo stato di
indivisione e trova fonte nell’attribuzione ad altro condividente di un bene
eccedente la sua quota (Cass. n. 406/2014);
rilevato che i
motivi di gravame attengono:
1) alla
assegnazione agli appellati della quota di terreno di mq omissis quale rampa di accesso al garage seminterrato, in quanto,
secondo gli appellati, con tale assegnazione gli stessi non avrebbero più la
possibilità di accedere ai locali seminterrati dalla via pubblica rappresentata
da omissis;
2) alla prospettata
contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha da un canto
definito la corte come bene di uso comune e dall’altro ne ha disposto lo
scioglimento attribuendo ad entrambe il diritto di passaggio;
considerato che
l’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del
“decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in
sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”;
ritenuto che la
norma in esame intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie
preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore
qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle
controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro
costituire una alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in
attuazione dell’art. 5 della direttiva 2008/52/CE;
ritenuto che nel
caso in questione, non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio di detto
potere giudiziale, non apparendo sussistere significativi squilibri di
interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione
autorevole della legge o di un precedente vincolante, posto che la controversia
permane su aspetti marginali (gli appellati non hanno proposto appello
incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria) facilmente superabili con
l’ausilio della CTU espletata in primo grado e della CTP, che fotografano lo
stato dei luoghi.
PQM
Dichiara
inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza;
assegna alle parti il termine di giorni 15 per promuovere il procedimento di
mediazione innanzi all’organismo che ritengono più idoneo a trattare la
controversia in oggetto, a far tempo dalla comunicazione della presente
ordinanza; assegna il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento
di mediazione; dispone che le parti compaiano personalmente innanzi al
mediatore designato; dispone che l’esito del procedimento di mediazione venga
comunicato in Cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto
dell’obbligo di riservatezza; fissa la data del omissis per l’eventuale prosecuzione del giudizio innanzi alla
Corte di Appello.
Si comunichi.