=> Tribunale di Lecce, 11 ottobre 2016
In caso di mediazione
c.d. obbligatoria, qualora la procedura di mediazione non sia stata attivata per tutte le domande di parte
attore o ricorrente e per la domanda riconvenzionale, va assegna il termine
di giorni 15 per la presentazione della
domanda di mediazione a norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 20/2017
Tribunale di Lecce
11 ottobre 2016
Omissis
visto l’art. 5,
comma 1 bis, del D.Lvo 28/2010, siccome modificato dal D.L. 69 del 2013, ai
sensi del quale “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima
data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia
il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”;
rilevato che la
procedura di mediazione non è stata attivata per tutte le domande di parte
ricorrente e per la domanda riconvenzionale di parte resistente.
PQM
Assegna alla parte
il termine di giorni 15 – decorrenti dalla data odierna – per la presentazione
della domanda di mediazione e rinvia la causa all’udienza del omissis.
Il Giudice
Dott. Italo Mirko
De Pasquale.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.