=> Tribunale di Rimini, 10 maggio 2016
Se è vero che il termine per l'instaurazione del procedimento di
mediazione, concesso dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 deve
considerarsi ordinatorio, è, altresì,
incontestabile che tale carattere del termine del quale si tratta non
comporta che i tempi di avvio del procedimento predetto siano rimessi
all'arbitrio delle parti, ove si tenga presente che l'art. 154 c.p.c.
consente al Giudice di prorogare, su istanza di parte o di ufficio, il termine
che non sia stabilito a pena di decadenza, solo prima della sua scadenza. Pertanto,
se detto termine scade senza che nessuna delle parti abbia avviato il
procedimento di mediazione o presentato motivata istanza di proroga di
detto termine, va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancata
instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio, restando irrilevante
il deposito della domanda di mediazione successivamente alla scadenza del
termine in questione (I) (II) (III).
La domanda che diviene improcedibile, nel giudizio che si instaura con l'opposizione
a decreto ingiuntivo, è quella formulata nell'atto di citazione in
opposizione e, all'improcedibilità del giudizio di opposizione, consegue
il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (cfr. art. 653
c.p.c.) (III) (VI).
(I) Si vedano gli artt. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
(II) Il decorso di un termine ordinatorio, senza
la presentazione di un'istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti
preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di
un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in
termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non
imputabile alla parte (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 29 gennaio 2003,
n. 1285; Cass. Civ. Sez. II 19 gennaio 2005 n. 1064).
(III) Per approfondimenti
sulle questioni processuali si veda di recente
VIOLA, CODICE DI PROCEDURA CIVILE con schemi,
formule e approfondimenti (dottrina e giurisprudenza), Cedam, 2016.
(IV) Per
approfondimenti si veda SPINA,Opposizione a decreto ingiuntivo: ilproblema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire ilprocedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 3/2017
Tribunale di Rimini
sentenza
10 maggio 2016
Omissis
Con ordinanza del
16 aprile 2015, il GI ha concesso alle parti termine di quindici giorni per
l'avvio di procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1-bis del
D.lgs.4 marzo 2010 n. 28 e succ.mod., decorrente dalla comunicazione di detta
ordinanza, avvenuta il 17 aprile 2015.
Le parti avrebbero
dovuto avviare, dunque, detto procedimento entro il 2 maggio 2015. Il
procedimento di mediazione non è stato instaurato entro il termine predetto.
Tale circostanza, dedotta da omissis
S.P.A., la quale non si è presentata all'incontro fissato dinanzi al mediatore,
giustificando la mancata comparizione proprio con riferimento alla tardiva
instaurazione del procedimento in questione, non è stata contestata dagli
opponenti.
Del resto, l'assunto
della opposta risulta avvalorato dal verbale redatto dal mediatore, ove si dà
atto che il mediatore è stato nominato dall'organismo di mediazione adito solo
il 3 agosto 2015, vale a dire dopo che erano trascorsi tre mesi dal 2 maggio
2015.
Rileva il Giudicante
che deve, dunque, ritenersi pacifico che non sia stato espletato il
procedimento di mediazione.
Va, in proposito,
evidenziato che se è vero che il termine per l'instaurazione del procedimento
di mediazione, concesso dal Giudice ai sensi dell'art.5 comma 1 bis del D. lgs
4 marzo 2010 n. 28 e succ.mod., deve considerarsi ordinatorio, è, altresì,
incontestabile che tale carattere del termine del quale si tratta non comporta
che i tempi di avvio del procedimento predetto siano rimessi all'arbitrio delle
parti, ove si tenga presente che l'art. 154 c.p.c. consente al Giudice di prorogare,
su istanza di parte o di ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di
decadenza, solo prima della sua scadenza.
Il decorso di un
termine ordinatorio, senza la presentazione di un'istanza di proroga, ha,
quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed
impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività,
salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata
per causa non imputabile alla parte (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 29
gennaio 2003, n. 1285; Cass. Civ. Sez. II 19 gennaio 2005 n. 1064).
Ciò perché,
diversamente argomentando, non solo si violerebbe il disposto normativo, ma si
lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del
procedimento, in contrasto con l'intenzione manifestata dal legislatore nel
subordinare anche la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga (oltre alla
prima) alla concorrenza di motivi particolarmente gravi, e le si consentirebbe
di procrastinare ad libitum il tempo stabilito per il verificarsi dell'effetto
preclusivo voluto dalla legge (cfr.: Cass. Civ., sez. II, Ord. 6 maggio 2003,
n. 6895; Cass. Civ., sez., II, sent. 10 gennaio 1998, n. 10174; Cass. Civ. Sez.
II 19 gennaio 2005 n.1064).
Orbene, nel caso
che ci occupa, il termine concesso dal Giudice ai sensi dell'art.5 comma 1 bis
del D.lgs 4 marzo 2010 n.28 e succ.mod. è, come si è visto, scaduto il 2 maggio
2015 (il provvedimento di concessione del termine è stato comunicato alle parti
il 17 aprile 2015), senza che nessuna delle parti abbia avviato il procedimento
di mediazione o presentato motivata istanza di proroga di detto termine.
E' irrilevante,
quindi, il deposito di domanda di mediazione, da parte di omissis S.R.L. e di omissis,
successivamente alla scadenza del termine in questione, non avendo gli
opponenti avanzato tempestiva istanza di proroga dello stesso, ed è, di
conseguenza, pienamente giustificabile il rifiuto di omiddid S.P.A. di aderire ad un procedimento di mediazione
tardivamente instaurato.
Ciò premesso,
l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da omissis S.R.L. e da omissis
deve essere dichiarata improcedibile, per mancata instaurazione del
procedimento di mediazione obbligatorio, di cui all'art.5 comma 1 bis D.lgs. 4
marzo 2010 n..28 e succ.mod.
La domanda che
diviene improcedibile, nel giudizio che si instaura con l'opposizione a decreto
ingiuntivo, è quella formulata nell'atto di citazione in opposizione (ed
eventualmente con la comparsa di risposta o con la chiamata in causa di terzi),
che è l'atto che dà origine al procedimento di opposizione, nell'ambito del
quale l'opponente riveste la posizione processuale di attore. Tale posizione
comporta, in sostanza, che l'onere di impedire che il decreto divenga
definitivo è rimesso all'iniziativa processuale dell'ingiunto, posto che, senza
opposizione o nell'ipotesi di estinzione dell'instaurato giudizio di
opposizione, il decreto diviene definitivo. La considerazione svolta comporta
che, in ossequio alle regole processuali proprie del procedimento speciale che
ci occupa, alle quali, è opportuno ricordarlo, la disciplina in materia di
mediazione non contiene deroghe espresse, all'estinzione (o, come nel caso che
ci occupa, all'improcedibilità) del giudizio di opposizione consegue il
consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (vedi art. 653 c.p.c.; in
senso conforme Tribunale Firenze 30 ottobre 2014 e Tribunale Rimini 5 agosto
2014).
Ritenere, invece,
che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione comporti la
caducazione del decreto ingiuntivo determinerebbe un risultato “eccentrico”
rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe a
carico dell'ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione o per
impedire la revoca del decreto ingiuntivo, in contrasto con l'impostazione di
tale procedimento quale giudizio soltanto eventuale, rimesso alla libera scelta
dell’ingiunto (vedi Tribunale Firenze 30 ottobre 2014; Tribunale Rimini 5
agosto 2014).
Sul piano degli
effetti concreti tale impostazione porterebbe ad un risultato opposto a quello –deflattivo
per il sistema giudiziario – che l'istituto della mediazione persegue,
imponendo ad una parte (l'opposto) che è già munita di titolo esecutivo (il
decreto ingiuntivo), che si consolida nel caso di estinzione del giudizio di
opposizione, e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite,
proprio perché già munita di un titolo, di attivarsi anche laddove l'altra
parte (l'opponente) non si dimostri più interessata all'esito della stessa,
come spesso avviene in caso di opposizioni dilatorie, dopo la pronuncia dei
provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. In presenza di una situazione
nella quale le parti si siano acquietate sul contenuto del decreto ingiuntivo,
l'opposto verrebbe, quindi, onerato di proseguire il giudizio al fine di
esperire un inutile procedimento di mediazione e sarebbe indotto a chiedere una
pronuncia di merito, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale
disinteresse alla lite dell'opponente.
Peraltro, in caso
di mancato esperimento del procedimento di mediazione e di revoca del decreto
ingiuntivo, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con
conseguente neutralizzazione degli effetti deflattivi che il D.lgs.4 marzo 2010
n. 28 e succ.mod. si propone di raggiungere.
Del resto, la
Suprema Corte ha, di recente (vedi Cass. Civ. Sez. III 7 ottobre -3 dicembre
2015 n.2469), evidenziato: ”La disposizione di cui all'art.5 del D.lgs n.28 del
2010 deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata
costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del
principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza
processuale. In questa prospettiva, la norma, attraverso il meccanismo della
mediazione obbligatoria mira a rendere il processo la extrema ratio.... Quindi
l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte
che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Invero, attraverso
il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la
logica dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente
che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la
soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E', dunque,
sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è
l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La
diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la
passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del
resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione
che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il
tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo
stesso decreto ingiuntivo. E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad
avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del
decreto ingiuntivo ex art.653 cpc. Soltanto quando l'opposizione sarà
dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti:
opponente -convenuto sostanziale, opposto-attore sostanziale. Ma nella fase
precedente, sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere
di introdurre il procedimento di opposizione: diversamente l'opposizione sarà
improcedibile”.
Considerate la
complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali di
merito e dottrinali difformi, le spese di lite vanno interamente compensate (la
Suprema Corte si è peraltro, pronunciata sul tema solo di recente)
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o
disattesa, così dispone: dichiara improcedibile l'opposizione proposta da omissis S.R.L., in persona del legale
rappresentante, e da omissis, nei
confronti di omissis S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n.
omissis; dichiara interamente
compensatela le partile spese processuali.