DIRITTO D'AUTORE


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10 gennaio 2017

2/17. Al primo incontro possono partecipare anche solo i difensori (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2017)

=> Tribunale di Verona, 28 settembre 2016

Non si condivide l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che assume che ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art.5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori; difatti:
a. nessuna norma del d.lgs.28/2010 prescrive la presenza obbligatoria della parte alla procedura;
b. nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art. 83 c.p.c.;
c. la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata;
d.l’opposta opinione determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché solo la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2017

Tribunale di Verona
sentenza
28 settembre 2016

Omissis

È opportuno premettere che questo giudice non condivide l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che assume che ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 è necessario che partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015 est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015).
Tale indirizzo si fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che l’art. 8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano.
In contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura. Al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art. 83 c.p.c. E’ proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nelle procura alle liti. La valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a sostegno della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata.
Sono però le conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente la fragilità. Essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché solo la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata.
A ben vedere, l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore. Proprio quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore.
Del resto tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa. Il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova.
Tale impostazione viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.

PQM

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, così decide: rigetta ---. Compensa tra attrice e convenuta omissis le spese processuali e condanna omissis al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di € 450,00.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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