=> Tribunale di Verona, 28 settembre 2016
Non si
condivide l’orientamento
giurisprudenziale, invero prevalente, che assume che ai fini
dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art.5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è necessario che partecipino alla
mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i
difensori; difatti:
a. nessuna norma del d.lgs.28/2010 prescrive la presenza obbligatoria della parte alla procedura;
b. nessuna disposizione vieta alla parte di delegare
alla partecipazione alla procedura il proprio difensore, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad
esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.
83 c.p.c.;
c. la valorizzazione della
peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma
anche facilitativo della conciliazione non è da sola sufficiente a giustificare
una deroga alla norma di carattere generale sopra citata;
d.l’opposta opinione
determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse
alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta
della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché solo la
prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata (I).
(I) Si vedano gli artt. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa,2016
(Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 2/2017
Tribunale di Verona
sentenza
28 settembre 2016
Omissis
È opportuno
premettere che questo giudice non condivide l’orientamento giurisprudenziale,
invero prevalente, che assume che ai fini dell’assolvimento della condizione di
procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 è necessario che
partecipino alla mediazione le parti personalmente (assistite dai difensori) e
non solo i difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014
est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015 est.
Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015).
Tale indirizzo si
fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che
l’art. 8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento
della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi
partecipano.
In contrario deve
però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono
la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve
riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha
pensato poter essere lo sviluppo della procedura. Al contempo nessuna
disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il
proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire
ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto
dell’art. 83 c.p.c. E’ proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà
viene solitamente inserita nelle procura alle liti. La valorizzazione della
peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma
anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a sostegno
della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a giustificare una
deroga alla norma di carattere generale sopra citata.
Sono però le
conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente
la fragilità. Essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte
che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità
(generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue
controparti, perché solo la prima è esposta alla grave sanzione processuale
ipotizzata.
A ben vedere,
l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio
della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di
tempo indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in
mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto
processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore. Proprio
quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere
che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della
parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa
determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse
l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore.
Del resto tale
conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben
vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa. Il legislatore
infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza
giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un
comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il
proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo
unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento
argomenti di prova.
Tale impostazione
viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più
severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.
PQM
Il Giudice unico
del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed
eccezione disattesa e respinta, così decide: rigetta ---. Compensa tra attrice e convenuta omissis le spese processuali
e condanna omissis al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della
somma di € 450,00.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.