=> Corte di
Cassazione, 12 dicembre 2023 n. 34714
Nell’ipotesi in cui agiscano più soggetti disgiuntamente legittimati a
fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più
condomini lamentavano la lesione di un bene in regime di comproprietà) non è
necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione,
ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione
del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5,
d.lgs. n. 28 del 2010, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo
ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata
per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo
di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori
disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione,
il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di
validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla
mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri
soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la
domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale
accoglimento della domanda coltivata dall'attore che abbia regolarmente
esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta
conciliazione) (I).
(I) Si veda l’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 19/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione II
sentenza n. 34714
12 dicembre 2023
Omissis
Fatti di causa
Nel 2014 alcuni condomini del Condominio --- convenivano dinanzi al
Tribunale di Ivrea il condomino --- per la riduzione in pristino di un muro
condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il
muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario
---, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il
convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di
conciliazione era stato promosso da un solo degli attori --- presso un
organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori
termini per lo svolgimento del tentativo e, all'esito del giudizio, accoglieva
la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l'irrituale
espletamento della procedura di mediazione e l'ingiustizia nel merito, la Corte
di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda.
Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con
controricorso.
Ragioni della decisione
Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la
violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5 e dell'articolo
157 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del
rilievo dell'irregolare esperimento del tentativo di mediazione. In
particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice
aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione
è stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché
ogni correlativo rilievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi
della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal
convenuto appellante solo in secondo grado.
Il secondo motivo censura Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex
articolo 5, che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al
procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.
Il terzo motivo lamenta ex articoli 38, 111, 157 e 345 c.p.c., Decreto
Legislativo n. 28 del 2010, articoli 3 e 5 e articolo 2964 c.c. che la Corte di
appello abbia ritenuto: la tardività dell'avvio del secondo tentativo di
conciliazione da parte dei condomini; l'irregolarità dei tentativi esperiti
dalla ---; (c) la necessità della partecipazione al tentativo di conciliazione
del condomino ---, quale successore ex articolo 111 c.p.c., di una condomina
che aveva partecipato alla procedura.
Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in
sintesi come segue.
Una sola dei condomini ( ---) aveva dapprima instaurato il procedimento
di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella
(Ivrea) determinata Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 4, in
relazione all'ufficio giudiziario territorialmente competente per la
controversia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità
della domanda.
A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della
domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per
l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione
di ---. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la concessione
del nuovo termine non anche alla ---, l'avvio della procedura solo da parte
degli altri condomini attori, la tardività dell'avvio rispetto al termine
assegnato), il giudice assegnava
un nuovo termine entro il quale la procedura veniva attivata unicamente
da ---.
Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di
primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità.
D'altra parte, la disciplina legislativa non indica la possibilità di reiterare
la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l'organismo di
conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le
parti in causa. In conclusione, a fronte del mancato esperimento del procedimento
di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della
domanda.
Il primo motivo è rigettato.
Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto
abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di
mediazione. Tanto vale a vedere rispettato l'onere di tempestiva eccezione
Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5.
Il secondo motivo è fondato.
Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente
legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di
specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di
comproprietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale
ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura
di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida
prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità
Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, il fatto che, prima
dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del
termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato
regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di
uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di
siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi
senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può
essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da
parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà
improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi
dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente
esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta
conciliazione).
Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si
articola.
Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in
capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l'irregolare esperimento del primo
tentativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di
loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di
conciliazione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all'uopo
assegnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio; rileva che
esso si sia espletato entro la data dell'udienza fissata per la prosecuzione
del processo (cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è
irrilevante per la stessa ragione a fondamento dell'irrilevanza del primo
motivo.
È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti
motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è
rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti
motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla
Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.