=> Corte di Cassazione, 4 gennaio 2024 n. 205
In tema di c.d. mediazione obbligatoria (posta la norma per cui l'improcedibilità
“deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal
giudice, non oltre la prima udienza”), in mancanza della tempestiva
eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al
relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare
l'improcedibilità della domanda. Del tutto priva di fondamento è inoltre la
tesi secondo cui i suddetti principi riguarderebbero solo l’omesso espletamento
della procedura di mediazione e non l’irregolare tenuta della
mediazione (I).
(I) Si veda l’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 18/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di cassazione
sezione II
ordinanza n. 205
4 gennaio 2024
Omissis
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto
decisivo oggetto di discussione - vizio di motivazione, rectius completa
assenza di motivazione, in relazione al capo di impugnazione in appello,
ribadito in sede di conclusioni, concernente la liquidazione delle spese
oggetto di condanna in solido a carico degli odierni ricorrenti, così come
contenuta nella sentenza di primo grado. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c.
La Corte di Appello di Genova avrebbe completamente omesso di prendere
in considerazione il motivo di impugnazione attinente alle spese, in merito al
quale non avrebbe speso alcuna motivazione. Invece, nel caso di specie, come
eccepito dagli appellanti, alla luce del valore indeterminabile e dei parametri
del D.M. 55 del 2014 (la citazione è del 2015), la somma liquidata dal
Tribunale di Savona avrebbe superato i limiti, senza giustificazione alcuna. Il
calcolo dei compensi dovrebbe prendere quale riferimento il decisum e, quindi,
nel caso in esame, avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione
di un immobile alla C srl, sarebbe corretto riferirsi al valore come
indeterminabile. La Corte d’Appello, invece, ha liquidato le spese di giudizio
per il grado di appello in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate,
iva e cpa in favore di C s.r.l. e in € 10.000,00 per compensi, oltre spese
forfetizzate, iva e cpa in favore di S G, trascurando del tutto il motivo di
appello con il quale era stato censurata la liquidazione delle spese del primo
grado di giudizio. In effetti, il valore della causa, atteso l'oggetto della
domanda di restituzione di beni immobili e mobili con richiesta di pagamento ex
art. 614 bis c.p.c. ed una domanda di accertamento di intervenuta usucapione sfuggirebbe
ai criteri previsti dall'art. 15 c.p.c. e dovrebbe essere complessivamente
valutato come indeterminabile. Pertanto, avrebbe dovuto essere applicato il
conteggio indicato nella comparsa conclusionale il cui calcolo finale è ben
lontano dall'esito di € 50.000 contenuto in sentenza. In altri termini vi
sarebbe una completa assenza di motivazione sul punto spese.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
--- aveva formulato uno specifico motivo di appello in ordine alla
liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma
di euro 50000 in solido con ---. Nella stessa sentenza impugnata, a pag. 3, si
legge che E Gi aveva chiesto di riformare la sentenza oltre che in relazione
alla sua condanna, anche in punto di spese alla luce delle tabelle vigenti.
La Corte d’Appello, pur dando atto del relativo motivo di appello, ha
del tutto omesso di esaminarlo.
Deve premettersi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per
cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre
fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina
l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente
individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, Ord. n. 25557 del
27/10/2017). 8 Nel caso di specie la censura di parte ricorrente
complessivamente considerata è sufficientemente chiara nell’ascrivere alla
Corte d’appello l’omessa pronuncia sul suddetto motivo.
Ricorre, pertanto, il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello
proposto da ---.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto
decisivo oggetto di discussione - vizio di motivazione, in relazione al preteso
possesso sine titulo, dell'immobile in questione da parte di --- - vizio di
motivazione, del tutto insufficiente, in relazione al possesso ad usucapionem
dell'immobile in questione da parte di ---.
Secondo la Corte d’Appello, --- occupava sine titulo parte
dell'immobile ed è stata, per l'effetto, legittimamenTe ritenuta destinataria
della pronuncia di condanna al rilascio. L'assunto non è specificamente
motivato, se non per relationem (si desume), dalla complessiva argomentazione
svolta in merito alla posizione di ---. Tale argomentazione, in effetti, ad una
migliore disamina si rivela del tutto insufficiente e contraddittoria, in
quanto non vale a fare definitivamente luce sul possesso dell'immobile in
questione da parte di ---. Lo stesso ha affermato di aver iniziato a possedere
l'immobile in questione, in epoca antecedente al contratto di locazione del 1994.
In maniera del tutto incomprensibile, la Corte d’Appello di Genova
definisce a pagina 17, irrilevante tale circostanza, in quanto non sarebbe
idonea a desumere che l'inizio del potere di fatto del --- si sia instaurato in
modo autonomo e non sia invece derivato da quello della madre.
La conclusione alla quale perviene la Corte, per cui nella fattispecie
non è emerso che l'animus del --- sia mutato rispetto alla originaria
condizione con cui è iniziata la sua relazione di fatto col bene, a fronte di
precedente exursus di natura teorica e di principio, sarebbe, nella sostanza,
sfornita di adeguata dimostrazione e motivazione e sarebbe, pertanto, ragione
di cassazione della sentenza in questione.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto
di discussione tra le parti in presenza di una “doppia conforme” non è
ammissibile. Peraltro, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per
evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve
indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e
quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che
esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.
D’altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte: « Ricorre
l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5,
c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti
decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di
secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche
quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo
in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice
di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la
statuizione già assunta dal primo giudice» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del
09/03/2022, Rv. 664193 - 01).
Ciò detto, anche la censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato
sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia
motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,
in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",
nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.
8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste,
perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali
non poteva riconoscersi il possesso utile ad usucapire in capo a --- la cui
relazione con l’immobile era rimasta sempre di detenzione, senza alcun atto di
interversione del possesso.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti l'omesso
rilievo del fatto che --- Srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non ha partecipato alla mediazione. Violazione degli articoli 5 e 8
del decreto legislativo numero 28 del 2010. Omesso accertamento della mancata
partecipazione di --- Srl alla mediazione e conseguente omessa declaratoria di
inammissibilità della domanda.
In data 7 agosto 2015 --- Srl, a mezzo del difensore, convocava in
mediazione i convenuti. Alla sessione di mediazione del 14 settembre 2015 non
partecipava il legale rappresentante della società --- Srl, ma il solo avvocato
difensore, non munito di procura speciale/sostanziale. Secondo parte
ricorrente, perché si verifichi utilmente la condizione di procedibilità
prevista dalla legge, occorre che la mediazione sia utilmente esperita con la
sostanziale partecipazione delle parti. Ne deriva che, una volta promossa la
procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non si verifica se la
parte instante non compare personalmente, (Sez. 3, n.8473 del 2019).
Sotto altro profilo, la decisione della Corte di Appello violerebbe gli
artt. 5 e 8 del d.lgs. n.28 del 2010 laddove ha ritenuto che " .. in
mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo
grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice
di appello rilevare l'improcedibilità della domanda ... " Tale norma
sarebbe applicabile nel caso di "mancato esperimento della mediazione obbligatoria",
ma non nel caso in cui l'attore onerato abbia esperito l'incombente senza poi
utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore privo
dei necessari poteri di legge la decadenza di cui all'articolo otto del decreto
legislativo numero 28 del 2010 (mancata eccezione di parte convenuta, ovvero
messo rilievo d'ufficio da parte del giudice entro la prima udienza) non sia
applicherebbe al caso della mediazione esperita, ma del tutto irregolare nella
partecipazione necessaria delle parti.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando
l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della
procedura di mediazione.
La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto:
in tema di mediazione obbligatoria ex articolo cinque, comma uno bis del
decreto legislativo numero 28 del 2010, il preventivo esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza; indicate dallo stesso
articolo 5, comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è
disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2
(sezione tre, ordinanza numero 25.155 del 10/11/ 2020.) Dunque, in mancanza
della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non
abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di
appello rilevare l'improcedibilità della domanda. La Corte d'Appello
correttamente ha evidenziato che, nel caso di specie, alla prima udienza del
giudizio di primo grado erano mancati sia l'eccezione della parte che il
rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Del tutto priva di fondamento è la tesi secondo cui i suddetti principi
riguarderebbero solo l’omesso espletamento della procedura di mediazione e non
l’irregolare tenuta della mediazione perché l'attore onerato ha esperito
l'incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la
presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge.
Infine, il ricorrente non si confronta neanche con l’ulteriore ratio
decidendi della sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato che
l’eccezione proposta dagli appellanti era anche infondata in quanto dai verbali
di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e
si era conclusa senza conciliazione e senza che alcuna delle parti avesse
svolto nelle sedi opportune, o comunque tempestivamente in causa, rilievi e/ o
eccezioni sulla ritualità della stessa.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il
secondo e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il
secondo e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di
legittimità.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.