In data 7 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato, con
newsletter n. 305, che sono tuttora
valide le indicazioni del CNF (circolare CNF n. 6-C-2014) sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce
della decisione del Consiglio di Stato n. 5230 del 17.11.2015 (I) (II).
Si propone di seguito la comunicazione
integrale del CNF.
Tuttora valide le
indicazioni del CNF sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce
della decisione del Consiglio di Stato n. 5230 (depositata il 17 novembre
2015), nella quale si afferma la legittimità del comma 4-bis dell’art. 16 del
d.lgs. nr. 28/2010 e pertanto la necessità per gli avvocati iscritti ad
organismi di mediazione di adeguata formazione in materia di mediazione e di
mantenere la preparazione con percorsi di aggiornamento a ciò finalizzati.
La specificazione è giunta
della commissione interna ADR, coordinata da Diego Geraci, che ha inviato ieri
una nota in questo senso ai presidenti dei Consigli degli Ordini, dopo aver
ricevuto diverse richieste di chiarimento.
In particolare, il
riferimento è alla circolare CNF n. 6-C-2014, che aveva fissato gli standard
minimi della formazione dell’Avvocato mediatore, ai fini di garantirne la
specifica preparazione anche se iscritto “di diritto” agli elenchi dei
mediatori, secondo quanto disposto dalla legge sulla mediazione.
Il Consiglio ha dunque
confermato la sua validità attuale
e la conformità ai principi espressi dal
Giudice Amministrativo.
(II) Si veda Consiglio di Stato, sentenza del 17 novembre 2015, in Osservatorio Mediazione Civile n.5/2016.