LEGGE 20 maggio
2016, n. 76
Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze
(GU n.118 del 21-5-2016 )
Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016
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Art. 1
1. La presente legge istituisce
l'unione civile tra persone dello
stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle
convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello
stesso sesso costituiscono
un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di
stato civile ed alla presenza di due testimoni.
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21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV
del libro secondo del codice civile.
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25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo
comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
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Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 48/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)