=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2016
Disposta la mediazione ex art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare il
mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler
proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (I).
Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la domanda di mediazione va depositata
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia avuto
riguardo ai criteri dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente
un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4
cit. (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 45/2016
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
ordinanza
22 febbraio 2016
Omissis
- letto ed osservato l’art. 5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
secondo il quale l’esperimento del procedimento di mediazione disposto dal
Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- precisato che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore
personalmente e munite
di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
- viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito
con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013 n.98;
- visto il proprio carico di ruolo, il quale consiglia, a seguito dello
studio della causa e della
proposta conciliativa effettuata, di demandare alla mediazione delegata
la ricerca di una comune volontà delle parti di giungere ad una soluzione
concordata;
PQM
Letto ed applicato l’art. 185 bis c.p.c., formula alle parti la seguente
proposta conciliativa sulla scorta dei fatti costitutivi portati in giudizio: omissis
Letto ed applicato l’art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento
del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di
non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare; fissa udienza
omissis per verificare l’esito della
procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni
dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di
mediazione da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per
la controversia nel luogo avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del
d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un
organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato.
Si riserva all’esito ogni altra eventuale determinazione intesa al
proseguimento della causa.
Si comunichi.