=> Tribunale di Milano, 4 gennaio 2019
Il solo deposito della domanda di mediazione o la sua
comunicazione al convenuto non possono spiegare l'effetto di impedire la
decadenza dalla facoltà di esercitare la impugnativa della delibera
condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c., perché dal combinato
disposto degli artt.
5, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 si evince che lo stesso si produce
solo dal momento della comunicazione sia della domanda che della data del primo
incontro di mediazione, fissata dall'organismo di conciliazione. Comunicazione
che può avvenire sia a cura di quest'ultimo che della parte istante, con
qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione, ma, agli effetti in
esame, solo dopo che il responsabile dell'organismo abbia nominato il mediatore
e fissato la data del primo incontro davanti allo stesso (I).
(I) Si vedano
gli artt. 5, comma 6 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 47/2019
Tribunale di Milano
Sentenza
4 gennaio 2019
Omissis
La presente controversia prende origine dalla impugnativa della
delibera assembleare del condominio convenuto del 7/03/2017, in via principale
per tardiva convocazione della società attrice e perché la assemblea avrebbe
deliberato in ordine a spese che riguarderebbero un bene di cui la società
attrice non sarebbe comproprietaria, attribuendole invece quota parte delle
stesse; nonché, in via subordinata, per violazione dei requisiti per la
approvazione della delibera di cui all'art. 117-ter c.c. e per eccesso di
potere.
Alle deduzioni della società attrice ha replicato il condominio
convenuto, chiedendone il rigetto e, comunque, la declaratoria di cessazione
della materia del contendere per essere intervenuta la Delib. del 27 giugno
2017 che ha sostituito quella impugnata, approvando nuovamente quanto oggetto
della stessa.
omissis
In tema di governo delle spese di lite va però osservato che parte
convenuta ha eccepito che sussisterebbe invece la soccombenza virtuale della
società attrice atteso che la stessa aveva notificato l'atto di citazione senza
attendere lo svolgimento della mediazione dalla stessa incardinata con domanda
del 12/04/2017. Mediazione che, invece, a detta del Condominio, avrebbe potuto
condurre ad una composizione della lite. Sul punto va rilevato che la delibera
impugnata, come pacifico in atti, è venuta a conoscenza di parte attrice solo
in data 22/03/2017 e conseguentemente il termine per impugnare la stessa per i
vizi dedotti in citazione e rilevanti sotto il profilo della sua annullabilità,
sarebbe scaduto il successivo 21/04/2017; mentre per quelli ivi sollevati e
rilevanti sotto il profilo della sua nullità, come è noto, non esiste alcun
termine decadenziale. Successivamente, parte attrice ha proposto la domanda di
mediazione sopra richiamata e l'organismo di mediazione ha fissato la data di
mediazione ed effettuato la convocazione per la stessa, portandola a conoscenza
di entrambe le parti, in data 20/04/2017. Attività che sono state svolte
compiutamente prima della scadenza del suddetto termine decadenziale. Invece,
parte attrice, dopo essere venuta a conoscenza della data di convocazione per
la mediazione e della sua comunicazione a parte convenuta, ha proposto la
impugnativa giudiziale chiedendo la notifica della citazione il successivo
21/04/2017.
Ciò posto in fatto, va osservato in punto di diritto che il solo
deposito della domanda di mediazione o la sua comunicazione al convenuto da
parte della società attrice, non avrebbero potuto spiegare l'effetto di
impedire la decadenza dalla facoltà di esercitare la impugnativa della delibera
condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c., perché dal combinato
disposto degli artt. 5, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 si evince che lo
stesso si produce solo dal momento della comunicazione sia della domanda che
della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di
conciliazione. Comunicazione che può avvenire sia a cura di quest'ultimo che
della parte istante, con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione,
ma, agli effetti in esame, solo dopo che il responsabile dell'organismo abbia
nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti allo stesso.
Ne consegue che, solo una volta effettuata la convocazione da parte
dell'organismo di mediazione si sono prodotti anche nel caso in esame gli
effetti sospensivi del termine decadenziale di impugnativa della delibera
assembleare previsti dalla citata normativa.
Così che, in mancanza di diversa allegazione e prova, la notifica della
citazione da parte della società attrice entro il suddetto termine non risultava
necessaria ai detti fini di impedimento della possibile decadenza dalla
impugnazione. Con conseguente carenza di interesse ad agire della stessa al
momento della proposizione della domanda, quantomeno in ordine ai vizi della
delibera rilevanti ai fini della sua annullabilità.
Interesse ad agire che, come è noto, quale condizione dell'azione
prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere
oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che
senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un
danno e che, conseguentemente, deve avere necessariamente carattere attuale al
momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n.
10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013,
n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n.
25278), poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e
valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza.
Peraltro, in mancanza di allegazione e prova incombente sull'attore, va
anche rilevato che l'interesse ad agire non è divenuto attuale neppure
all'esito della procedura di mediazione, atteso che, ben prima del suo
esaurimento con verbale negativo del 30/11/2017, è poi intervenuta la
sostituzione della delibera impugnata con quella del 27/6/2017.
Di qui l'accoglimento della doglianza di parte convenuta ai fini del
governo delle spese di lite, con soccombenza virtuale della società attrice sul
punto.
Con assorbimento, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel
presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Attesa la reciproca soccombenza delle parti ed il carattere meramente
processuale della presente pronuncia, vanno compensate integralmente tra di
esse le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, ai
sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza
disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in
atti: dichiara la cessazione della materia del contendere, come in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite e di
mediazione. Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.