L’articolo 201,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario»
di cui a tale disposizione include un procedimento
di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere
coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto
successivamente alla conclusione di quest’ultimo.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2020
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Causa C-667/18
Sentenza
14 maggio 2020
Omissis
Nella causa C‑667/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Corte
costituzionale, Belgio), con decisione dell’11 ottobre 2018, pervenuta in
cancelleria il 25 ottobre 2018, nel procedimento
Orde van Vlaamse Balies,
Ordre des barreaux
francophones et germanophone
contro
Ministerraad,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts,
presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione,
L.S. Rossi (relatrice), J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2
ottobre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Orde van Vlaamse
Balies e l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, da F. Judo e
N. Goethals, advocaten;
– per il governo belga,
da C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di
agenti, assistite da S. Ronse, avocat, e T. Quintes, advocaat;
– per la Commissione
europea, da H. Tserepa-Lacombe, A. Nijenhuis e F. Wilman, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
dell’11 dicembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 201
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335,
pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato,
l’Orde van Vlaamse Balies e l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
(in prosieguo: gli «ordini degli avvocati») e, dall’altro, il Ministerraad
(Consiglio dei Ministri, Belgio) in merito alla libertà per l’assicurato, nel
contesto di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, di scegliere il
proprio rappresentante in un procedimento di mediazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 87/344/CEE
3 La
direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
all’assicurazione tutela giudiziaria (GU 1987, L 185, pag. 77), che è
stata abrogata dalla direttiva 2009/138, al suo articolo 4 disponeva quanto
segue:
«1. Ogni contratto di tutela
giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra
persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia
chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in
qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di
scegliere;
(...)
2. Per avvocato si intende chiunque
sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle
denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo
1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi
da parte degli avvocati [GU 1977, L 78, pag. 17]».
Direttiva 2009/138
4 Il
considerando 16 della direttiva 2009/138 così recita:
«L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in
materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei
contraenti e dei beneficiari. Per “beneficiario” si intende qualsiasi persona
fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di
assicurazione. La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati
sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e
riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a
repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale».
5 Il
titolo II di tale direttiva, intitolato «Disposizioni specifiche per
l’assicurazione e la riassicurazione», include un capo II, recante
«Disposizioni specifiche per l’assicurazione non vita», la cui sezione 4,
intitolata «Assicurazione tutela giudiziaria», è formata dagli articoli da 198
a 205.
6 L’articolo
198 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione della presente
sezione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di
cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di
assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle
spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa,
segnatamente allo scopo:
(...)
b) di difendere o rappresentare
l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo
o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».
7 L’articolo
201 della direttiva 2009/138, intitolato «Libera scelta dell’avvocato», così
dispone:
«1. Ogni contratto di tutela
giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra
persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia
chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in
qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di
scegliere tale avvocato o altra persona;
(...).
2. Ai fini della presente sezione,
per “avvocato” si intende qualsiasi persona abilitata ad esercitare le sue
attività professionali con una delle denominazioni previste dalla [direttiva
77/249]».
Diritto belga
8 L’articolo
156 della legge sulle assicurazioni, del 4 aprile 2014 (Belgisch Staatsblad)
del 30 aprile 2014, pag. 35487), era così formulato:
«In ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria deve essere
esplicitamente stabilito quanto meno che:
1º qualora si renda necessario un
procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere
un avvocato od ogni altra persona che, in forza della legge applicabile al
procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o
tutelare i suoi interessi;
(…)».
9 L’articolo
2 della legge che modifica la legge del 4 aprile 2014 relativa alle
assicurazioni e intesa a garantire la libera scelta di un avvocato o di
qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche richieste dalla legge
applicabile alla procedura per difendere i propri interessi in qualsiasi fase
giudiziaria, nell’ambito di un contratto di assicurazione della tutela
giudiziaria, del 9 aprile 2017 (Belgisch Staatsblad del 25 aprile
2017, pag. 53207; in prosieguo: la «legge del 9 aprile 2017»), prevede
quanto segue:
«Nell’articolo 156 della legge del 4 aprile 2014 sulle assicurazioni,
il paragrafo 1° è così sostituito:
“1° qualora si renda necessario un
procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, l’assicurato è libero di
scegliere un avvocato od ogni altra persona che, in forza della legge applicabile
al procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o
tutelare i suoi interessi e, ove si tratti un arbitrato, di una mediazione o di
un’altra modalità stragiudiziale riconosciuta di composizione dei conflitti,
una persona che abbia le qualifiche prescritte e designata a tal fine;”».
10 Dal fascicolo
sottoposto alla Corte risulta che il codice di procedura civile belga, come
modificato da ultimo dalla legge recante diverse disposizioni in materia di
diritto civile e disposizioni volte a promuovere forme alternative di
risoluzione delle controversie, del 18 giugno 2018 (Belgisch Staatsblad del
2 luglio 2018, pag. 53455; in prosieguo: il «codice di procedura civile»)
prevede due forme di mediazione, vale a dire la mediazione stragiudiziale,
prevista agli articoli da 1730 a 1733 di tale codice, e la mediazione
giudiziale, di cui agli articoli da 1734 a 1737 di detto codice.
11 Per quanto
riguarda la mediazione stragiudiziale, essa può essere proposta da qualsiasi
parte alle altre parti, prima, durante o dopo lo svolgimento di un procedimento
giudiziario. Le parti designano il mediatore di comune accordo o con
l’intervento di un terzo incaricato di tale designazione. Qualora le parti
giungano a un accordo di mediazione, quest’ultimo è oggetto di un atto scritto,
datato e sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se il mediatore che ha
effettuato la mediazione è autorizzato dalla commissione federale di
mediazione, le parti, o una delle parti, possono sottoporre l’accordo di
mediazione al giudice competente affinché lo omologhi. Il giudice può negare
l’omologazione dell’accordo solo se quest’ultimo è contrario all’ordine
pubblico o all’interesse dei figli minori nel caso di un accordo ottenuto al
termine di una mediazione familiare. Il decreto di omologazione produce gli
effetti di una sentenza, di modo che l’accordo omologato acquisisce efficacia
esecutiva.
12 Per quanto
riguarda la mediazione giudiziale, essa presuppone che il giudice investito di
una controversia possa, su domanda congiunta delle parti o di propria
iniziativa ma con il loro consenso, ordinare una mediazione, fintantoché la
causa non sia stata presa in decisione. Il giudice rimane adito della causa
durante la mediazione e può, in ogni momento, adottare qualsiasi provvedimento
ritenga necessario. Egli può inoltre, su richiesta del mediatore o di una delle
parti, porre fine alla mediazione. Qualora la mediazione sia sfociata nella
conclusione di un accordo di mediazione, sia pure parziale, le parti, o una delle
parti, possono chiedere al giudice di omologare tale accordo, omologazione che
può essere rifiutata solo qualora l’accordo sia contrario all’ordine pubblico
o, se ottenuto a seguito di una mediazione familiare, all’interesse dei figli
minori. Se la mediazione non è sfociata nella conclusione di un accordo di
mediazione completo, il procedimento giudiziario prosegue.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 Gli ordini
degli avvocati hanno presentato dinanzi al Grondwettelijk Hof (Corte
costituzionale, Belgio) un ricorso di annullamento della legge del 9 aprile
2017. A sostegno di tale ricorso, essi deducono, in particolare, un motivo
vertente sulla violazione di determinate disposizioni della Costituzione belga,
in combinato disposto con l’articolo 201 della direttiva 2009/138.
14 In
particolare, gli ordini degli avvocati fanno valere che tale legge non è
conforme al suddetto articolo 201 in quanto sostanzialmente essa non prevede, a
favore del contraente di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, il
diritto di scegliere il proprio avvocato in un procedimento di mediazione.
Infatti, secondo gli ordini degli avvocati, poiché tale procedimento rientra
nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi di detto articolo 201,
l’assicurato dovrebbe disporre di tale diritto.
15 Il giudice del
rinvio ricorda che, prima dell’entrata in vigore della legge del 9 aprile 2017,
ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria doveva prevedere la libertà
dell’assicurato di scegliere un avvocato o un’altra persona qualificata
«qualora si rend[esse] necessario un procedimento giudiziario o
amministrativo». Detta legge, pur estendendo tale libertà di scelta al
procedimento arbitrale, l’avrebbe esclusa per il procedimento di mediazione in
quanto, da un lato, la presenza di un legale non è tale da favorire la
mediazione e, dall’altro, quest’ultima non si fonda necessariamente su un
ragionamento giuridico.
16 Il giudice del
rinvio rileva che, certamente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la
nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201 della
direttiva 2009/138 deve essere interpretata estensivamente, al fine di tutelare
gli interessi degli assicurati concedendo loro un diritto generale e autonomo
di scegliere liberamente il loro rappresentante legale nei limiti fissati da
tale articolo.
17 Tuttavia, tale
giurisprudenza non consentirebbe di determinare con certezza se tale diritto si
applichi anche a un procedimento di mediazione come quello di cui trattasi nel
procedimento principale. A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che il
procedimento di mediazione nel diritto belga presenta caratteristiche affini sia
alla procedura di composizione amichevole della controversia sia al
procedimento giudiziario. In particolare, da un lato, al pari della procedura
di composizione amichevole, il procedimento di mediazione mirerebbe a ottenere
un accordo di mediazione tra le parti della controversia. Dall’altro, il
procedimento di mediazione sarebbe analogo a un procedimento giudiziario in
quanto farebbe generalmente seguito alla concertazione amichevole, sarebbe
disciplinato dal codice di procedura civile e potrebbe sfociare in un accordo
di mediazione concluso sotto la direzione di un mediatore autorizzato, accordo
che potrebbe essere omologato dal giudice competente con un’ordinanza di
omologazione avente gli effetti di una sentenza.
18 In tali
circostanze, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se la nozione “procedimento giudiziario”, di cui all’articolo 201,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/138], debba essere interpretata
nel senso che essa comprende le procedure stragiudiziali e le procedure
giudiziali di mediazione, ai sensi degli articoli da 1723/1 a 1737 del [codice
di procedura civile]».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la sua questione,
il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 201, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che la
nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un
procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale nel quale un giudice è o
può essere coinvolto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga al momento
dell’avvio di tale procedimento o successivamente alla conclusione di
quest’ultimo.
20 Al fine di
rispondere a tale questione, occorre ricordare che, ai sensi del suddetto
articolo 201, paragrafo 1, lettera a), ogni contratto di assicurazione tutela
giudiziaria prevede esplicitamente che, in caso di ricorso a un avvocato o a
qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche appropriate a norma della
legislazione nazionale per difendere, rappresentare o tutelare gli interessi
dell’assicurato in un procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato
ha la libertà di scegliere tale avvocato o tale altra persona.
21 Poiché tale
disposizione riprende sostanzialmente l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 87/344, la giurisprudenza relativa a
quest’ultima disposizione è pertinente ai fini dell’interpretazione di detto
articolo 201, paragrafo 1, lettera a).
22 Orbene, la
Corte ha già avuto modo di precisare, anzitutto, che l’articolo 4, paragrafo 1,
della direttiva 87/344, relativo alla libera scelta del rappresentante, ha
portata generale e valore obbligatorio (v., in tal senso, sentenze del 10
settembre 2009, Eschig, C‑199/08, EU:C:2009:538, punto 47; del 26 maggio 2011,
Stark, C‑293/10, EU:C:2011:355, punto 29, e del 7 novembre 2013, Sneller, C‑442/12,
EU:C:2013:717, punto 25).
23 Dalla
formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
87/344 risulta altresì che la nozione di «procedimento amministrativo» deve
essere letta in opposizione a quella di «procedimento giudiziario» (v., in tal
senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 19, e
del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 17). Inoltre,
l’interpretazione delle nozioni di «procedimento amministrativo» o di
«procedimento giudiziario» non può essere limitata operando una differenziazione
tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un procedimento giudiziario o
amministrativo (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14,
EU:C:2016:216, punto 21, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218,
punto 19).
24 Ciò premesso,
né l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, né l’articolo
201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 forniscono una
definizione della nozione di «procedimento giudiziario».
25 In tali
circostanze, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione
di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto
della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti
dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14,
EU:C:2016:216, punto 22, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218,
punto 20).
26 In primo
luogo, occorre ricordare, come risulta dal considerando 16 della direttiva
2009/138, che l’obiettivo perseguito da quest’ultima e, in particolare, dal suo
articolo 201, relativo alla libera scelta dell’avvocato o del rappresentante, è
quello di tutelare adeguatamente gli interessi degli assicurati. La portata
generale e il valore obbligatorio che sono riconosciuti al diritto di scegliere
il proprio avvocato o rappresentante ostano a un’interpretazione restrittiva
dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva (v., in
tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto
23, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 21).
27 Così, per
quanto riguarda la nozione di «procedimento amministrativo» ai sensi di tale
disposizione, la Corte ha dichiarato che tale nozione comprende, in particolare,
un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di
lavoro a procedere al licenziamento di un dipendente, assicurato per la tutela
giudiziaria, nonché la fase di reclamo dinanzi a un ente pubblico nel corso
della quale tale ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale
(v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216,
punto 28, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 26).
28 A tale
riguardo, la Corte ha precisato che un’interpretazione della nozione di
«procedimento amministrativo» circoscritta unicamente ai procedimenti
giurisdizionali in materia amministrativa, ossia quelli che si svolgono dinanzi
a un organo giurisdizionale propriamente detto, priverebbe del suo significato
l’espressione, espressamente utilizzata dal legislatore dell’Unione europea, di
«procedimento amministrativo» (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016,
Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 20, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15,
EU:C:2016:218, punto 18).
29 Di
conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue
conclusioni, il termine «procedimento» comprende non solo la fase del ricorso
dinanzi a un organo giurisdizionale propriamente detto, ma anche una fase che
lo precede e che può sfociare in una fase giurisdizionale.
30 Per quanto
riguarda la nozione di «procedimento giudiziario», ai sensi dell’articolo 201
della direttiva 2009/138, essa va interpretata in modo altrettanto ampio che
quella di «procedimento amministrativo», in quanto peraltro sarebbe incoerente
interpretare queste due nozioni in modo diverso con riferimento al diritto di
scegliere il proprio avvocato o rappresentante.
31 Ne consegue
che la nozione di «procedimento giudiziario» non può essere limitata né ai soli
procedimenti non amministrativi che si svolgono dinanzi a un giudice
propriamente detto, né operando una differenziazione tra la fase preparatoria e
la fase decisionale di un simile procedimento. Pertanto qualsiasi fase, anche
preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo
giurisdizionale deve essere considerata rientrante nella nozione di
«procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138.
32 Nel caso di specie,
per quanto riguarda la mediazione giudiziale, dal fascicolo sottoposto alla
Corte risulta che tale mediazione è necessariamente ordinata da un giudice
investito di un ricorso giurisdizionale e che essa rappresenta una fase del
procedimento giudiziario avviato dinanzi a un giudice propriamente detto, il
quale è, in linea di principio, vincolato dall’accordo di mediazione
eventualmente ottenuto dalle parti.
33 In tali
circostanze, ritenere che detta mediazione non costituisca anch’essa, ai fini
dell’articolo 201 della direttiva 2009/138, un «procedimento giudiziario» ai
sensi di tale articolo, priverebbe l’assicurato, per questa sola fase, del suo
diritto di scegliere il proprio avvocato o rappresentante. Orbene, è
incontestabile che l’assicurato necessita di tutela giuridica nella fase che,
una volta avviata, costituisce parte integrante del procedimento dinanzi al
giudice che lo ha disposto. Siffatta interpretazione è del resto conforme
all’obiettivo della direttiva 2009/138, ricordato al punto 26 della presente
sentenza, di garantire una tutela adeguata degli assicurati, in quanto consente
loro di continuare a beneficiare dell’assistenza dello stesso rappresentante
per la fase propriamente giudiziaria del procedimento.
34 Analogamente,
per quanto riguarda il procedimento di mediazione stragiudiziale, la
circostanza che esso non avvenga dinanzi a un giudice non consente di
escluderlo dalla nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo
201 della direttiva 2009/138.
35 Infatti, un
simile procedimento di mediazione può sfociare in un accordo tra le parti
interessate che, su richiesta anche di una sola di esse, può essere omologato
da un giudice. Inoltre, nell’ambito del procedimento di omologazione, tale
giudice è vincolato dal contenuto di detto accordo, quale definito dalle parti
nel corso della mediazione, al di fuori dei casi in cui tale accordo è
contrario all’ordine pubblico o, eventualmente, all’interesse dei figli minori.
36 Ne consegue
che l’accordo al quale le parti pervengono, risultante da una mediazione
giudiziale o stragiudiziale, ha come conseguenza di vincolare il giudice
competente che procede alla sua convalida, ed esplica, dopo aver acquisito
forza esecutiva, gli stessi effetti di una sentenza.
37 In tali
circostanze, il ruolo dell’avvocato o del rappresentante sembra essere più
importante nell’ambito di una mediazione che nell’ambito di un reclamo
presentato dinanzi a un’autorità amministrativa, come quello menzionato al
punto 27 della presente sentenza, il cui esito non vincola né un eventuale
organo amministrativo successivo né un giudice amministrativo.
38 Nell’ambito di
un procedimento che può fissare definitivamente la posizione giuridica
dell’assicurato, senza che egli abbia alcuna possibilità reale di modificare
tale posizione mediante un ricorso giurisdizionale, l’assicurato necessita di
tutela giuridica e, tenuto conto degli effetti dell’omologazione dell’accordo
risultante dalla mediazione, gli interessi dell’assicurato che ha fatto ricorso
alla mediazione saranno meglio tutelati se egli potrà avvalersi del diritto
alla libera scelta del rappresentante, previsto all’articolo 201 della
direttiva 2009/138, al pari dell’assicurato che si rivolga direttamente al
giudice.
39 In secondo
luogo, per quanto riguarda il contesto di tale articolo 201, si deve rilevare
che l’ambito di applicazione della sezione 4 del capo II del titolo II della
direttiva 2009/138, relativa all’assicurazione tutela giudiziaria, è definito
all’articolo 198 di tale direttiva in modo particolarmente esteso, dal momento
che, ai sensi di tale disposizione, detta sezione si applica all’assicurazione
tutela giudiziaria mediante la quale un’impresa di assicurazione si impegna,
dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire
altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo
di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale,
amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata
contro di lui.
40 Una simile
definizione dell’ambito di applicazione di tale sezione conferma
un’interpretazione ampia dei diritti degli assicurati previsti dalla sezione
medesima tra i quali, in particolare, quello di cui all’articolo 201 della
direttiva 2009/138 di scegliere il proprio rappresentante.
41 Peraltro, lo
stesso diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione,
sia, come rilevano gli ordini degli avvocati, mediante la direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008,
L 136, pag. 3), che sulla base del diritto primario, in particolare
dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFUE, ai sensi del quale,
nell’ambito della cooperazione giudiziaria nelle materie civili, il legislatore
dell’Unione è chiamato ad adottare misure volte a garantire lo «sviluppo di
metodi alternativi per la risoluzione delle controversie». Sarebbe quindi
incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi
e restringesse, al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di
tali metodi.
42 Alla luce di
tutto ciò che precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando
che l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 deve
essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di
cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o
stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento
dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di
quest’ultimo.
Sulle spese
43 Nei confronti
delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di
«procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento
di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere
coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto
successivamente alla conclusione di quest’ultimo.
Firme
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Lingua processuale: il
neerlandese; testo italiano pubblicato sul portale ufficiale della Corte di
giustizia dell’Unione Europea.