=> Trib. Varese, 11 gennaio
2013
Qualora le parti
richiedano congiuntamente un rinvio per trattative il giudice, invece di
fissare una nuova udienza, può – a norma dell’art. 5, comma 2 D.lgs. n. 28
del 2010 – invitare le parti a procedere alla mediazione (1) (2).
(1) Si veda art. 5, comma 2, d.
lgs. n. 28/2010 aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità della c.d.
mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda la
pronuncia massimata in Diritto &
Giustizia 2013, 9 febbraio e in IL CASO.it, I, 8323 (14/01/2013);
Est. Dott. Buffone.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 42/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)