=> Trib. Rieti, 9 febbraio
2013 n. 19
Non è formalmente regolare
il verbale di accordo nel quale le parti concordino il trasferimento
della proprietà dell’immobile oggetto della controversia (perciò concludendo
un contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 1 c.c.)
qualora la loro sottoscrizione non sia stata autenticata da un
pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 28.12.2000, n. 445;
ciò in quanto (art. 11, comma 3, seconda parte, d. lgs. n. 28/2010) non è
possibile procedere alla trascrizione di tale contratto nei registri
della pubblicità immobiliare (1). Pertanto il verbale non può essere
omologato.
Fattispecie: il giudice, con decreto ex art. 12 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non
omologa il verbale di accordo (controversia relativa a materia di comodato di
immobile)
(1) Si veda art. 11, comma 3, seconda
parte, d. lgs. n. 28/2010 aggiornato alla pronuncia
di incostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 10/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2013
Tribunale di Rieti
9 novembre 2012
Decreto ex art. 12 d. lgs. 4 marzo 2010, n.
28
Il Presidente della
sezione civile
- su delega del
Presidente del Tribunale;
- vista l'istanza di omologazione presentata
l'8.1.2013 dalla sig.ra ---, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d. lgs. 4.3.2010,
n. 28;
- letto il verbale di accordo formato il
7.1.2013 dal mediatore ing.--- nell'ambito del procedimento di mediazione svoltosi presso lo Sportello di conciliazione
della Camera di commercio di Rieti fra la sig.ra --- e il sig. ---;
- rilevata la propria
competenza;
FATTO
- considerato che la
controversia oggetto del procedimento di mediazione di cui innanzi,
di natura civile e vertente su diritti disponibili, è relativa a materia di
comodato di immobile (sito in ---);
- considerato, tuttavia,
che il verbale di accordo non è formalmente regolare, in quanto non è possibile
procedere alla trascrizione nei registri della pubblicità immobiliare del
contratto concluso dalle parti (le quali hanno concordato il trasferimento
della proprietà dell’immobile oggetto della controversia e, perciò, concluso un
contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 n. 1 c.c.), non
essendo la loro sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato
ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 11, comma 3, seconda
parte, d. lgs. n. 28/2010);
- visto l'art. 13 D.M.
18 ottobre 2010, n. 180;
P.Q.M.
non omologa il verbale
di accordo indicato in motivazione e dispone la trasmissione del presente
provvedimento al responsabile e all'Organismo di mediazione.
Rieti, 4 febbraio 2013.
Il Presidente della Sezione
civile
(DOTT. Francesco Oddi)