=> Trib. Roma, Ostia, 26 novembre
2012
L’invito ad
effettuare la mediazione, non essendo questa obbligatoria, ha un senso solo
se la stessa sia esperita bene e con lealtà, davanti ad un organismo
serio ed efficiente, fornito di buona professionalità e mediatori
competenti.
Con tale precisazione il
Giudice – considerato che in relazione agli atti e all’istruttoria espletata le
parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di
pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche
da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010
n.28), della controversia in atto – procede nell’ambito del secondo comma di
cui all’art.5 d.lgs. n. 28 del 2010 (1).
(1) Si veda art. 5, comma 2, d.
lgs. n. 28/2010 aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità della c.d.
mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 39/2013
Tribunale di Roma
Sezione distaccata di Ostia
26 novembre 2012
Ordinanza
…omissis…
Con la sentenza
295/08 del 20.11.2008 l’intestato tribunale ha accertato, nella complessa
vicenda in questione, in cui un soggetto privato ha venduto due volte lo stesso
bene a diversi soggetti, che la banca pignorava, sia pure con colpa
ritenuta non eccessiva, beni non (più) di proprietà del (suo) debitore ma di
terzi (fra i quali l’attuale attrice).
Come è noto, una condanna generica al risarcimento dei
danni non implica affatto che nel giudizio relativo (che può seguire sia nella
stessa causa ovvero, secondo le circostanze ed in questo caso, in separato
giudizio) si pervenga ad una condanna; valendo il titolo in sé come
affermazione della potenzialità del fatto considerato (e nella specie accertato
con sentenza) a costituire la fonte di un danno-evento; che va poi secondo gli
ordinari oneri probatori provato sussistere concretamente.
Tale concetto come pure
la poco prudente condotta precontrattuale della ---- è stata
esplicitata nella stessa sentenza del giudice dove si legge: Quanto ad una
eventuale condanna specifica andrà valutata, a parte la sussistenza di un
danno, la condotta di omissis che dispensava – poco
accortamente comunque – il notaio dall’effettuare le indagini di rito che
normalmente accompagnano un atto dell’importanza di una vendita immobiliare.
Nel caso di specie che
un qualche danno, e in questa fase lo si dice in modo lato, vi sia stato a
carico di ----- è fuor di dubbio, anche a fil di logica
comune.
Altro è individuarne la
natura, provarlo e quantificarlo (o quantificarli se plurimi) in termini
di diritto.
Quanto al danno non
patrimoniale il giudice ha con motivata ed approfondita giurisprudenza
leggibile sul sito della sezione espresso molti dubbi sulla condivisibilità
della nota e restrittiva sentenza (del 2008) delle sezioni unite.
Tuttavia anche chi come
lo scrivente ha un’opinione per così dire più aperta sul punto non ha omesso di
specificare come il danno c.d.
esistenziale (si usa questa parola tabù perché una circonlocuzione
farebbe solo perdere tempo) debba essere oggetto di specifica prova a carico
del danneggiato (anche se entro certi limiti è possibile ipotizzare una
percentuale di danno non patrimoniale comunemente derivante da un certo tipo di
eventi, come accade nel caso dei danni alla persona secondo l’evoluta
giurisprudenza del tribunale di Milano).
Anche sul lamentato
danno patrimoniale va considerato che l’attrice ammette che aveva comunque in animo di vendere il
bene immobile tanto che si accorgeva del problema in seguito a verifiche
propedeutiche all’alienazione, sicché la vendita dalla medesima compiuta alcuni
anni dopo rientra in una mai mutata volontà di alienazione, in relazione alla
quale l’unico danno che potrebbe avere ingresso è la differenza di valore dell’immobile
fra il tempo del primo approccio alla vendita ed il prezzo che l’immobile aveva
nel 2009.
In effetti infatti
neanche il parametro del valore dichiarato realizzato dalla vendita è del tutto
probante, non vedendosi, in mancanza di una prova neppure richiesta di
effettiva necessità a vendere con urgenza, perché il danno derivante da una
cattiva vendita non debba fare carico (solo) sulla stessa alienante.
Considerato che in
relazione agli atti, all’istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti
assunti dal giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo
conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per
tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr.
art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto;
ritenuto che si intende
procedere nell’ambito del secondo comma di cui all’art.5 decr.legisl.28/2010;
considerato in
particolare ed in concreto che diversi e molteplici elementi fra i quali quelli
di cui al punto numero uno, ben potrebbero essere valutati dal mediatore
al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;
ritenuto che si fissa
termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente
ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta
delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda (con l’invito
ad effettuare la mediazione, che non essendo obbligatoria ha un senso solo se
esperita bene e con lealtà, davanti ad un organismo serio ed efficiente,
fornito di buona professionalità e mediatori competenti) la domanda di cui al
secondo comma dell’art.5 del decreto;
riserva all’esito ogni
ulteriore decisione;
P.Q.M.
a scioglimento della
riserva,
invita le parti alla
media-conciliazione della controversia;
invita i difensori delle
parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui
all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
fissa termine fino al
quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti
congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al
secondo comma dell’art.5 del decreto;
riserva all’esito ogni
ulteriore decisione;
rinvia all’udienza del
16 maggio 2013 h.10 per quanto di ragione.
Fare avvisi mail o fax.
Ostia
lì
26.11.2012
Il
Giudice
dott.
cons. Massimo Moriconi
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.