L’art. 20 d.lgs. n. 28 del 2010 stabilisce che alle parti in mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata al relativo Organismo fino a concorrenza di 500 Euro. Detto credito d’imposta va determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 20 (1).
In caso di insuccesso della mediazione, il medesimo credito d'imposta è ridotto della metà.
Si ricorda inoltre che, a norma del comma 4 dell’art. 20 in parola, il credito d’imposta:
- deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;
- non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tutto ciò considerato, con riferimento a tali adempimenti inerenti al credito di imposta, il Ministero della giustizia, con nota del 12 giugno 2012, ha segnalato che:
- è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari per la determinazione della misura del credito di imposta;
- è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.
Il dicastero della giustizia, inoltre, informa che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione relativa al credito di imposta è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.
Riportiamo di seguito la comunicazione ministeriale segnalata del 12 giungo 2012, così come pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia.
(1) Si riportano di seguito l’art. 20, commi 2 e 3, d.lgs. n. 28 del 2010.
Comma 2.
A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
Comma 3.
Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Si veda art. 20 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 95/2012
Mediazione - Precisazioni sul credito d'imposta
12 giugno 2012
Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito di imposta, l’art. 20 del d.lgs. 28/2010 ha prescritto specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito di imposta.
Si segnala che:
a) è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari,
b) è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.
Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.