Il recente decreto-legge n. 83 del 2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (I) ha previsto alcune modifiche alla disciplina della ragionevole durata del processo e, in particolare, al diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole di durata dettata dalla legge n. 89 del 2001 (II).
In particolare, l’art. 55 del medesimo decreto-legge, ha introdotto una rilevante novità con riferimento alla disciplina della mediazione civile inserendo nella richiamata l. n. n. 83 del 2012 il nuovo art. 2-quinquies a norma del quale non è riconosciuto alcun indennizzo (anche) nel caso di cui all'art. 13, primo comma, primo periodo, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il richiamato art. 13 d.lgs. n. 28 del 2010 è, come noto, relativo all’ipotesi in cui una delle parti in mediazione rifiuti la proposta di accordo conciliativo formulata dal mediatore, disponendo che “quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto” (III).
In caso di rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, dunque, la parte che la ha rifiutata correrà il rischio, oltre alle ulteriori conseguenze previste dal citato art. 13 d.lgs. n. 28 del 2010, di non vedere tutelato nemmeno il proprio diritto ad un equo indennizzo in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.
L’intento perseguito dal legislatore con il nuovo art. 2-quinquies l. n. 89 del 2001 introdotto dall’art. 55 d.l. n. 83 del 2012 pare quello di scoraggiare le parti a rifiutare la proposta conciliativa; ciò nell’ottica di sgravare quanto più possibile il carico di lavoro gravante sui nostri uffici giudiziari.
Tuttavia, si rischia così di inserire ulteriori meccanismi di rigidità e obbligatorietà al funzionamento dell’istituto della mediazione; meccanismi che, invece, mal si conciliano con la logica stessa di tale istituto; con il conseguente rischio della diffusione di un senso comune che contrasta con l’intento di diffondere la cultura della mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti basato sul superamento del modello conflittuale-competitivo.
La mediazione civile, si ritiene, non può dunque essere considerata solo ed unicamente come mezzo deflativo; se ne deve invece riconoscere e valorizzare, al di là di tale intento pure lecito ed esistente, la componente volontaristica che ne è alla base: mediazione, dunque, intesa come cosciente incontro delle autonome volontà delle parti.
In tal modo, puntando sull’informazione e sulla diffusione della cultura della mediazione (sia tra i cittadini, sia tra gli addetti ai lavori) si ritiene possa giungersi anche ad un reale effetto deflativo dei contenzioni giudiziari; in caso contrario, prevedendo solo obblighi e sanzioni, la mediazione rischia sempre più di essere relegata a mero adempimento formale o a solo strumento di strategia processuale.
Da ultimo, occorre solo ricordare che la disposizione in parola è entrata in vigore già il 26 giugno; tuttavia, dovrà attendersi la legge di conversione del decreto in parola al fine di sapere se il nuovo art. 2-quinquies l. n. 89 del 2001 di cui si è discusso verrà o meno confermato.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 55 d.l. n. 83 del 2012.
(I) Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, Suppl. Ordinario n. 129.
(II) Legge 24 marzo 2001, n. 89, recante “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”, in Gazz. Uff. 3 aprile 2001 n. 78.
(III) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 97/2012
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
“Misure urgenti per la crescita del Paese”
(in Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, Suppl. Ordinario n. 129)
Art. 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al
comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di
legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si
considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si
considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di
parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se
il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui
inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la
proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione
di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in
relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie
relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia
concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice
di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la
somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non
puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che
conclude il procedimento e' divenuta definitiva.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la
domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu'
proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile
l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale
avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»;
f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con
ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del
decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente
esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa
riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro
1.000 e non superiore ad euro10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.