=> Tribunale di Rimini, 5 agosto 2014
In caso di mediazione
richiesta a pena di improcedibilità della domanda, la domanda che diviene
improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione a
decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di citazione in
opposizione, che è l’atto che ha dato origine al procedimento di
opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore.
Pertanto, all’estinzione del procedimento di opposizione consegue il consolidarsi
degli effetti del decreto ingiuntivo, mentre deve ribadirsi che il
mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del
decreto stesso.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 19/2015
Tribunale di Rimini
sentenza
5 agosto 2014
Omissis
Promossa da decreto ingiuntivo n. --- opposizione
avverso il --- (con il quale il Tribunale
di Rimini gli ingiungeva il pagamento, in favore di della
somma di € --- , oltre interessi e spese della fase monitoria), concessa la
provvisoria esecutività dello stesso, la causa veniva mandata in mediazione ex
art 5, 2° comma D.Lgs 28/2010, con termine di 15 giorni per la
presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato il
procedimento di mediazione.
L’opponente non si presentava
alla successiva udienza, nella
quale venivano precisate le conclusioni.
L’opposizione è improcedibile.
Ai sensi del novellato 2° comma dell’art. 5 l. med. “Fermo quanto
previsto dal comma l-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento
del procedimento di mediazione; in tal caso,
l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la
mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione“.
La domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio
che si instaura in seguito all’opposizione a decreto
ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di
citazione in opposizione (ed eventualmente con la
comparsa di risposta o con comparse di
terzi), che è l’atto che ha dato
origine al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la
veste processuale di attore (ciò che significa essenzialmente che
l’onere di impedire che il decreto divenga
definitivo è
messo
all’iniziativa processuale dell’ingiunto: senza
opposizione il decreto diviene definitivo; se il processo si estingue il
decreto diviene definitivo).
Questo importa, in ossequio
ai principi processuali propri
di tale procedimento speciale (ai quali, è bene ricordarlo,
la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente),
che all’estinzione (o, come nel caso di
specie, all’improcedibilità) del
procedimento di opposizione consegua il
consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.; conforme
Trib. Busto Arsizio 15.6.2012).
Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato “eccentrico” rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Sul piano degli effetti concreti ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario -che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio (di opposizione) e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa (e ciò, come sovente avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.); dunque, in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l’opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire il (a questo punto davvero inutile) procedimento di mediazione; peraltro, la parte opposta che dovesse avere sostenuto spese vive nell’ambito di tale subprocedimento, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, difficilmente sarebbe indotta all’abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell’opponente; ciò importerebbe la permanenza di una causa sul ruolo invece che l‘eliminazione della stessa; ancora, in caso di inosservanza dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all’eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe (come detto sempre in ipotesi di fallimento della mediazione) alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve quindi ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.
Nulla sulle spese.
Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato “eccentrico” rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Sul piano degli effetti concreti ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario -che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio (di opposizione) e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa (e ciò, come sovente avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.); dunque, in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l’opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire il (a questo punto davvero inutile) procedimento di mediazione; peraltro, la parte opposta che dovesse avere sostenuto spese vive nell’ambito di tale subprocedimento, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, difficilmente sarebbe indotta all’abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell’opponente; ciò importerebbe la permanenza di una causa sul ruolo invece che l‘eliminazione della stessa; ancora, in caso di inosservanza dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all’eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe (come detto sempre in ipotesi di fallimento della mediazione) alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve quindi ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l‘art. 281-sexies c.p.c.,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, nel procedimento R.G.N. --- tra ---
e --- così dispone:
l. dichiara l’opposizione improcedibile;
2. nulla sulle spese.
Rimini,
Il Giudice
dott. Dario Bemardi