=> Tribunale di Firenze, 10 settembre 2014
L’omissione dell’avvocato
dell’informativa sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di
controparte al proprio assistito, non determina l'improcedibilità del
giudizio.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 22/2015
Tribunale di Firenze
sezione terza
sentenza
10 settembre 2014
Omissis
S. Srl chiede che sia accertato l'inadempimento, da parte di G. Srl,
dell'obbligazione assunta col contratto di compravendita d'azienda inter partes
del 15.05.2008 nel quale (punto 7.1) essa, in qualità di venditrice, si
impegnava a rimborsare all'attrice (acquirente) la somma concordata di Euro
50.000,00 e che, conseguentemente, sia ordinato a F.S. la consegna di 12
effetti cambiari, per un totale di Euro 49.000,00 (emessi dall'acquirente in
parziale pagamento del prezzo, concordato in Euro 590.000,00) che la venditrice
G. Srl gli aveva affidato in custodia a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione
assunta con la ridetta clausola e, a fondamento della domanda, deduce che: con
contratto di compravendita notarile del 15.05.2008 acquistava da Gefi Srl il
complesso aziendale costituito da un bar posto in Firenze, in via Martelli n.
4, 14 rosso, e la venditrice si obbligava, alternativamente, ad aggiudicarsi,
entro sei mesi, taluni beni aziendali oggetto di pignoramento, nell'interesse
dell'acquirente ovvero, in caso di mancata aggiudicazione dei beni aziendali
pignorati, a rimborsarle la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00, mediante
la restituzione all'acquirente di effetti cambiari (di varie pezzature, con
scadenza nel 2011 e nel 2012) emessi dall'acquirente a titolo di pagamento di
una parte del prezzo e depositati dalla venditrice, a garanzia della descritta
obbligazione, presso il rag. F.S.; la venditrice non si era aggiudicata i beni
pignorati ed il depositario, nonostante la richiesta della stessa acquirente,
non le aveva consegnato gli effetti cambiari depositati a garanzia.
In comparsa di risposta G. Srl ha dedotto:
a) la mancata informativa, ex art. 4 comma III, D.Lgs. n. 28 del 2010,
del legale di controparte, alla propria assistita, della facoltà alla stessa
riconosciuta di avvalersi del procedimento di mediazione;
b) l'improcedibilità della domanda per omessa citazione di S.,
litisconsorte necessario;
c) l'esorbitanza della somma richiesta dall'attrice tenuto conto del
modesto valore del beni aziendali pignorati (Euro 2.900,00);
d) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a
controparte, il cui legale rappresentante G.I. - del quale la convenuta ha
chiesto ed ottenuto la chiamata in causa - con patto aggiunto al preliminare di
compravendita, si era impegnato a restituire alla venditrice Euro 23.000,00,
senza poi adempiere tale obbligazione, con ciò costringendo l'esponente ad
agire per il recupero del credito in sede monitoria.
Costituendosi in giudizio I. ha eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato la domanda e ne ha chiesto
il rigetto.
La causa, senza essere istruita, è stata trattenuta in decisione
all'udienza del 7.05.2014 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.
E' priva di pregio l'eccezione sub a) atteso che la dedotta omissione
d'informativa, sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di
controparte alla propria assistita non determina l'improcedibilità del
giudizio.
Non coglie nel segno l'eccezione sub b) in quanto S., pur non
costituendosi, è stato citato in giudizio dall'attrice.
La contestazione sull'esorbitanza della somma di Euro 50.000,00 rispetto
al valore dei beni aziendali pignorati appare irrilevante in quanto, sul punto,
non può che prendersi atto della comune volontà degli stipulanti.
L'argomento difensivo sub d) è infondato in quanto, all'evidenza, non
esiste alcuna identità tra la società attrice (una Spa) ed il suo legale
rappresentante.
Conseguentemente è da escludere un nesso giuridicamente apprezzabile tra
l'inadempimento della convenuta e l'asserito inadempimento di I., tra l'altro
oggetto di accertamento in separato giudizio.
Infondata è anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla
convenuta nei confronti del terzo chiamato in ragione della genericità tanto
del petitum che della causa petendi, posto che non sembra neppure astrattamente
configurabile un danno (ingiusto) subito dalla richiedente in relazione
all'esito decisorio di questa causa.
Le ulteriori domande della convenuta, formulate tardivamente in corso di
causa (accertamento di una società di fatto; domanda di risarcimento dei danni
per la violazione, da parte di I., di un patto aggiunto, ovvero domanda di
manleva), sono inammissibili perché tardive.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55
del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento
della domanda, accertato l'inadempimento di G. Srl e il suo obbligo di
corrispondere all'attrice Euro 50.000,00, mediante restituzione degli effetti
cambiari depositati presso F.S., condanna S. a restituire all'attrice i dodici
effetti cambiari, con scadenze 2011 e 2012, per un controvalore di Euro 49.000,00,
presso il medesimo depositati;
rigetta, per le ragioni di cui sopra, le domande della convenuta nei
confronti di G.I.;
condanna G. Srl a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in
Euro 400,00 a titolo di spese, Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al
12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;
condanna G. Srl a pagare a G.I. le spese processuali che liquida in Euro
7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA
come per legge.
Così deciso in Firenze, il 9 settembre 2014.