=> Tribunale di Roma, 21 gennaio 2015
Nell’ipotesi in cui la
conciliazione in sede di mediazione non sortisca esito positivo, il giudice può
fissare l’udienza per la discussione nel merito, previo esame dei
temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo
lealtà e probità, dovendo essere prodotto il verbale di mediazione, tenendosi
anche presente che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la
irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico
dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali tenuti
in sede di mediazione.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 24/2015
Tribunale di Roma
ordinanza
21 gennaio 2015
Omissis
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza 19.1.2015 nella
causa n. (...) inerente a giudizio per revocazione ex art. 395 c.p.c. per dolo
della parte intimante lo sfratto per morosità convalidato con ordinanza
27.6.2014 di questo Tribunale rileva che l'istanza di sospensione ex art. 401
c.p.c. dell'esecutività della detta ordinanza di convalida va respinta.
1.1 Ed invero già sotto il profilo del fumus bonis iuris va rilevato che
appare oggetto di doveroso maggiore approfondimento giuridico ad opera delle parti
contendenti se nel caso di specie, stanti i fatti allegati reciprocamente, la
loro successione temporale possa in primo luogo esperirsi una qualche
impugnazione ed in secondo luogo se sia proponibile l'impugnazione per
revocazione ovvero quella per appello, sia pur nell'ambito dilatato statuito
dalla Corte Costituzionale in materia (v. Cass., n. 3977/94, v. anche Cost.
Cost. n. 51/95).
Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile richiesto dall'art. 373
c.p.c. va osservato che ugualmente l'allegazione proposta appare generica
rappresentandosi soli una diminuzione delle camere a disposizione dell'hotel
senz'altra migliore specificazione in fatto della concreta situazione fattuale
sostanziale, in ipotesi, la gravità e irreparabilità; ciò in ragione della allegazione e prova del volume di affari
complessivo dei ricavi inerenti, della struttura alberghiera in concreto
operante. Dunque, prospettazione oltremodo scarna e apodittica, come tale
inidonea a fondare l'accoglimento dell'importante provvedimento richiesto.
1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate
senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente
risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs.
n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del d.l.
n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21
settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa udienza all'1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la
conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c.
per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e
dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere
prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d'ora che la legge sulla
mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore
dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti
non leali e non pribi tenuti in sede di mediazione.
1.3 Segnala alle parti che l'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna
al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse
risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Pertanto:
1. rigetta l'istanza di sospensione dell'ordinanza 27.6.2014 di questo
Tribunale di convalida di sfratto per morosità emesso tra le parti;
2. invia le parti in mediazione obbligatoria e fissa udienza di
eventuale prosieguo nel merito come sopra disposto;
3. la cancelleria comunichi la presente ordinanza alle parti con
urgenza.
Depositata in cancelleria il 21/01/2015.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.