DIRITTO D'AUTORE


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26 maggio 2015

26/15. Disponibilità al primo incontro ma assenza all’incontro successivo: conseguenze negative sulle spese di lite (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2015)

=> Tribunale di Roma, 30 aprile 2015

Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della parte all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità. Pertanto, la parte che in questi termini non ha partecipato, ingiustificatamente, al procedimento di mediazione (che nella specie pure aveva richiesto), va condannata al versamento all’Erario della somma pari a quanto ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2015

Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
sentenza
30 aprile 2015

Omissis

1. Accertato l’inadempimento (responsabilità professionale), attesa l’assenza di prova di danno, la domanda dell’attrice va integralmente rigettata.

Con sentenza non definitiva del 24.2.2014 il Giudice accertava la responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte.
Tale pronuncia ampiamente motivata, trova qui necessaria conferma e viene integralmente richiamata.
Oltre al decisum, sintetizzato dal dispositivo, in quella sentenza il Giudice ulteriormente così disponeva e motivava:
“Esistenza e quantificazione dei danni.
In punto di riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento della omissis va rilevato che l’attrice non ha dimostrato: di aver pagato tempestivamente come era suo esclusivo onere e dovere, le imposte pertinenti al modello Unico 2004; e che abbia di conseguenza dovuto pagare due volte per la sorte; e che abbia di fatto pagato; alcunché di ciò che ha meramente affermato circa la richiesta di accertamento con adesione; ed il ricorso alla commissione tributaria. Atti di cui non c’è alcuna traccia documentale nei documenti prodotti.
Quanto alla omissis ed alla questione relativa agli accertamenti di settore si tratta di eccezione talmente vaga che non merita alcuna indagine e non consente alcuna valutazione. Se non negativa.
Pertanto il principio della necessità di accertare, nell’ambito della responsabilità professionale, se l’adempimento ovvero l’esatto adempimento, mancato, avrebbe evitato in tutto o in parte i danni lamentati, non può essere effettuato sotto tale ultimo profilo.
Viceversa rimangono aperti i punti 1 (nei suoi molteplici segmenti) e 2.
A questi si aggiunge, per la omissis, che la compagnia assicuratrice ha con puntualità e precisione, depositando il relativo contratto ed allegati, respinto la richiesta di manleva deducendo che fra i rischi assicurati non rientra quello della compilazione e redazione (e ovviamente invio all’Agenzia) delle dichiarazioni dei redditi essendo così delimitato in polizza: acquisizione ed elaborazione dati a mezzo di sistemi elettronici: registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, etc.) propri o di terzi.
Con ordinanza separata, a seguito della sentenza del 24.2.2014, il Giudice, sospesa ogni ulteriore determinazione, inviava le parti in mediazione demandata ai sensi dell’art.5 secondo comma del decr.lgsl.28/10.
In quella sede le parti assumevano una condotta ondivaga.
Al primo incontro, non erano presenti le parti personalmente, ma solo i rispettivi difensori e procuratori.
I difensori dichiaravano in tale occasione al mediatore di voler procedere alla mediazione vera e propria (oltre quindi l’ incontro informativo di cui al primo comma dell’art.8 decr.lgsl.28/10) richiedendo al mediatore a tal fine un altro incontro; al quale però compariva solo il difensore dell’attrice mentre nessuno era presente per la srl omissis che neppure inviava comunicazioni di alcun genere.
Al primo incontro veniva altresì verbalizzato che la convenuta “migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante fino all’importo di €.3.500”
Nessuna dichiarazione verbalizzava l’attrice.
Tale assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione.
Alla successiva udienza davanti al Giudice le parti producevano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.77/2013 che accoglieva l’appello della omissis srl avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate a seguito di omessa dichiarazione Mod. Unico 2004 per l’anno 2003 aveva rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, IRAP e IVA.
A seguito di tale decisione che ha annullato l’avviso di accertamento relativamente all’IRPEF ed all’IRAP (quanto all’IVA già in primo grado il ricorso dell’omissis srl aveva ottenuto la giusta rideterminazione dell’IVA in €.12.320 in luogo dei €.80.495 ritenuti dall’Agenzia) nessun danno è ravvisabile a carico dell’attrice, quale conseguenza dell’inadempimento della convenuta.
Tale evento consente di integrare e completare le già esposte ragioni, esposte nella sentenza, relative ai deficit di allegazione e prova del danno, di cui soffrono gli atti introduttivo e difensivi della srl omissis.
La cui domanda va senza meno rigettata.

2. Le spese di causa e l’assenza ingiustificata della convenuta in mediazione.

Quanto alle spese di causa è giusto compensarle per due terzi a favore dell’attrice.
Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto alla omissis srl dal contenuto della sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento.
Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta omissis srl all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la convenuta al procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande della omissis srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- condanna, compensate per due terzi le spese di causa, la omissis. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante terzo che liquida in favore della omissis srl in complessivi €.8.000,00 per compensi oltre €.300,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali;
- condanna la omissis srl al pagamento della somma di €.500,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg.10, per la riscossione coattiva.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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