=> Tribunale di Roma, 30 aprile 2015
Ragione non secondaria della compensazione è
l’assenza della parte all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi,
ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo
entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche
la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore
dichiarato piena disponibilità. Pertanto, la parte che in questi termini non
ha partecipato, ingiustificatamente, al procedimento di mediazione (che nella
specie pure aveva richiesto), va condannata al versamento all’Erario della
somma pari a quanto ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 26/2015
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
sentenza
30 aprile 2015
Omissis
1. Accertato l’inadempimento (responsabilità professionale), attesa
l’assenza di prova di danno, la domanda dell’attrice va integralmente
rigettata.
Con sentenza non definitiva del 24.2.2014 il Giudice accertava la
responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli
obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte.
Tale pronuncia ampiamente motivata, trova qui necessaria conferma e
viene integralmente richiamata.
Oltre al decisum, sintetizzato dal dispositivo, in quella sentenza il
Giudice ulteriormente così disponeva e motivava:
“Esistenza e quantificazione dei danni.
In punto di riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento della omissis va rilevato che l’attrice non ha
dimostrato: di aver pagato tempestivamente come era suo esclusivo onere e
dovere, le imposte pertinenti al modello Unico 2004; e che abbia di conseguenza
dovuto pagare due volte per la sorte; e che abbia di fatto pagato; alcunché di
ciò che ha meramente affermato circa la richiesta di accertamento con adesione;
ed il ricorso alla commissione tributaria. Atti di cui non c’è alcuna traccia
documentale nei documenti prodotti.
Quanto alla omissis ed alla
questione relativa agli accertamenti di settore si tratta di eccezione talmente
vaga che non merita alcuna indagine e non consente alcuna valutazione. Se non
negativa.
Pertanto il principio della necessità di accertare, nell’ambito della
responsabilità professionale, se l’adempimento ovvero l’esatto adempimento,
mancato, avrebbe evitato in tutto o in parte i danni lamentati, non può essere
effettuato sotto tale ultimo profilo.
Viceversa rimangono aperti i punti 1 (nei suoi molteplici segmenti) e 2.
A questi si aggiunge, per la omissis,
che la compagnia assicuratrice ha con puntualità e precisione, depositando il
relativo contratto ed allegati, respinto la richiesta di manleva deducendo che
fra i rischi assicurati non rientra quello della compilazione e redazione (e
ovviamente invio all’Agenzia) delle dichiarazioni dei redditi essendo così
delimitato in polizza: acquisizione ed elaborazione dati a mezzo di sistemi
elettronici: registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da
clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, etc.) propri o di terzi.
Con ordinanza separata, a seguito della sentenza del 24.2.2014, il
Giudice, sospesa ogni ulteriore determinazione, inviava le parti in mediazione
demandata ai sensi dell’art.5 secondo comma del decr.lgsl.28/10.
In quella sede le parti assumevano una condotta ondivaga.
Al primo incontro, non erano presenti le parti personalmente, ma solo i
rispettivi difensori e procuratori.
I difensori dichiaravano in tale occasione al mediatore di voler
procedere alla mediazione vera e propria (oltre quindi l’ incontro informativo
di cui al primo comma dell’art.8 decr.lgsl.28/10) richiedendo al mediatore a
tal fine un altro incontro; al quale però compariva solo il difensore
dell’attrice mentre nessuno era presente per la srl omissis che neppure inviava comunicazioni di alcun genere.
Al primo incontro veniva altresì verbalizzato che la convenuta
“migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante
fino all’importo di €.3.500”
Nessuna dichiarazione verbalizzava l’attrice.
Tale assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di
talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle
spese di causa; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento
di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione.
Alla successiva udienza davanti al Giudice le parti producevano la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.77/2013 che
accoglieva l’appello della omissis
srl avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate a
seguito di omessa dichiarazione Mod. Unico 2004 per l’anno 2003 aveva
rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, IRAP e IVA.
A seguito di tale decisione che ha annullato l’avviso di accertamento
relativamente all’IRPEF ed all’IRAP (quanto all’IVA già in primo grado il
ricorso dell’omissis srl aveva ottenuto
la giusta rideterminazione dell’IVA in €.12.320 in luogo dei €.80.495 ritenuti
dall’Agenzia) nessun danno è ravvisabile a carico dell’attrice, quale
conseguenza dell’inadempimento della convenuta.
Tale evento consente di integrare e completare le già esposte ragioni,
esposte nella sentenza, relative ai deficit di allegazione e prova del danno,
di cui soffrono gli atti introduttivo e difensivi della srl omissis.
La cui domanda va senza meno rigettata.
2. Le spese di causa e l’assenza ingiustificata della convenuta in
mediazione.
Quanto alle spese di causa è giusto compensarle per due terzi a favore
dell’attrice.
Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto
alla omissis srl dal contenuto della
sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento.
Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta omissis srl all’incontro di mediazione
(vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che
abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo
della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta,
avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena
disponibilità.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la convenuta al
procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al
versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il
contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e
deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande della omissis
srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- condanna, compensate per due terzi le spese di causa, la omissis. srl in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al pagamento del restante terzo che liquida in
favore della omissis srl in
complessivi €.8.000,00 per compensi oltre €.300,00 per spese, oltre IVA CAP e
spese generali;
- condanna la omissis srl al
pagamento della somma di €.500,00, pari al contributo unificato dovuto per il
giudizio.
Mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg.10,
per la riscossione coattiva.