=> Tribunale di Nola, 24 febbraio 2015
Il mancato esperimento
della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante
causam, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò posto, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va affermato che una volta dichiarata
l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta
pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiara quindi improcedibile l’opposizione va, per l’effetto, dichiarato
esecutivo il decreto ingiuntivo.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 23/2015
Tribunale di Nola
sezione seconda
sentenza
24 febbraio 2015
Omissis
Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la Ditta omissis in qualità di debitore
principale e omissis in qualità di
fideiussore, proponevano opposizione avverso il d.i. n. omissis/2013 con il quale, in data omissis questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banco omissis l’importo di euro 63.901,59,
oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. omissis acceso dalla omissis presso l’Istituto di credito
ricorrente.
Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione perché
infondata.
Alla prima udienza di comparizione della parti, questo giudice,
ritenendo non sussistessero i presupposti di cui all’art. 648 c.p.c., rigettava
la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010, rinviava all’udienza
del 05.02.2015, assegnando termine alle parti di quindi giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
All’udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il
tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano fissarsi udienza di
discussione ai sensi dell‘art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare la
improcedibilità dell’opposizione.
All’udienza del 24.02.2015, all’esito della discussione delle parti, il
giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza.
Si osserva in diritto.
L’opposizione è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all’art. 5 ha
introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad
oggetto, tra le parti, i contratti bancari, l’esperimento di un procedimento di
mediazione ai sensi del medesimo decreto (…), prevedendo che altresì, qualora
il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato
dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine
di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione
delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta
l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l’improcedibilità
dell’opposizione atteso che, come rilevato, le parti non hanno ottemperato
all’invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, va ora
stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di
detta improcedibilità dell’opposizione.
Non ignora questo giudice che sul punto, all’indomani delle prime
applicazioni interpretative della disciplina richiamata, si è formato nella
giurisprudenza di merito (Trib. Varese, 18.05.2012) un orientamento secondo
cui, vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria vantata
dall’opposto e gravando su quest’ultimo attore in senso sostanziale, l’onere
probatorio e le relative facoltà di domanda riconvenzionale, proponendo
“domanda giudiziale” dovrebbe, conseguentemente subire gli effetti dell’eventuale
declaratoria di improcedibilità e, in particolare di revoca del decreto
opposto.
Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non isolato orientamento
(Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014) che, muovendo dalla necessità di fornire alla
disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia
coerente non solo con l’intero universo normativo in materia di giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il
legislatore dell’Istituto della mediazione obbligatoria, individuando
nell’opponente il soggetto su cui graverebbe l’onere di coltivare il giudizio
e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità.
Con la conseguenza che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione,
il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del
decreto ingiuntivo opposto.
A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che meglio si
armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione
e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a
fronte dell’inattività del debitore ingiunto.
Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al combinato
disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c. in virtù del quale, dichiarata
l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, il decreto acquista esecutività.
Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato art. 647 c.p.c. per
l’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente.
Viene in rilievo, infine, il dettato dell’art.653 c.p.c. che, per il
caso di dichiarazione dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307
c.p.c. , stabilisce che “il decreto che non ne sia già munito acquista
efficacia esecutiva”.
D’altro canto, come pure correttamente evidenziato dall’opposto,
ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca
alla revoca del decreto ingiuntivo in capo all’ingiungente comporterebbe che,
in contrasto con le regole processuali proprie del rito si porrebbe in capo
all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per
garantirsi la salvaguardia del decreto opposto,
con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la
propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e, quindi, la
sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto –
alla libera scelta del debitore.
Del resto, se solo si considera che l’opposto è già munito di titolo
che, come visto, è destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione,
appare evidente che è proprio l’opponente la parte più interessata all’esito
del giudizio di opposizione.
Come anticipato in premessa, poi, una soluzione interpretativa appare
maggiormente coerente anche con la finalità deflattiva che ha accompagnato
l’introduzione da parte del legislatore dell’Istituto della mediazione: il
formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto, infatti, esclude che
possa mettersi nuovamente in discussione tra le parti il rapporto controverso
mediante la riproposizione della medesima domanda.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l’opposizione
va dichiarata improcedibile e, per l’effetto, dichiarato esecutivo il decreto
ingiuntivo n. omissis/2013 emesso dal
Tribunale di Nola in data omissis.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate da
dispositivo (omissis.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla causa iscritta al nrg.
omissis/2014, così provvede:
1. Dichiara improcedibile
l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo omissis/2013 emesso dal Tribunale di
Nola in data omissis;
2. Condanna l’opponente al
pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione
che liquida in complessivi €.8.050,00 (di cui €.8.030,00 per compensi e €.30,00
per spese) oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA.
Nola, 24.02.2015
Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi.