=> Consiglio di Stato, 22.4.2015, n. 1694
In via cautelare, va
sospesa l’esecutività della sentenza TAR Lazio n. 1351 del 2015 in merito
all’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre
2010, n. 180 in tema di corresponsione delle spese all’organismo di
mediazione prima dello svolgimento del primo incontro di mediazione.
Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione, dietrofront di Palazzo Spada: le spesed'avvio sono dovute, Altalex, 2015
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 20/2015
Consiglio di Stato
Sezione IV
ordinanza
22 aprile 2015
n. 1694
Omissis
Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della
ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe
della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori
discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente
la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo
del giudizio;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase
cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in
cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18
ottobre 2010, nr. 180, atteso che:
– l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4
marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla “novella” del 2013), è manifestamente
generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra
parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece
di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e
“spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010);
– ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione,
nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento
di mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di quanto
alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16
comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro
le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso
della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla
nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;
– quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese
vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono
quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso
all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che
intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal
riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un
credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto –
ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento
di mediazione (e, quindi avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato
sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art.
8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010; anche in ipotesi di esito negativo
del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento
limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le
ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17,
comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del
merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese
le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria
ricorrente con l’appello incidentale);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie
in parte l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il
resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei
limiti di cui in motivazione.
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate,
compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere