=> Tribunale di Milano, 14 ottobre 2015
Va ritenuto che
l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie
familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (I). Avendo
pertanto la domanda ad oggetto un credito e, in particolare, una somma
di denaro, è da escludersi che si
tratti di un diritto indisponibile (II). Il giudice più quindi invitare le
parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione
amichevole della controversia ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (I).
(I) Si veda al riguardo Tribunale di Milano, 15 luglio 2015, in Osservatorio Mediazione Civile n.55/2015 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
(II) nella specie, con l’atto introduttivo del
procedimento, una donna citava in giudizio l’ex coniuge per veder accertato il
suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del
trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito il quale, eccepiva,
tra l’altro, la compensazione
dell’eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 24/2016
Tribunale di Milano
Sezione IX
Ordinanza
14 ottobre 2015
Omissis
Il Tribunale di Milano, con sentenza omissis,
ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da omissis e omissis (unione
coniugale celebrata omissis).
Con l’atto introduttivo del procedimento, depositato omissis, omissis cita in giudizio l’ex coniuge affinché sia accertato il suo
diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del
trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito.
L’omissis, costituendosi nel
procedimento, eccepisce, tra l’altro, la compensazione dell’eventuale posta
creditoria spettante alla attrice con contro-credito del convenuto.
Deve rilevarsi come la lite investa una pluralità di questioni
giuridiche.
In primo luogo, basti ricordare come sussista contrasto di
giurisprudenza in merito alla compensazione legale dei due debiti (art. 1242
c.c.), per la specifica ipotesi in cui uno dei due crediti sia sub iudice,
comunque ancora non sorretto da un titolo definitivo (v. Cass. civ., sez. III,
sentenza 11 settembre 2015 n. 18001 che ha rimesso la questione alle Sezioni
Unite). In secondo luogo, è opportuno segnalare come l’oggetto del processo
imponga di chiarire se, nel computo della quota di TFR ex art. 12-bis cit.,
rientri o non anche il cd. incentivo all’esodo.
Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi in fatto, come le parti siano
state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio e
come, dunque, l’odierna lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità
non del tutto sopita.
In ipotesi del genere, questo Ufficio ha già stimato opportuno un
percorso di mediazione civile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 (v.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). In tempi
recenti, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto che
l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie
familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (v. Trib. Milano, sez. IX
civ., ordinanza 15 luglio 2015). Nel caso in esame, la domanda della ricorrente
ha ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro. E’ da
escludersi che si tratti di un diritto indisponibile.
Per tutti i motivi sopra esposti, appare del tutto opportuno invitare le
parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione
amichevole della controversia.
La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n.
69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha
previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si
tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri
discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il
fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della
controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione
obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere
anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero
di un credito rimasto insoddisfatto. Va ricordato alle parti che, per effetto
della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni
attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al
novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto,
va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del
giudice territorialmente competente per la controversia.
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone
l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Fissa nuova udienza in
data omissis assegnando alle parti il
termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la
presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, d.lgs.
28/10).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Si comunichi
Milano, lì 14 ottobre 2015
Il Giudice
Dr.ssa Enrica Manfredini