=> Tribunale di Verona, 18 dicembre 2015
Sebbene sia controverso
se la mediazione sia condizione di procedibilità ex (art.5, coma 1-bis d.lgs. 28/2010) anche delle domande fatte valere nel corso
del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata
e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis,
qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda
principale non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le
domande ad essa cumulate che vi siano soggette (I) (II) (III).
(II) Per un commento esteso alla pronuncia in questione si veda SPINA, Mediazione:come applicarla nei processi con pluralità di parti e domande, in Altalex, 2015.
(III) Per approfondimenti si veda SPINA, Lamediazione obbligatoria si applica anche alle domande riconvenzionali e alledomande di terzo?, La Nuova Procedura
Civile, 5, 2014.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 22/2016
Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
18 dicembre 2015
Omissis
Rilevato che
gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui
figli minori omissis hanno convenuto
in giudizio davanti a questo Tribunale l’Azienda ULSS n. ... di Verona per
sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime
lesioni subite dal piccolo omissis,
quale effetto della somministrazione allo stesso dei vaccini esavalente e
antipneumococco;
la convenuta ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa
la propria compagnia di assicurazione per essere da essa manlevata di quanto
fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori;
per consentire la citazione della stessa la udienza di prima
comparizione delle parti è stata differita a quella del 26.11;
la terza chiamata, Assicuratori omissis,
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.11, eccependo,
in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius improcedibilità)
della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
con comparsa depositata in data 25.11.2015 sono intervenuti nel giudizio
i nonni materni e paterni del piccolo omissis
svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla
persona che hanno assunto di aver subito a seguito del predetto fatto illecito;
sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra convenuta e
terza chiamata rientrano tra quelle soggette a mediazione ai sensi dell’art. 5,
comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che la prima attiene ad una fattispecie di
responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un contratto
assicurativo;
sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in
dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche
nei processi oggettivamente e soggettivamene complessi, come quello di specie,
e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande
fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti
volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio
reconventionis; peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda
cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una domanda principale
che è già stata sottoposta a mediazione;
per contro, qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione
rispetto alla domanda principale, come è accaduto nel caso di specie, non si
vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa
cumulate che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia
alla domanda attorea che a quella della convenuta nei confronti della terza
chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale,
va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori;
l’esame dell’eccezione di inammissibilità del loro intervento che è
stata sollevata dalla convenuta va riservata al prosieguo;
infine va disatteso il rilievo di tardività dell’eccezione e del rilievo
officioso di improcedibilità delle domande tutte, svolto dalla difesa degli
attori in quanto si fonda sull’erroneo assunto che la prima udienza di
comparizione si fosse conclusa alla precedente udienza del 4 giugno 2015;
in realtà tale udienza fu rinviata proprio per consentire la chiamata
del terzo Assicuratori omissis e
pertanto la prima udienza di comparizione si è tenuta il 26.11 e prima di essa
si sono costituiti i terzi intervenuti cosicchè risulta tempestivo anche il
rilievo della mancanza della condizione di procedibilità del loro intervento;
PQM
Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte
le domande svolte in causa e rinvia la causa all’udienza del omissis.