=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2017
Sebbene in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la
parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente, si ritiene (alla luce della discrezionalità
del magistrato da applicare nel caso di specie) più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto
opposto, non essendo stata concessa la provvisoria esecuzione. La citata Cass. 24629/15, difatti, non aveva infatti mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti
ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima
valutazione possono apparire fondati) e
decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una
prima valutazione possono invece apparire infondati) (I) (II).
La mediazione è una procedura informale che consente,
con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti
diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro
partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una
soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore
contenzioso giudiziario.
Inviate le parti in mediazione, la procedura va avviata
avanti a un organismo (regolarmente
iscritto nel registro ministeriale) operante
nel circondario del Tribunale (art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010) (I); ciò salvo diverso accordo delle parti.
(II) Si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 17/2018
Tribunale di Pavia
Ordinanza
9 marzo 2017
Omissis
Valutati la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il
comportamento delle parti.
Ritenuto opportuno nel presente giudizio disporre che sia svolta una
procedura di mediazione con le modalità di cui infra e con onere dell’avvio in
capo alla parte più diligente.
Considerato che le difese della --- opponente, sulle quali è fondata
l’impossibilità di consegnare al fideiussore convenuto opposto, la
documentazione fideiussoria in possesso della --- opponente, si richiamano –
tra l’altro – alla mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore
principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con
l’ingiunzione, ex art. 633 cpc di consegna di documenti, oggetto di opposizione
da parte della ---.
Rilevato che il terzo, debitore principale, non è parte del presente
giudizio, che pende invece solo tra la --- opponente, creditrice sostanziale e
il presunto fideiussore, convenuto opposto, che ha chiesto in via monitoria la
documentazione fideiussoria oggetto di contestazione.
Considerato che la mediazione è una procedura informale che consente,
con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da
quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella
procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella
ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo,
prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario, rispetto al quale
la definizione giudiziale della presente opposizione sarebbe l’antecedente
logico.
Valutato preliminarmente che la parte onerata dell’avvio della
procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente
l’opponente e che il mancato avvio della mediazione determinerebbe la sanzione
della conferma del decreto, ex art. 653, co. 1, c.p.c.
Ritenuto tuttavia che, da un lato, con ordinanza del 17.09.2015 non era
concessa la provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione
fideiussoria, emesso in sede monitoria e, dall’altro, che residua al magistrato
la discrezionalità, da applicare nel caso di specie, di ritenere più opportuno
porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo
motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva
mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi
ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione
possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è
stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati),
come appunto verificatosi nella specie.
Ritenuto infine che per imprescindibili motivi di organizzazione del
ruolo, l’udienza di precisazione conclusioni, già programmata per il --- deve
necessariamente essere rinviata al ---.
Ciò premesso, visto l’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, dispone che le
parti partecipino a una procedura di mediazione, invitando la parte più
diligente ad avviare la procedura ma ponendo l’onere formale dell’avvio in capo
al convenuto opposto, avvisandolo che in difetto la sua domanda di merito sarà
dichiarata improcedibile e il decreto sarà revocato; viste le particolarità del
presente giudizio, si invita la parte che avvia la procedura di mediazione a
convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo,
debitore principale, dal quale dipende, secondo le prospettazioni della ---
opponente, l’impossibilità giuridica di produrre la documentazione chiesta
dall’opposto con l’ingiunzione di pagamento;
ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà
condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata
soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori
delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza
delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere
l’accordo; si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria
impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo
incontro, e ove in tale eventualità non fosse disposto un rinvio per
consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali
ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si
frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro; tale
verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza,
riportando elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, co. 2,
c.p.c.; si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, stabilisce che
“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell’art. 116, co. 2, cpc. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi dall’art. 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Fissa
il termine di 15 giorni dalla comunicazione telematica della presente ordinanza
per l’avvio della mediazione avanti a un organismo regolarmente iscritto nel
registro ministeriale e operante, salvo diverso accordo delle parti, nel
circondario del Tribunale di Pavia. Non autorizza la precisazione delle
conclusioni già programmata per il ---
e rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la
precisazione delle conclusioni all’udienza del ---.
Si comunichi. Pavia, 9.03.2017
Il GI, dott. Giorgio Marzocchi
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.