=> Tribunale di Termini Imerese, 15 novembre 2017
Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo grava sul debitore, in quanto parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di
cognizione, l’onere di avviare la
mediazione (art. 5, d.lgs. 28/2010); ciò a pena del consolidamento
degli effetti del decreto ingiuntivo (ex art. 653 c.p.c.) (I).
Alla luce del contrasto
in giurisprudenza esistente sul punto, anche dopo la pronuncia della Cassazione da cui successive sentenze di merito si discostano,
sussistono giusti motivi per compensare
integralmente le spese di lite (II) (III) (IV).
(I) Si veda
l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
(II) Si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.
(III) Per
approfondimenti si veda:
- sul contrasto
giurisprudenziale esistente si veda SPINA, SCHEMA Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione dell’improcedibilità della domanda, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 16/2018
Tribunale di Termini Imerese
Sentenza n. 1175
15 novembre 2017