=> Cassazione civile, 18 gennaio 2018, n. 1237
In tema di giudizio di
revoca dell'amministratore di condominio va affermato che trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione
sprovvisto di definitività e decisorietà. Pertanto, se da un lato va
osservato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. precisa che per "controversie in materia di condominio", ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 28/2010, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a
72 disp. att. c.c. (tra cui vi è quindi anche l'art. 64 disp. att. c.c.
relativo alla revoca dell'amministratore), dall’altro va rilevato che l'art. 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di
procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio; e il
giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico (I), (II), (III), (IV).
(I) Sulla
disciplina della mediazione obbligatoria si veda l’art. 5, D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
(II) Sulla disciplina
della mediazione nella riforma del condominio si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012).
(III) Sulla
mediazione condominiale si veda, di recente, P. G. MISTÒ - R. MORDEGLIA, LEZIONIDI CONDOMINIO - LA MEDIAZIONE CIVILE, YCP, 2017 (ottobre)
(IV) Sulla
pronuncia in commento si veda, per approfondimenti, SPINA, Condominio: la revoca dell'amministratore è soggetta a mediazione obbligatoria?,
Altalex, 2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 15/2018
Cassazione civile
Sezione IV
ordinanza n. 1237
18 gennaio 2018
Omissis
La ricorrente ---
impugna, articolando un unico motivo di ricorso, il decreto del 29 luglio 2016
della Corte d'Appello di Palermo, che ha rigettato il reclamo proposto dalla
stessa --- avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6
maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di
revoca giudiziale di --- dall'incarico di amministratore del condominio ---,
non avendo partecipato la ricorrente all'incontro davanti al mediatore agli
effetti del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
L'intimata --- non
ha svolto attività difensive.
La Corte d'Appello
di Palermo ha aderito all'interpretazione del Tribunale, secondo cui il
procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di
revoca dell'amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento
in camera di consiglio, stante la previsione dell'art. 71 quater disp. att.
c.c.; ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente
nell'incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della
condizione di procedibilità.
--- deduce la
violazione degli artt. 64 e 71 quater c.c., nonchè del D.Lgs. n. 28 del 2010,
art. 5, comma 4, lett. f, affermando che il decreto impugnato abbia natura di
sentenza e contestando che al procedimento di revoca dell'amministratore di
condominio possa applicarsi l'istituto della mediazione obbligatoria.
Su proposta del
relatore, che riteneva che il ricorso proposto da --- potesse essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380
bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha
fissato l'adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente ha
presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Secondo consolidato
orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai
sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede
sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca
dell'amministratore di condominio, previsto dall'art. 1129 c.c., e art. 64
disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale
ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla
condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni
giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto
obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 -
2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 -
2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). E' dunque
inammissibile la censura che --- rivolge al decreto impugnato, sotto forma di
vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della
soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al
procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
E' vero infatti che
l'art. 71 quater disp. att. c.c., (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n.
220) precisa che per "controversie in materia di condominio", ai
sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono, tra le
altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c., (essendo l'art. 64 disp.
att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro,
l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in
L. n. 98 del 2013) del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre
che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2,
non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il
giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale
plurilaterale tipico.
Nell'interpretazione
di questa Corte, di cui ai richiamati precedenti, si spiega, tuttavia, come il
procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio:
1) riveste un
carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà
assembleare;
2) è ispirato
dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta
gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave
danno derivante da determinate condotte dell'amministratore;
3) è perciò
improntato a celerità, informalità ed ufficiosità;
4) non riveste,
tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la
facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente
inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena
(pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U,
29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
Pertanto, il
decreto con cui la Corte d'Appello in sede di reclamo su provvedimento di
revoca dell'amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per
il mancato esperimento del procedimento di mediazione d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28, ex art. 5, comunque non costituisce "sentenza", ai fini ed agli
effetti di cui all'art. 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti
caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun
giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del
condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, nè il
diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi,
dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a
nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all'esame
della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque
motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul
rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo
oggetto di impugnazione.
Il ricorso va
perciò dichiarato inammissibile.
Non occorre
provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, perchè l'intimata F.L. non
ha svolto attività difensive.
Sussistono le
condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.