=> Tribunale di Monza, 26 febbraio 2016
L’incompetenza
territoriale riguarda il giudizio e quindi va eccepita unicamente in tale sede, mentre l’onere di eccepire l'incompetenza
territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 62/2016
Tribunale di Monza
sentenza
26 febbraio 2016
Omissis
Gli attori hanno
convenuto in giudizio la Banca avanzando domanda di accertamento in relazione
al conto corrente omissis in essere
presso la stessa.
Si è costituita la
banca eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale in forza dell'articolo 20 del contratto di conto corrente.
L'eccezione è
fondata.
Invero detto
articolo 20 dispone che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza
dei rapporti di conto corrente di ogni altro rapporto di qualunque natura, il
correntista e l'azienda di credito convengono che il foro elettivo per chiamare
in giudizio l'azienda di credito sia esclusivamente quello di Milano.
E’ evidente che
quindi le parti hanno inteso derogare alle norme generali sulla competenza per
territorio come previsto dall'articolo 28 del codice di procedura civile.
La clausola è stata
specificamente approvata per iscritto ex articolo 1341 cc dalla correntista.
Né può assumere
rilevanza il fatto che la banca non abbia eccepito l'incompetenza territoriale
in sede di mediazione o meglio nella missiva del 5.2.15, inviata dalla
convenuta all’organismo di conciliazione con la quale la stessa comunicava che
non intendeva aderire al tentativo di conciliazione.
Infatti in primo
luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi
andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
L’onere di eccepire
l'incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da
alcuna norma.
In ogni caso il
tenore della lettera inviata dalla banca l'organismo di conciliazione non può
certo essere equivocato ritenendo che la stessa abbia aderito alla competenza
del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso, in quanto al
contrario la banca dopo aver affermato che riteneva la domanda degli attori
infondata in fatto e in diritto aggiungeva in ogni caso “riservata ogni
ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito”.
Posto quanto sopra va
affermata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente
il Tribunale di Milano.
E’ appena il caso
di dire che è inammissibile la dichiarazione di “aderire all'eccezione di
incompetenza” formulata dalla difesa degli attori.
Infatti in primo
luogo tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella comparsa
conclusionale, atto destinato unicamente ad illustrare domande ed eccezioni già
introdotte nel giudizio, in secondo luogo la stessa è stata formulata in via
subordinata il che priva di senso la stessa adesione posto che la stessa per
sua natura è finalizzata ad evitare una decisione sulla competenza.
Le spese di
giudizio seguono la competenza e vengono liquidate in dispositivo
PQM
Il giudice unico
dott.ssa Claudia Loiacono definitivamente pronunciando sulla causa proposta da omissis contro la Banca così provvede:
dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente
il Tribunale di Milano; condanna gli attori al pagamento delle spese di
giudizio che si liquidano in euro 5524,00 oltre accessori di legge e spese
generali.