=> Corte d’appello di Milano, 28 giugno 2016
Disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto
previsto ai sensi dell'art.5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il
deposito della domanda di mediazione, va osservato che il mancato
rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in
stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporta l'improcedibilità
del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo,
la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali
rilevati dal giudice di primo grado, atteso che il tentativo di mediazione è
stato regolarmente espletato (I) (II) (III).
Per approfondimenti si veda SPINA,CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016
(II) La pronuncia d’appello massimata è relativa alla pronuncia di primo
grado Tribunaledi Monza, 21 gennaio 2016, n. 156, in Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2016
(III) La giurisprudenza in tema di mancato rispetto dei termini di
presentazione dell’istanza di mediazione è consultabile al seguente link:
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 67/2016
Corte d’appello di Milano
ordinanza
28 giugno 2016
Omissis
il giudice di prime
cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto
previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge
di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione;
a fronte dei
tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 201.5 e,
pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in
conformità alla norma di cui sopra, il giudice di prima istanza ha dichiarato
l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la
natura ordinatoria del termine suddetto;
il mancato rispetto
di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta
applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n.
28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la
natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non
determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che
il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato;
ai fini del
decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere
alla fase istruttoria sollecitata dal omissis
sin dai primo grado di giudizio, francata solo per effetto della declaratoria
d' improcedibilità;
risulta pertanto
necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga
effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla
fideiussione asseritamente rilasciata da parte del omissis nei confronti di omissis,
disconosciuta dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la
controparte ha chiesto di avvalersi producendone l' originale;
alla stregua di
quanto rilevato, è necessario nominare all'uopo il CTU dott. omissis cui si assegna il seguente
quesito peritale: "Accerti il consulente, esaminati gli atti e i documenti
di causa, se la sottoscrizione apposta alla fideiussione rilasciata da parte
del omissis nei confronti di omissis sia riconducibile al sig. omissis ".
PQM
La Corte d'Appello
nomina quale CTU dott. omissis,
convocandolo per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere
relatore omissis all'udienza
monocratica che si terrà omissis.