DIRITTO D'AUTORE


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13 novembre 2012

122/12. Circolare ministeriale del 12 novembre 2012: prime indicazioni sulla decisione della Consulta (Osservatorio Mediazione Civile n. 122/2012)


Come noto, con comunicato stampa del 24 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha reso noto di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (1) (2).

Ciò considerato, con Circolare del 12 novembre 2012, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia, ha dettato le prime indicazioni in merito agli effetti della pronuncia della Consulta.

Preliminarmente, come già da più parti osservato (3), è la stessa circolare ad osservare quanto segue.

a)    Chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione”.
La circolare in parola – si ritiene – appare quindi sostanzialmente potersi configurare come un atto che fa (doverosamente) seguito, quasi a mo’ di risposta, al comunicato stampa del 24 ottobre col quale, in modo quantomeno inusuale, la Consulta ha scelto di anticipare il contenuto della propria decisione in merito all’incostituzionalità della mediazione obbligatoria.

b)    Ai sensi dell’art.136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Ciò premesso, con la Circolare in parola la Direzione generale della giustizia civile riporta comunque due specifiche indicazioni; indicazioni strettamente connesse ai compiti di vigilanza ad essa affidati dal vigente sistema normativo in materia di mediazione civile e commerciale e concernenti:

1.    Le iscrizione di nuovi organismi di mediazione nel registro degli organismi;

2.    I procedimenti di mediazione obbligatoria precedenti alla pubblicazione della decisione della Consulta.

Quanto al primo aspetto, la Circolare in parola avvisa semplicemente che gli interessati all’iscrizione devono tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni di cui agli artt. 7 , c. 5 lett.d) e 16, c. 4 lett. d) e c. 9, ult. periodo del d.m.180/2010 (4).

Quanto al secondo aspetto, si precisa che gli organismi di mediazione sono tenuti ad uno specifico 
obbligo di informazione ad entrambe le parti in mediazione del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione; ciò, in particolare, per quanto riguarda:
-      i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati; 
-      le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte.

Pubblichiamo di seguito il testo della circolare ministeriale del 12 novembre 2012, così come pubblicata sul sito del Ministero della giustizia.


(2) Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda nota precedente.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 122/2012

Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

a) gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
    • art.7 , comma 5 lett.d);
    • art.16, comma 4 lett. d);
    • art. 16, comma 9, ultimo periodo.
b) per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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