Come noto, con
comunicato stampa del 24 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha reso noto di
aver dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega
legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il
carattere obbligatorio della mediazione (1) (2).
Ciò considerato,
con Circolare del 12 novembre 2012, il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia, ha dettato le prime indicazioni in
merito agli effetti della pronuncia della Consulta.
Preliminarmente,
come già da più parti osservato (3), è la stessa circolare ad osservare quanto
segue.
a)
“Chiare e puntuali indicazioni circa le
ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti
di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione”.
La circolare in parola – si ritiene –
appare quindi sostanzialmente potersi configurare come un atto che fa (doverosamente) seguito, quasi a mo’ di risposta, al
comunicato stampa del 24 ottobre col quale, in modo quantomeno inusuale, la Consulta ha scelto di
anticipare il contenuto della propria decisione in merito all’incostituzionalità
della mediazione obbligatoria.
b) Ai sensi
dell’art.136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti
della sentenza della Corte Costituzionale decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione del dispositivo della decisione.
Ciò premesso, con
la Circolare in parola la Direzione generale della giustizia civile riporta comunque due specifiche indicazioni; indicazioni
strettamente connesse ai compiti di
vigilanza ad essa affidati dal vigente sistema normativo in materia di
mediazione civile e commerciale e concernenti:
1. Le iscrizione di nuovi organismi di mediazione nel registro degli
organismi;
2. I procedimenti di mediazione obbligatoria
precedenti alla pubblicazione della decisione della Consulta.
Quanto al primo aspetto, la Circolare in parola avvisa
semplicemente che gli interessati all’iscrizione devono tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia
potrebbe produrre sulle previsioni di cui agli artt. 7 , c. 5 lett.d) e 16, c. 4 lett. d) e c. 9, ult. periodo del d.m.180/2010
(4).
Quanto al secondo aspetto, si precisa che gli organismi di mediazione sono tenuti ad uno specifico obbligo di informazione ad entrambe le parti in mediazione del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione; ciò, in particolare, per quanto riguarda:
- i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati;
- le eventuali nuove istanze rientranti comunque
nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero
essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte.
Pubblichiamo di seguito il testo della circolare ministeriale del 12 novembre 2012,
così come pubblicata sul sito del Ministero della giustizia.
(1) Si
veda Corte Costituzionale: illegittimità costituzionale della mediazioneobbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 117/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Si veda nota precedente.
(4) Si veda d.m. n. 180 del 2010 aggiornato alle modifiche introdotte dal d.m. n. 145 del 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 122/2012
Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte
costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della
mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni
12 novembre 2012
Dipartimento per
gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Direzione generale della giustizia civile
Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:
a) gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
- art.7 , comma
5 lett.d);
- art.16, comma
4 lett. d);
- art. 16, comma 9, ultimo periodo.
Roma, 12 novembre 2012
Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.