Il Forum
Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili, sotto lo slogan “IL FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI” ha reso nota l’intenzione di indire
una giornata di
mobilitazione nazionale della categoria in seguito
alla pronuncia della Consulta in ordine all’obbligatorietà della mediazione (1).
La declaratoria di illegittimità
costituzionale – specifica al riguardo il sito web del Forum – “è sostanzialmente dipesa solo ed
esclusivamente da un vizio
procedimentale. La Corte si è soltanto limitata a rilevare un mero eccesso
di delega”. Pertanto, “Gli Organismi
di Mediazione ed i Mediatori Civili chiedono al Parlamento di rafforzare
piuttosto che indebolire il principio di obbligatorietà” nonché di “intervenire
immediatamente per riportare l’istituto della mediazione nei crismi
costituzionali”.
Con comunicato stampa
il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili ha reso
noto che la manifestazione si terrà in Roma il giorno 12 novembre 2012 in Piazza
Montecitorio, nella zona consentita per le manifestazioni, salvo
indicazioni contrarie della Questura, dalle
ore 11:00 alle ore 16:00.
Nel corso della manifestazione, i
mediatori, con la modalità speakers’
corner, spiegheranno ai politici, alla gente ed ai media le loro ragioni.
Con il medesimo comunicato stampa si pone
inoltre in luce come “dall’introduzione
del D.Lgs. 28/2010, oltre 900 Organismi
di Mediazione hanno sostenuto investimenti
economici per 600 milioni di euro, formato oltre 40.000 mediatori, assunto migliaia
di persone con contratto a tempo indeterminato per lavori di segreteria,
contribuito alla deflazione del carico
giudiziario, lavorato per diffondere la cultura della conciliazione in ogni
ambito della vita sociale”. Si invitano dunque “i politici a riflettere sulle conseguenze di quello che potrebbe
accadere se si tornasse indietro” avvertendo che “tornare indietro sarebbe una
follia che i cittadini, in questo grave periodo di crisi economica, non si
possono assolutamente permettere di pagare”.
Il form per aderire alla manifestazione è
reperibile al seguente link: http://www.forumnazionaledeimediatori.it/
Riportiamo di
seguito il testo del Comunicato stampa della
Segreteria Organizzativa del Forum nazionale dei mediatori, contenente
anche le proposte di legge:
- EMENDAMENTO ALLA
LEGGE DI STABILITA’ - Proposto da: On.le
Carmelo Briguglio (FLI) e On.le Sabatino Aracu (PDL);
- EMENDAMENTO ALLA
LEGGE PER LO SVILUPPO - Proposto da: Sen.
Stefano De Lillo (PDL).
(1) Si rimanda al
riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile.
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 120/2012
Forum nazionale dei mediatori
COMUNICATO
STAMPA
GIORNATA
DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI MEDIATORI
Il Forum Nazionale
degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili il giorno 12 novembre ha
indetto una giornata di mobilitazione nazionale della categoria in Roma per invitare a sostenere il Parlamento a
salvare la “mediazione obbligatoria”, a seguito del comunicato stampa della
Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di
delega del precedente Governo.
Salvo indicazioni
contrarie della Questura, la manifestazione si terrà in Piazza Montecitorio,
nella zona consentita per le manifestazioni, dalle ore 11:00 alle ore 16:00, senza occupazione
di suolo pubblico. I mediatori in tale circostanza, con la modalità speakers’ corner, spiegheranno ai politici,
alla gente, ed ai media le loro ragioni.
I Mediatori invitano
tutte le forze politiche a reintrodurre la mediazione obbligatoria ed a
sostenere gli emendamenti che sinora sono stati presentati o alla Camera, nella
legge di stabilità, o al Senato, nella legge per lo sviluppo economico.
Dall’introduzione
del D.Lgs. 28/2010, oltre 900 Organismi di Mediazione hanno sostenuto
investimenti economici per 600 milioni di euro, formato oltre 40.000 mediatori,
assunto migliaia di persone con contratto a tempo indeterminato per lavori di
segreteria, contribuito alla deflazione del carico giudiziario, lavorato per
diffondere la cultura della conciliazione in ogni ambito della vita sociale.
I Mediatori
invitano i politici a riflettere sulle conseguenze di quello che potrebbe
accadere se si tornasse indietro, ad un sistema della Giustizia completamente
paralizzato, esponendo, peraltro, lo Stato a possibili class action per milioni
di euro.
Tornare indietro sarebbe una follia che i
cittadini, in questo grave periodo di crisi economica, non si possono
assolutamente permettere di pagare.
La
Segreteria Organizzativa
Dott.
Giammario Battaglia
Tel.
392/4646697
EMENDAMENTO ALLA
LEGGE DI STABILITA’
Proposto
da:
On.le
Carmelo Briguglio (FLI)
On.le
Sabatino Aracu (PDL)
Il
giorno 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diffuso
un comunicato stampa che recitava:
La Corte
costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di
delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha
previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Considerando
che:
-il d.lvo 28/2010, nella sua parte in cui
prevede la c.d. obbligatorietà, ha ingenerato un incolpevole affidamento in
capo a numerosissimi Organismi di Mediazione (quasi mille) che hanno investito
ingenti somme di capitale;
-i Tribunali non riescono a rispettare
tempi ragionevoli per concludere i processi, così rendendo costantemente
l’Italia destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Unione Europea;
-la ragionevole durata del processo,
laddove violata, giustifica pretese economiche da parte dei cittadini, in base
all’art. 2 della 24 marzo 2001, n. 89, che vengono erogate dal Ministero della
Giustizia;
-la pronuncia della Corte Costituzionale, per
come preannunciata con comunicato stampa, rischia di eliminare posti di lavoro
ed aziende, esponendo lo Stato a possibili class
action;
-la pronuncia della Corte Costituzionale ha
rilevato solo un vizio in procedendo,
ovvero un eccesso di delega;
si propone la seguente bozza di
emendamento.
Conversione
in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245.
------------------
All’art. 34
viene aggiunto il comma 23 che recita:
L’art. 5 del
Decreto Legislativo 4 maggio 2010, n. 28 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Condizione di
procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero
il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia'
iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni.
1bis. Per controversie in materia di condominio
devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla
medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione
dell’eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non
contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di
responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico,
indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento
delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve
essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni
ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della
causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in
ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei
procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di
cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori,
fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di
consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o
l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in
mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi'
la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria
dell'organismo.
EMENDAMENTO
ALLA LEGGE PER LO SVILUPPO
Proponente:
Sen. Stefano De Lillo
(PDL)
Art. X Mediazione delle controversie civili e
commerciali: condizione di procedibilità.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 comma 1 è sostituto
dal seguente:
“1. Sino al
31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6
del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è
stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non
si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
b) All’articolo 11, comma 1,
dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle
parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le
seguenti: “, se le
parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un
avvocato,”
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.