=> Trib. Varese, 9 novembre
2012
Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4
marzo 2010 n. 28 (1), il giudice può
invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di
mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona
probabilità di chances di conciliazione. Al riguardo, in nessun modo incide la decisione della
Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in
primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha
prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle
motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la
pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata (2) (3).
(1) Si veda l’art. art. 5, comma III,
d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d.
manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2)
Si veda Corte Costituzionale: illegittimità
costituzionale della mediazioneobbligatoria,
in Osservatorio Mediazione Civile n. 117/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3)
Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione
obbligatoria: la mediazione non è morta!,
in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 123/2012
Tribunale di Varese
9 novembre 2012
Ordinanza
(est. G. Buffone)
…Omissis…
Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4
marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di
un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite
siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il comportamento delle parti”.
L’invito rivolto dal
giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non
ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v.
Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in
www.tribunale.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691).
Nel caso di specie le
parti hanno aderito all’invito.
In nessun modo incide sulla
questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale
l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di
pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti
nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo
luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e
l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art.
5, comma III, d.lgs. n. 28/2010:
1)
Fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quindi, in data --;
2)
Invita le parti alla
presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15
giorni.
Varese lì 9 novembre 2012.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere
di ufficialità.