La reintroduzione
dell’obbligatorietà della mediazione (1) potrebbe avvenire con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita
2.0.
Tra gli emendamenti
presentati in seno alla Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese vi è infatti anche l’emendamento 16.0.2 Chigo, De Lillo,
Latronico (art. 16-bis) che, in
sostanza, prevede (2):
a) una nuova formulazione dell’art. 5, comma 1
d.lgs. n. 28 del 2012 nell’ottica della reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione in via solo
transitoria (sino al 31 dicembre
2012);
b) una
nuova formulazione dell’art. 11 del
d.lgs. n. 28 del 2010 secondo cui quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione solo se le parti sono assistite da un avvocato.
Al riguardo può
molto brevemente osservarsi che:
-
quanto alla lett.
a):
o da un lato la
soluzione di compromesso parrebbe solo aggirare il problema dell’obbligatorietà,
senza in realtà risolverlo, lasciando forse scontenti sia i “pro-mediazione”,
sia “i contro-mediazione”;
o dall’altro la temporaneità
dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione appare coerente con la ratio sottesa a detta obbligatorietà,
peraltro già presente nel d.lgs. n. 28 del 2010: diffondere l’istituto della
mediazione;
-
quanto alla lett.
b):
o da un lato con tale
previsione si rafforza, e non poco, la presenza degli avvocati in mediazione
(in contrasto, almeno in parte, con la ratio
dell’istituto);
o
dall’altro
è pur vero che la proposta di accordo del mediatore ha notevoli ripercussioni
in termini giuridici (sia sul versante sostanziale, sia su quello processuale).
Il disegno di legge
di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è attualmente in
Senato (Atto Senato n. 3533) ed è stato assegnato alla 10ª Commissione
permanente (Industria, commercio, turismo).
Si ricorda, da
ultimo che il decreto-legge scadrà il 18 dicembre 2012.
Riportiamo di
seguito il testo dell’emendamento 16.0.2, così come pubblicato sul sito del
Senato della Repubblica.
(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio
Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si vedano gli artt. art. 5, comma I, e
11, comma I, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d.
manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012
Proposta di modifica
n. 16.0.2 al DDL n. 3533
16.0.2
GHIGO, DE
LILLO, LATRONICO
Dopo
l'articolo 16aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28)
1.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 5, comma 1, è sostituto dal
seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6
del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è
stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non
si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.'';
b) all'articolo 11, comma 1, dopo le
parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle
parole: ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le
seguenti: '', se le parti sono assistite da un avvocato,''».
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.