Come noto, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4
marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della
mediazione per eccesso di
delega legislativa (1).
È quanto per ora si sa in merito
alla decisione della Consulta che, all’esito dell’udienza del 23 ottobre
scorso, ha scelto di rendere note tali informazioni a mezzo comunicato
stampa. L’insolito modus operandi
è probabilmente dovuto alla condivisibile preoccupazione circa l’impatto che
avrebbe avuto la decisione della Corte se non fosse stata previamente resa nota;
la Consulta, in pratica, potrebbe aver voluto dare il tempo alle istituzioni
(in particolare al Parlamento) di riparare all’illegittimità rilevata dalla
propria pronuncia prima che la decisione acquisti effetti giuridici; ciò nell’ottica
di una maggior certezza dei diritti ed al fine di evitare che nascano dunque
eccessive discontinuità ed incertezze, soprattutto dal punto di vista
processuale, quando la pronuncia della Corte – in seguito alla pubblicazione –
produrrà i propri effetti giuridici sul d.lgs. n. 28 del 2010.
In attesa che la pronuncia venga
pubblicata, riportiamo il link ai video dell’udienza pubblica del 23
ottobre scorso nonché la descrizione degli avvenimenti in udienza.
Cronistoria
dell’udienza(2).
“Le cause iscritte ai nn. 3 e 4 del ruolo sono
chiamate congiuntamente.
Ruolo nn. 3-4
Ordinanze:
ord. 268/2011 e ord. 108/2012
ord. 12 aprile 2011 Tribunale
amministrativo regionale del Lazio
- Organismo Unitario
dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri c/ Ministero della giustizia ed altri; ord.
18 novembre 2011 Tribunale di Genova
- Sbragi Fioravante, Giavarini
Fernanda e Verusio Francesca c/ Condominio Villini di Pieve Ligure, Via
Coriolano Bozzo n. 25
Oggetto ruolo:
Procedimento civile - Disciplina
della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie
nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010,
configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di
procedibilità della domanda giudiziaria.
Procedimento civile - Disciplina
della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano
garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire
il procedimento di mediazione
-----------------------------------
Procedimento civile - Disciplina
della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie
nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010,
configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di
procedibilità della domanda giudiziaria;
Procedimento di mediazione per
le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n.
28 del 2010 - Prevista onerosità congiuntamente alla obbligatorietà - Subordinazione
dell'accesso alla funzione giurisdizionale al pagamento di una somma non
irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata;
Indennità spettanti agli
organismi di mediazione - Possibilità di non aderire al procedimento di mediazione
ed evitare il pagamento delle "spese di mediazione" - Espressa
previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice;
Procedimento di mediazione per
le controversie in materia di diritti reali - Possibilità di trascrivere la
domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia
"prenotativa" della prima anche rispetto al provvedimento
giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario - Omessa previsione.
ALESSANDRO CRISCUOLO (GIUDICE
RELATORE)
Terminata la relazione, il Presidente chiede ai
difensori degli intervenienti se insistono per prendere la parola sulla sola
ammissibilità del loro intervento. Tutti confermano; prendono la parola gli
avvocati:
Marilisa D'Amico e Lotario
Dittrich per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (AVVOCATI)
Maria Cristina Stravaganti per
la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato Srl (SIC&A) e per
l'Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori(AVVOCATO)
Francesco Franzese per
l'Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di
Formazione per la Mediazione (AVVOCATO)
Beniamino Caravita di Toritto
per l'Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed altri (AVVOCATO)
Massimo Luciani per il Consiglio
nazionale forense (AVVOCATO)
La Corte alle ore 10:48, si ritira per deliberare
sulla ammissibilità degli atti di intervento.
Alle ore 11:03, la Corte rientra ed il Presidente dà
lettura dell'ordinanza dibattimentale con la quale vengono dichiarati
inammissibili tutti gli interventi.
Giorgio Orsoni per l'Organismo
Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri e, per delega dell'avv.
Gaetano Viciconte, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
(AVVOCATI)
Giuliano Scarselli per l'AIAF,
Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AVVOCATO)
Giampiero Amorelli per
l'"Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e
Informare" (AVVOCATO)
Antonio De Notaristefani di
Vastogirardi per l'Unione Nazionale delle Camere Civili (AVVOCATO)
Rodolfo Cicchetti per
l'Organismo di mediazione ADR Center spa (AVVOCATO)
Maurizio Di Carlo per il
Ministero della Giustizia, per il Ministero dell'Economia e per il Presidente
del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)”
Video
dell’udienza.
http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1126.do (Ruolo nn. 3-4)
(1) Si
rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTECOSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile.
(2) Fonte:
sito web istituzionale della Corte Costituzionale.
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012