A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (1),
da più parti è stata manifestata l’esigenza
di reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione (2).
Tra le possibile
vie per restaurare la mediazione obbligatoria vi è quella degli emendamenti alla legge di stabilità 2013
(“Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).
Varie sono le proposte emendative:
-
Occhiuto, Osvaldo Napoli e Aracu, relativamente all’inserimento di un comma aggiuntivo volto a prevedere
che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte
le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio;
- emendamento Catone e
Briguglio, nonché Pisicchio, relativamente, in
particolare, alle condizioni di procedibilità ed ai rapporti tra mediazione e processo.
Tuttavia, nel corso della seduta di lunedì 5 novembre, la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della
Camera dei Deputati, ha ritenuto non
ammissibile gli emendamenti in materia di mediazione in quanto non rientranti
nei limiti di contenuto della legge di stabilità definiti dalle vigenti
normative.
In particolare – si legge nel comunicato relativo alla seduta del 5
novembre 2012 riportato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
(Bilancio, tesoro e programmazione) – i
limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo
puntuale dall'art. 11 l. 31 dicembre 2009, n. 196, il quale, “valorizzandone la funzione propria di
definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel
bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste
dalla legislazione vigente, intende assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni
assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita”.
Il contenuto di detta legge, pertanto, risulta più ristretto rispetto a
quanto previsto dall’abrogata l. n. 468 del 1978 per la legge finanziaria.
Sul punto può osservarsi quanto segue:
-
ancora una volta l’obbligatorietà della mediazione,
come avvenuto con la decisione della Consulta, non ha subito una bocciatura
sostanziale;
-
il tema, in altre parole, non può essere inserito
nella legge di stabilità; pare, dunque, che occorra quindi ricercare un’altra
veste formale per la reintroduzione della mediazione obbligatoria;
-
nonostante quanto detto in merito all’abrogata legge
n. 468 del 1978 ed alla nuova l. n. 196 del 2009, è noto come spesso il nostro
legislatore inserisce in testi normativi disposizioni non del tutto aderenti al
contenuto della legge che si vuole licenziare; tecnica legislativa che,
certo, non va esente da critiche ma che, tuttavia, sembra alquanto diffusa;
-
sebbene con riferimento alla legge di stabilità siano
da considerarsi inammissibili emendamenti di carattere
ordinamentale e organizzatorio, potrebbero non dover subire tale destino quelli
– come si legge nel Bollettino (Commissione Bilancio, tesoro
e programmazione) relativo alla richiamata seduta del 5 novembre scorso – “con effetti, diretti o
indiretti, positivi di rilievo sulla finanza
pubblica in termini di minori spese
nonché di razionalizzazione della spesa
pubblica”.
-
noti sono gli effetti diretti tra la diffusione
dell’istituto della mediazione (grazie
alla sua obbligatorietà) e l’efficienza
della giustizia civile italiana, con conseguenti ripercussioni in materia
di razionalizzazione della spesa
pubblica;
- ancor più evidente, ad ogni modo, è il collegamento tra mediazione e crescita economica del Paese, sia alla luce del rapporto sopra
ricordato (alla luce dell’intento perseguito dal legislatore sin dal 2009 (3))
tra mediazione ed efficienza della
giustizia italiana, sia nell’ottica dell’impatto economico e produttivo che il mondo della mediazione oggi
rappresenta (4).
Pubblichiamo di seguito, così come reso noto sul sito web
ufficiale della Camera dei Deputati, estratto del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei
Deputati – Commissione Bilancio, tesoro
e programmazione – relativo alla seduta del 5 novembre 2012.
(1) Si
veda Corte Costituzionale: illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 117/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Sugli
aspetti anche economici legati all’istituto della mediazione, alla sua diffusione
e, quindi, anche al requisito dell’obbligatorietà si veda Organismi diMediazione e Mediatori Civili: Manifestazione Nazionale di categoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 120/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Si veda La leggedelega del Parlamento in materia di mediazione: art. 60, l. n. 69 del 2009, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2012(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(4) Si è tuttavia ribadita più volte la primaria importanza,
al di là degli aspetti economici, del risvolto sociale e culturale della
mediazione, nell’ottica del nuovo equilibrio tra diritto e giustizia da
ricercare e ricostruire nel nostro Paese: Incostituzionalità della mediazioneobbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n.
119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 121/2012
CAMERA
DEI DEPUTATI
Lunedì 5 novembre 2012
731.
XVI
LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio,
tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
TESTO
AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2012
SEDE
REFERENTE
Lunedì
5 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.
La seduta comincia alle 19.05.
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.
Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio
2013-2015.
C. 5535 Governo.
(Seguito dell'esame
congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti,
rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 29 ottobre 2012.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge
di stabilità sono state presentate 1.558. proposte emendative. Come ha già
avuto modo di segnalare nella seduta del 17 ottobre 2012, nella valutazione
circa l'ammissibilità di tali proposte si è attenuto ai medesimi criteri utilizzati
ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 120, comma 2, del
Regolamento, che ha portato allo stralcio di alcune disposizioni contenute nel
disegno di legge di stabilità presentato dal Governo. In proposito, ricorda in
primo luogo che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti
in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
quale, valorizzandone la funzione propria di definizione del quadro di
riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di
regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente,
intende assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in
termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro
del Patto di stabilità e crescita. Rispetto a quanto previsto dall'abrogata
legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, quindi, il contenuto della
legge di stabilità risulta più ristretto e, oltre a precludere l'introduzione
in tale legge di norme di delega nonché di carattere localistico o micro
settoriale, fa venire meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme
che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno
o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o
organizzatorio, anche se suscettibili di
determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda
quest'ultima categoria di disposizioni, ricordo che la legge di contabilità e
finanza pubblica, nel definire il contenuto della legge di stabilità all'articolo
11, comma 3, lettera i), così testualmente
dispone: «i) norme che comportano aumenti di
entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)», lettera,
quest'ultima, relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità
interno e il patto di convergenza.
Fa inoltre presente che, come segnalato anche
nella seduta del 17 ottobre 2012, nel suo giudizio ha altresì tenuto conto
delle analoghe valutazioni svolte nelle precedenti sessioni di bilancio della
presente legislatura. Ricorda, in particolare, come, nella seduta del 1o dicembre 2009, avesse fatto presente
alla Commissione di aver valutato l'ammissibilità delle proposte emendative non
ritenendo ammissibili «le proposte con carattere micro settoriale o
localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale».
Aveva, al contrario, giudicato ammissibili «le proposte di carattere
macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi
comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo
economico-finanziario», in quanto riconducibile alla stessa funzione
fondamentale svolta dalla legge di stabilità di «definizione del quadro di
riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di
regolazione delle grandezze finanziarie».
Ricorda, inoltre, che in tale occasione, dei
richiamati criteri era stata fatta puntuale applicazione in relazione a
proposte emendative presentate dal Governo che erano state dichiarate
inammissibili, in tutto o in parte, in quanto la parte ordinamentale era stata
ritenuta «del tutto prevalente», ovvero l'emendamento era «privo di effetti
finanziari e si limitava a modificare le modalità applicative» di un
particolare regime agevolativo. Nella successiva seduta del 3 dicembre del
2009, era stato dato ulteriore spazio alle valutazione circa l'ammissibilità
delle proposte emendative e, in particolare, un emendamento del Governo in
materia di enti territoriali era stato ritenuto ammissibile in una nuova
formulazione in quanto presentava, a quel punto, una «portata ordinamentale
alquanto limitata» e rivelava «un'impostazione analoga ad altre disposizioni
recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», volte a
prevedere riduzioni di spesa. Ricorda, infine, come in tale occasione fosse
stata fatta più volte applicazione di un criterio sulla base del quale erano
stati valutati favorevolmente ovvero dichiarati solo parzialmente
inammissibili, emendamenti di carattere ordinamentale e organizzatorio ma che
avevano effetti, diretti o indiretti, positivi di rilievo sulla finanza pubblica
in termini di minori spese nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.
In applicazione dei predetti criteri, ritiene
che non risultino ammissibili in ragione della materia trattata le seguenti
proposte emendative:
…omissis…
Occhiuto 3.43,
Osvaldo Napoli 3.57 e Aracu 3.03, che inseriscono un comma aggiuntivo volto a
prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti
per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in
giudizio;
…omissis…
Catone 12.01 e
Briguglio 12.02, nonché Pisicchio 12.059, che intervengono sulla disciplina
della mediazione giudiziaria, in particolare per quanto riguarda le condizioni
di procedibilità e i rapporti con il processo;
…omissis…
La seduta termina alle 19.30.