Con la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, l’Unione Europea ha fornito agli Stati membri le linee da seguire per facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e per promuovere la composizione amichevole delle medesime.
Assai rilevante è il collegamento tra direttiva e la normativa nazionale. Sebbene infatti la l. n. 69 del 2009 (1) non menzioni specificamente la direttiva n. 52 del 2008, molto stretto è il rapporto tra le due norme; in particolare:
- il collegamento tra l’ambito oggetto di regolazione comunitaria è pressoché coincidente con quello disciplinato dalla normativa nazionale;
- la legge delega n. 69 del 2009, al medesimo art. 60, prescrive al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria;
- il d.lgs. n. 28 del 2010, nel proprio preambolo, richiama espressamente la direttiva n. 2008/52/CE.
D’altra parte, occorre rilevare che la Direttiva 2008/52/CE fa esplicitamente riferimento alle controversie transfrontaliere, sebbene nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai “procedimenti di mediazione interni”.
Si ricorda infine che ai sensi della direttiva in parola la mediazione è intesa quale procedimento strutturato, indipendentemente dalla sua denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Pertanto:
1) la mediazione è un percorso, un procedimento finalizzato a raggiungere un accordo per la risoluzione o composizione di una controversia;
2) detto procedimento prevede l’assistenza di un mediatore;
3) i protagonisti della mediazione sono le parti.
(1) Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” il Parlamento ha, tra l’altro, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione in ambito civile e commerciale: a norma dell’art. 60 della menzionata legge n. 69 del 2009 è stato così approvato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Si veda La delega del Parlamento in materia di mediazione: art. 60, legge n. 69 del 2009, in Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2012
DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo
trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel
quale sia garantita la libera circolazione delle persone.
A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al
fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio
europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure
extragiudiziali e alternative.
(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui
metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale, sancendo che l’istituzione di
principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale
verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti
stragiudiziali per la composizione delle controversie
in materia civile e commerciale così come per
semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.
(4) Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato un
Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione
delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo
in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi
di risoluzione delle controversie nell’Unione europea
e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con
gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure
per promuovere l’utilizzo della mediazione.
(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia,
come parte della politica dell’Unione europea di istituire
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe
comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali
di risoluzione delle controversie. La presente direttiva
dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno, in particolare per quanto concerne la
disponibilità dei servizi di mediazione.
(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale
conveniente e rapida delle controversie in materia civile e
commerciale attraverso procedure concepite in base alle
esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione
hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente
e preservano più facilmente una relazione
amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano
anche più evidenti nelle situazioni che mostrano
elementi di portata transfrontaliera.
(7) Al fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione
e per garantire che le parti che vi ricorrono
possano fare affidamento su un contesto giuridico certo
è necessario introdurre un quadro normativo che affronti,
in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.
(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi
soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere,
ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri
di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di
mediazione interni.
(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire
l’utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione
nei procedimenti di mediazione.
(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti
in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera
tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una
composizione amichevole della loro controversia con
l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in
materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli
obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere
da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti
e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di
diritto di famiglia e del lavoro.
(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative
precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale
quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo
giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la
valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone
od organismi che emettono una raccomandazione formale,
sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione
della controversia.
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un
organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione
o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La
presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto
un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della
legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un
giudice che non sia responsabile di un procedimento
giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto
della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe
estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o
del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto
del procedimento giudiziario concernente tale controversia,
ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o il
giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di
una persona competente.
(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe
essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel
senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento
e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in
qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale,
l’organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità
di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre,
l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare
l’attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.
(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione
obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni,
purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare
il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del
pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli
attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura
in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente
direttiva.
(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva
dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se
una controversia che le parti tentano di risolvere con la
mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno.
In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere
che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel
momento in cui intraprendono un’azione specifica per
avviare il procedimento di mediazione.
(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in
relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza
e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione
degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati
membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi
ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione
di efficaci meccanismi di controllo della qualità
in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.
(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che
possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato,
e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento
al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere
volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione
e l’autonomia delle parti e a garantire che la
mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale
e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza
dell’esistenza del codice europeo di condotta dei
mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet
per il pubblico.
(18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione
ha adottato una raccomandazione che stabilisce
i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo dovrebbero offrire
agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che
rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione
dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi
in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione
delle informazioni relative a tali organi, la Commissione
dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali
di composizione delle controversie che secondo gli
Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.
(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa
deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il
rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda
dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero
pertanto garantire che le parti di un accordo scritto
risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto
dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere
consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere
esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto
con il diritto del suddetto Stato membro, compreso
il diritto internazionale privato, o se tale diritto
non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto
dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi
qualora l’obbligo contemplato nell’accordo non possa
per sua natura essere reso esecutivo.
(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione
reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere
riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri
in conformità della normativa comunitaria o nazionale
applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente
che, per essere esecutivi in un altro Stato membro,
gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello
Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente,
se il contenuto di un accordo risultante dalla
mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo
nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso
e in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva
non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di
tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo
in un altro Stato membro.
(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme
vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di
accordi risultanti da una mediazione.
(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante
e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un
grado minimo di compatibilità delle norme di procedura
civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza
della mediazione in un successivo procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale.
(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro
norme relative ai termini di prescrizione o decadenza
non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale
o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso
tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero
assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva
non armonizza le norme nazionali relative ai termini
di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai
termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali
resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio
nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere
fatte salve dalla presente direttiva.
(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione
al pubblico di informazioni su come contattare mediatori
e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto
a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.
(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale
«Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati
a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i
provvedimenti di attuazione.
(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali
e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può
dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento,
essere realizzato meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(29) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il
Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di
partecipare all’adozione e all’applicazione della presente
direttiva.
(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all’adozione della presente
direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla
sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla
risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la
composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso
alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra
mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere,
in materia civile e commerciale tranne per i diritti
e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge
applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale,
doganale e amministrativa né alla responsabilità dello
Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta
iure imperii).
3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono
gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2 Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera
si intende una controversia in cui almeno una delle parti
è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso
da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il
sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del
diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per
controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia
in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da
una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro
diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano
abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in
conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n.
44/2001.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per «mediazione» si intende un procedimento strutturato,
indipendentemente dalla denominazione, dove due o più
parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria,
di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima
con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento
può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un
organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato
membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è
responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente
la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in
atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di
giungere ad una composizione della controversia in questione
nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della
medesima;
b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di
condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente,
indipendentemente dalla denominazione o dalla
professione di questo terzo nello Stato membro interessato
e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre
la mediazione.
Articolo 4 Qualità della mediazione
1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi
ritenuto appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta
da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono
servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi,
così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo
della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e
successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione
sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in
relazione alle parti.
Articolo 5 Ricorso alla mediazione
1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo
ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del
caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di
dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare
ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se
tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure
soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio
del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca
alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema
giudiziario.
Articolo 6 Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con
l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere
che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione
sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso
esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo
è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene
presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non
ne prevede l’esecutività.
2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una
sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo
giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità
del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi
giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste
conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le
norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro
Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del
paragrafo 1.
Articolo 7 Riservatezza della mediazione
1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare
la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno
che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i
soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione
siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo
alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o
connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico
dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario
per assicurare la protezione degli interessi superiori
dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o
psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla
mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione
di tale accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati
membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza
della mediazione.
Articolo 8 Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e
decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono
la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia
non sia successivamente impedito di avviare un procedimento
giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il
fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i
termini di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative
ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi
internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Articolo 9 Informazioni al pubblico
Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano
appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet,
di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori
e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Articolo 10 Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità
competenti
La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite
qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali
o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati
membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 11 Revisione
Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La
relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell’Unione europea
e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se
del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della
presente direttiva.
Articolo 12 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio
2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è
fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
L 136/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.5.2008
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.