DIRITTO D'AUTORE


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29 novembre 2023

44/23. No alla rappresentanza in mediazione in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale: improcedibilità in caso di procura generale alle liti meramente processuale e non redatta per il singolo affare (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2023)


=> Tribunale di Napoli Nord, 2 ottobre 2023 

La parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. Ciò posto, in tema di possesso dei poteri di rappresentanza in mediazione, non si condivide l’opinione in base alla quale integra idonea procura speciale, tale da legittimare la sostituzione della parte nel singolo procedimento di mediazione, la procura generale alle liti rilasciata dalla parte in favore dell’avvocato (sebbene redatta con atto notaio) qualora il perimetro della detta procura alle liti si presenti eccessivamente ampio e potenzialmente comprensivo della generalità delle controversie insorgenti tra le parti (e quindi, per tale sua stessa natura, non rechi alcun riferimento alla specifica controversia). La mera procura generale alle liti, sebbene conferita per atto notarile,  se non redatta per il singolo affare e non prevede il conferimento di poteri di natura sostanziale, non rendendo la chiara specificazione dei poteri e dei limiti attribuiti al procuratore, non appare idonea a conferire i necessari poteri per partecipare al procedimento e disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero negoziare, transigere, conciliare e sottoscrivere il verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi negativa che positiva (nella specie, la questione è stata sottoposta al contraddittorio processuale; tuttavia la parte opposta non ha offerto altra documentazione integrativa utile a sanare il difetto di rappresentanza rilevato; non vi è prova quindi che l’opposta abbia conferito all’avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di rappresentare efficacemente gli interessi della società e di impegnarla nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva; di conseguenza, l’assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata) (I) (II).

(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

(II) In argomento si veda Cassazione civile 27.3.2019, n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Napoli Nord

Sentenza n. 3885

2 ottobre 2023

 

Omissis

 

Nell’esame delle questioni oggetto di causa occorre procedere con priorità al vaglio della procedibilità della domanda, che costituisce uno specifico motivo di opposizione.

La questione, tempestivamente contestata da parte opponente e ribadita nelle successive memorie, assume carattere assorbente. Il tentativo di mediazione infatti risulta essere stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti.

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).

Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, come osservato dalla parte opposta, purché dietro conferimento di “procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia…)” (Cass. cit.).

La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale” (Cass. n. 8473 cit.; nella giurisprudenza di merito si vedano Tribunale Catania, 04/05/2023; Tribunale Velletri, 19/10/2021, n.1892; Corte appello L’Aq., 15/07/2021, n.1129; Tribunale Roma, 03/06/2020, n.7981; Tribunale Salerno, 15/01/2020).

La giurisprudenza ha chiarito che solo l’autentica notarile è idonea a soddisfare questi requisiti di forma e di contenuto perché il rappresentato, “trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale, deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi” (Corte appello Napoli, 29/09/2020, n. 3227).

Dunque la semplice procura alle liti non è idonea ad attribuire al difensore i poteri di rappresentanza sostanziale, perché la mediazione rappresenta una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass. civ. 14/12/2021, n. 40035).

A supporto di questa interpretazione, costituisce un valido parametro ermeneutico la recente riforma dell’istituto della mediazione che, raccogliendo la riflessione giurisprudenziale maturata sul punto, ha espressamente stabilito che “I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia” (art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 così come novellato dall’art. 7, co. 1, lett. a), d.lgs. 149/2022). Emerge con chiarezza l’intentio legis di favorire la mediazione delle controversie, fornendo “indicazioni ulteriormente restrittive” alla interpretazione già consolidata (Corte appello Napoli, 19/09/2022 n. 3843).

Dall’analisi discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura speciale di contenuto sostanziale per rappresentarlo nel procedimento di mediazione.

Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso soltanto l’avv. ---, qualificato come difensore della parte, sebbene non risulti essere stata rilasciata all’avv. --- una idonea procura speciale, tale da legittimare la sostituzione della parte opposta nel singolo procedimento di mediazione.

Questi ha ribadito la idoneità della procura generale alle liti, rilasciata in suo favore il 15/7/2010 e redatta dal notaio Maurizio Marino (n. rep. 67250 e racc. 18479), a giustificare il possesso dei poteri di rappresentanza in mediazione. Tuttavia, il perimetro della procura alle liti si presenta eccessivamente ampio e potenzialmente comprensivo della generalità delle controversie insorgenti tra la società e i terzi; dunque, per sua stessa natura, non reca alcun riferimento alla specifica controversia tra la società ricorrente, Do. Pa. e Fl. Co. . Al contrario, la procura attribuiva al legale facoltà di ampio contenuto, sia con riferimento ai rapporti nella titolarità della XX s.p.a. (allora XX Credit Management Bank s.p.a.), sia con riferimento “ai rapporti dalla stessa gestiti su mandato”, sul presupposto non dimostrato che la mandante avesse autorizzato la mandataria a rilasciare una sub-procura a terzi, in violazione del principio delegatus non potest delegare.

In realtà, la procura conferita all’avv. --- è una mera procura generale alle liti che, sebbene sia stata conferita per atto notarile, non è stata “redatta per il singolo affare” e non prevede il conferimento di poteri di natura sostanziale: non rende cioè la “chiara specificazione dei poteri e dei limiti” attribuiti al procuratore.

Pertanto, la procura allegata dalla parte non appare idonea a conferire i necessari poteri per partecipare al procedimento e “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, ovvero negoziare, transigere, conciliare e sottoscrivere il verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi negativa che positiva.

Con ordinanza del 11/5/2021, la questione è stata sottoposta al contraddittorio processuale, tuttavia la parte opposta non ha offerto altra documentazione integrativa utile a sanare il difetto di rappresentanza rilevato.

Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all’avv. --- idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di rappresentare efficacemente gli interessi della società e di impegnarla nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva.

In conclusione, l’assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Da tutto quanto esposto discende l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n. 19596).

Non occorre esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalle parti, stante il carattere assorbente della improcedibilità, da sola idonea a definire il giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo aggiornati al D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite. I compensi professionali vengono commisurati ai valori minimi, in ragione del fatto che la decisione ha avuto ad oggetto questioni di non particolare complessità e per l’assenza di istruttoria. Vanno inoltre rimborsate le spese vive documentate pari ad € 286,00.

 

PQM

 

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo omissis dal Tribunale di Napoli Nord; condanna la società opposta al pagamento in favore di controparte delle spese di lite pari ad € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore del difensore.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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