=> Tribunale di Napoli Nord, 2 ottobre 2023
La parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando
soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura speciale di contenuto
sostanziale per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. Ciò posto,
in tema di possesso dei poteri di rappresentanza in mediazione,
non si condivide l’opinione in base alla quale integra idonea procura speciale,
tale da legittimare la sostituzione della parte nel singolo procedimento di
mediazione, la procura generale alle liti rilasciata dalla parte in
favore dell’avvocato (sebbene redatta con atto notaio) qualora il perimetro
della detta procura alle liti si presenti eccessivamente ampio e
potenzialmente comprensivo della generalità delle controversie insorgenti tra
le parti (e quindi, per tale sua stessa natura, non rechi alcun riferimento
alla specifica controversia). La mera procura generale alle liti, sebbene
conferita per atto notarile, se non
redatta per il singolo affare e non prevede il conferimento di poteri di natura
sostanziale, non rendendo la chiara specificazione dei poteri e dei limiti
attribuiti al procuratore, non appare idonea a conferire i necessari poteri
per partecipare al procedimento e disporre dei diritti sostanziali che ne sono
oggetto, ovvero negoziare, transigere, conciliare e sottoscrivere il
verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi negativa che positiva
(nella specie, la questione è stata sottoposta al contraddittorio processuale;
tuttavia la parte opposta non ha offerto altra documentazione integrativa utile
a sanare il difetto di rappresentanza rilevato; non vi è prova quindi che l’opposta
abbia conferito all’avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel
presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di
natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di
rappresentare efficacemente gli interessi della società e di impegnarla nel
caso di raggiungimento di un’intesa transattiva; di conseguenza, l’assenza
della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri
sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la
condizione di procedibilità non può dirsi avverata) (I) (II).
(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II) In argomento si veda Cassazione civile 27.3.2019, n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Napoli Nord
Sentenza n. 3885
2 ottobre 2023
Omissis
Nell’esame delle questioni oggetto di causa occorre procedere con priorità
al vaglio della procedibilità della domanda, che costituisce uno specifico
motivo di opposizione.
La questione, tempestivamente contestata da parte opponente e ribadita
nelle successive memorie, assume carattere assorbente. Il tentativo di mediazione
infatti risulta essere stato promosso con modalità che non consentono di
ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della
effettiva partecipazione delle parti.
Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria
la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura
stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione
alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una
soluzione bonaria della lite: “il legislatore ha previsto e voluto la
comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel
dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare
quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la
controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cassazione
civile, 27/03/2019, n. 8473).
Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non
delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale
che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte
appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458). La
parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore
può delegare anche il proprio avvocato, come osservato dalla parte opposta,
purché dietro conferimento di “procura avente lo specifico oggetto della
partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei
diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un
rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione
della controversia…)” (Cass. cit.).
La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera
procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: “sebbene la
parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di
mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla
legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da
questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere
processuale” (Cass. n. 8473 cit.; nella giurisprudenza di merito si vedano
Tribunale Catania, 04/05/2023; Tribunale Velletri, 19/10/2021, n.1892; Corte
appello L’Aq., 15/07/2021, n.1129; Tribunale Roma, 03/06/2020, n.7981;
Tribunale Salerno, 15/01/2020).
La giurisprudenza ha chiarito che solo l’autentica notarile è idonea a
soddisfare questi requisiti di forma e di contenuto perché il rappresentato,
“trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale, deve
conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire
in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo
la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire
le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi”
(Corte appello Napoli, 29/09/2020, n. 3227).
Dunque la semplice procura alle liti non è idonea ad attribuire al
difensore i poteri di rappresentanza sostanziale, perché la mediazione
rappresenta una “parentesi non giurisdizionale all’interno del processo” (Cass.
civ. 14/12/2021, n. 40035).
A supporto di questa interpretazione, costituisce un valido parametro
ermeneutico la recente riforma dell’istituto della mediazione che, raccogliendo
la riflessione giurisprudenziale maturata sul punto, ha espressamente stabilito
che “I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di
mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e
muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia” (art. 8,
comma 4, d.lgs. 28/2010 così come novellato dall’art. 7, co. 1, lett. a),
d.lgs. 149/2022). Emerge con chiarezza l’intentio legis di favorire la
mediazione delle controversie, fornendo “indicazioni ulteriormente restrittive”
alla interpretazione già consolidata (Corte appello Napoli, 19/09/2022 n.
3843).
Dall’analisi discende che la parte non possa evitare di presentarsi
davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di
procura speciale di contenuto sostanziale per rappresentarlo nel procedimento
di mediazione.
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al
mediatore sia comparso soltanto l’avv. ---, qualificato come difensore della
parte, sebbene non risulti essere stata rilasciata all’avv. --- una idonea
procura speciale, tale da legittimare la sostituzione della parte opposta nel
singolo procedimento di mediazione.
Questi ha ribadito la idoneità della procura generale alle liti, rilasciata
in suo favore il 15/7/2010 e redatta dal notaio Maurizio Marino (n. rep. 67250
e racc. 18479), a giustificare il possesso dei poteri di rappresentanza in
mediazione. Tuttavia, il perimetro della procura alle liti si presenta
eccessivamente ampio e potenzialmente comprensivo della generalità delle
controversie insorgenti tra la società e i terzi; dunque, per sua stessa
natura, non reca alcun riferimento alla specifica controversia tra la società
ricorrente, Do. Pa. e Fl. Co. . Al contrario, la procura attribuiva al legale
facoltà di ampio contenuto, sia con riferimento ai rapporti nella titolarità
della XX s.p.a. (allora XX Credit Management Bank s.p.a.), sia con riferimento
“ai rapporti dalla stessa gestiti su mandato”, sul presupposto non dimostrato
che la mandante avesse autorizzato la mandataria a rilasciare una sub-procura a
terzi, in violazione del principio delegatus non potest delegare.
In realtà, la procura conferita all’avv. --- è una mera procura
generale alle liti che, sebbene sia stata conferita per atto notarile, non è
stata “redatta per il singolo affare” e non prevede il conferimento di poteri
di natura sostanziale: non rende cioè la “chiara specificazione dei poteri e
dei limiti” attribuiti al procuratore.
Pertanto, la procura allegata dalla parte non appare idonea a conferire
i necessari poteri per partecipare al procedimento e “disporre dei diritti
sostanziali che ne sono oggetto”, ovvero negoziare, transigere, conciliare e
sottoscrivere il verbale di conclusione della mediazione, sia nell’ipotesi
negativa che positiva.
Con ordinanza del 11/5/2021, la questione è stata sottoposta al
contraddittorio processuale, tuttavia la parte opposta non ha offerto altra
documentazione integrativa utile a sanare il difetto di rappresentanza rilevato.
Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all’avv. ---
idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di
mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non
meramente processuale, tali da consentirgli di rappresentare efficacemente gli
interessi della società e di impegnarla nel caso di raggiungimento di un’intesa
transattiva.
In conclusione, l’assenza della parte istante - o di un suo
rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto
inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità
non può dirsi avverata.
Da tutto quanto esposto discende l’improcedibilità della domanda e, per
l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. civ. sez. un.,
18/09/2020, n. 19596).
Non occorre esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalle
parti, stante il carattere assorbente della improcedibilità, da sola idonea a
definire il giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
aggiornati al D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite. I
compensi professionali vengono commisurati ai valori minimi, in ragione del
fatto che la decisione ha avuto ad oggetto questioni di non particolare
complessità e per l’assenza di istruttoria. Vanno inoltre rimborsate le spese
vive documentate pari ad € 286,00.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in
narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie
l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo omissis dal Tribunale di Napoli Nord; condanna
la società opposta al pagamento in favore di controparte delle spese di lite
pari ad € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre
rimborso forfettario al 15%, cpa
ed iva, con distrazione in favore
del difensore.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.