Per
approfondimenti si veda il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato dalla riforma Cartabia
(d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio Mediazione
Civile n. 28/2023), nonché lo SPECIALE dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL
PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalita'
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione
e
dell'elenco degli enti di formazione,
nonche' l'approvazione delle
indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione
dell'elenco
degli organismi ADR deputati a gestire le controversie
nazionali e
transfrontaliere, nonche'
il procedimento per
l'iscrizione degli
organismi ADR ai
sensi dell'articolo 141-decies
del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del
consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)
(GU n.255 del 31-10-2023)
Vigente al: 15-11-2023
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 141-octies,
comma 1, lettera a), 141-novies
e
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio
2003, n. 229»;
Visti gli articoli 16, 16-bis e
17 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, recante
attuazione dell'articolo 60
della legge 18
giugno 2009, n. 69,
in materia di
mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto l'articolo 7 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021,
n. 206, recante
delega al Governo per l'efficienza
del processo civile
e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie e
misure urgenti di
razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone
e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con
riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo
e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n.
180, «Regolamento recante
la determinazione dei
criteri e delle
modalita' di iscrizione e tenuta
del registro degli
organismi di
mediazione e dell'elenco dei formatori
per la mediazione,
nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi,
ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali che
si e'
espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;
Udito il parere del
Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e
nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 19 ottobre 2023;
Di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy;
Adotta
il seguente
regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero
della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il
decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28;
c) «Codice del consumo»: il
decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7
della legge 29
luglio 2003, n. 229»;
d) «mediazione»: l'attivita',
comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di un
accordo amichevole per
la composizione di
una
controversia, anche con la formulazione
di una proposta
per la
risoluzione della stessa;
e) «mediatore»:
la persona o
le persone fisiche
che,
individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi
o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «conciliazione»: la
composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
g) «organismo»:
l'ente pubblico o
privato presso cui
puo'
svolgersi il procedimento
di mediazione ai
sensi del decreto
legislativo e in conformita' al presente decreto;
h) «organismo ADR»: l'organismo
che gestisce le
controversie
nazionali e transfrontaliere che
rientrano nell'ambito di
applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo
6 settembre
2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per
gli organismi ADR;
i) «lite transfrontaliera»:
la controversia di cui all'articolo
12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
l) «sede
operativa»: la sede
nella quale puo'
svolgersi
l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata
dal
responsabile del registro;
m) «regolamento di
procedura»: l'atto, adottato dall'organismo,
contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei
relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice
etico»: il documento
redatto dall'organismo che
contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
o) «indennita'»: l'importo
posto a carico degli utenti
per la
fruizione del servizio
di mediazione fornito
dagli organismi,
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro
degli organismi istituito presso
il
Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del
registro»: il responsabile della tenuta
del
registro e dell'elenco;
r) «responsabile dell'organismo»: il
soggetto, inserito
nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal
decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli
enti pubblici e privati, presso
i
quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori;
t) «responsabile
scientifico»: la persona o le persone
fisiche
che svolgono i compiti di
cui all'articolo 16-bis,
comma 2, del
decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona
che svolge l'attivita' di formazione
dei mediatori;
v) «elenco»: l'elenco degli
enti di formazione istituito presso
il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona
giuridica di diritto
pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente
privato»: qualsiasi soggetto
di diritto privato,
diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere
di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il
presente decreto disciplina
l'istituzione presso il
Ministero:
a) del registro degli
organismi;
b) della sezione speciale del
registro di cui alla lettera a) per
gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera
a), del Codice del consumo;
c) dell'elenco degli enti di
formazione;
d) degli elenchi dei
mediatori e dei formatori
quali sezioni,
rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
e) degli
elenchi dei responsabili, soci,
associati,
amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici
quali
sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli
enti di
formazione.
2. Il presente decreto
disciplina altresi':
a) i requisiti per
l'iscrizione nel registro degli
organismi,
nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti
di formazione;
b) i requisiti per
l'inserimento negli elenchi dei mediatori
e
dei formatori;
c) la
procedura di iscrizione
nel registro, nella
sezione
speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli
iscritti;
e) i percorsi di formazione
iniziale e continua per mediatori e
formatori;
f) la vigilanza, le procedure
di contestazione, le cause di
sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione
speciale e
dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione
e cancellazione;
g) le indennita' del primo
incontro, la tabella delle spese
di
mediazione per gli organismi pubblici e
i criteri di
approvazione
delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro
degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la
mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3
Istituzione del
registro degli organismi
e della sezione
speciale per gli organismi ADR
1. Sono istituiti presso il
Ministero il registro degli organismi
abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto
registro per gli organismi ADR.
2. La
parte prima del
registro e' riservata
agli organismi
pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi
privati, la
sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR.
3. La parte
prima del registro
e' articolata nelle
seguenti
sezioni:
a) sezione A: riservata
all'elenco dei mediatori;
b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori
esperti nella
materia internazionale e liti transfrontaliere;
c) sezione C: riservata
all'elenco dei mediatori esperti
nella
materia dei rapporti di consumo;
d) sezione
D: riservata all'elenco
dei responsabili o dei
rappresentanti
dell'associazione in cui
l'organismo pubblico e'
inserito.
4. La parte seconda
del registro e'
articolata nelle sezioni
previste dal comma 3, lettere
a), b) e
c), e la
sezione D e'
riservata all'elenco dei
soci, associati, amministratori,
responsabili e rappresentanti degli organismi.
5. La sezione speciale per gli
organismi ADR e' articolata
nella
parte prima e nella parte seconda.
6. La parte prima della sezione
speciale, riservata agli organismi
ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A)
contiene
l'elenco dei rappresentanti legali
degli organismi ADR,
la parte
prima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7. La
parte seconda della
sezione speciale, riservata
agli
organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A)
contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la
parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.
Art. 4
Requisiti
di onorabilita'
1. Ai fini
dell'iscrizione nel registro,
quanto al requisito
dell'onorabilita', l'organismo richiedente attesta
il possesso da
parte dei soci,
associati, amministratori, rappresentanti e
responsabili degli organismi
e dei mediatori
dei quali chiede
l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
a) non
trovarsi in stato
di interdizione legale
o di
inabilitazione o non
essere sottoposti ad
amministrazione di
sostegno;
b) non essere stati
condannati con sentenza
definitiva, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se
sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del Codice penale;
c) non essere stati
destinatari di sentenza definitiva resa
ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche se
sostituita da una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2)
e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi'
applicate
pene accessorie;
d) non avere
procedimenti penali in
corso per delitti
non
colposi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 335-bis
del
Codice di procedura penale;
e) non essere incorsi
nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
f) non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato,
per gli iscritti
ad un ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni, una
sanzione disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere
a) e b), sono fatti
salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca della
sentenza per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice
di procedura penale.
Art. 5
Requisiti di serieta'
1. Ai fini dell'iscrizione nel
registro, quanto ai
requisiti di
serieta', l'organismo richiedente attesta:
a) l'impegno a non prestare
servizi di mediazione, conciliazione
e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un
interesse
nella lite;
b) la previsione, per gli
organismi privati, nell'oggetto sociale
o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento
in via
esclusiva di servizi di
mediazione, conciliazione o
risoluzione
alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
Art. 6
Requisiti
di efficienza
1. Ai fini dell'iscrizione nel
registro, quanto ai requisiti di
efficienza, l'organismo richiedente attesta:
a) per gli organismi
privati il possesso
di un capitale
non
inferiore a 10.000,00 euro;
b) l'indicazione delle fonti
di finanziamento;
c) la
stipula di una
polizza assicurativa di
importo non
inferiore a 1.000.000,00 euro
per la responsabilita' a qualunque
titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione,
di
validita' almeno annuale, completa di dichiarazione di
impegno del
responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
d) per
gli organismi privati
la previsione, nell'atto
costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata
non
inferiore a cinque anni;
e) la nomina di un
responsabile dell'organismo con la qualifica
di mediatore;
f) la
disponibilita' di almeno
cinque mediatori inseriti
nell'elenco dell'organismo;
g) l'impegno a garantire un
rapporto tra numero di mediatori
e
sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa,
se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
h) il possesso, per ciascun
mediatore, dei requisiti
di cui
all'articolo 8;
i) le eventuali sedi
operative e la loro ubicazione territoriale;
l) la disponibilita' di
almeno una unita' di personale
addetta
alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria;
m) il titolo attestante
la stabile disponibilita', nella
sede
legale e nelle
eventuali ulteriori sedi
operative, di locali
individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento
degli incontri di mediazione;
n) la descrizione della
struttura organizzativa e di segreteria
destinata alla gestione delle sedi;
o) le modalita' della gestione contabile;
p) la
disponibilita' di registri
informatizzati idonei a
ricevere, conservare e registrare le
annotazioni relative ai
dati
identificativi delle parti,
il numero d'ordine
progressivo dei
procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la
durata del procedimento, il suo
esito, l'eventuale proposta
del
mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11,
commi 1 e 2, del
decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale
di conciliazione, il verbale
attestante il mancato
raggiungimento
dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o
il verbale dal quale
risulta la conciliazione, tutti completi di data;
q) la disponibilita' di un
sistema per lo svolgimento telematico
della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le
funzionalita'
previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
r) il rapporto giuridico ed
economico che intercorre tra l'ente
istituente e l'organismo, idoneo
a dimostrarne l'autonomia
finanziaria e funzionale quando
l'organismo e' istituito
da un
consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da
una camera di commercio;
s) il rapporto giuridico che
intercorre con ciascun mediatore;
t) l'impegno, in caso di
stipula di accordi con altri organismi
in ordine allo
svolgimento del servizio
di mediazione, di
trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di
pubblicare contestualmente la
data, l'oggetto e
la durata
dell'accordo sul proprio sito web;
u) la titolarita' di un sito
web idoneo a
conservare, per un
periodo non inferiore
a cinque anni,
la storicizzazione e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante
link
permanenti, con l'impegno
di mantenerne l'aggiornamento e la
funzionalita'.
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i
consigli degli
ordini professionali e presso
le camere di commercio
1. Gli organismi costituiti,
anche in forma associata, dalle CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su
semplice
domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L'iscrizione degli organismi
costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini degli
avvocati, e'
subordinata al conseguimento
dell'autorizzazione da parte
del
responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del
decreto legislativo.
Art. 8
Requisiti per
l'inserimento negli elenchi dei mediatori
1. L'organismo che
chiede l'iscrizione nel registro indica
i
mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta e' corredata,
per ciascun mediatore:
a) dalla
dichiarazione di disponibilita', sottoscritta
dal
mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a
essere inserito in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) e c);
b) dalla attestazione del
possesso dei requisiti di onorabilita';
c) dalla attestazione del
conseguimento della laurea magistrale o
a ciclo unico;
d) dalla attestazione, per il
mediatore iscritto a un ordine
o
collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
e) dalla attestazione
del conseguimento della
qualificazione
formativa prevista dall'articolo 23.
3. L'organismo che chiede
l'iscrizione e indica
i mediatori da
inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo
3,
comma 3, oltre ai
requisiti previsti dal
comma 2, attesta
il
conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25,
comma
1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al
livello B2.
Art. 9
Requisiti per
l'iscrizione nella sezione speciale
per gli
organismi ADR
1. Ai fini dell'iscrizione
nella sezione speciale per gli organismi
ADR il richiedente attesta,
oltre ai requisiti
di onorabilita'
previsti dall'articolo 4:
a) il nome o la denominazione
dell'organismo, il nome del legale
rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo
del sito
web;
b) la
previsione nell'atto costitutivo,
per gli organismi
privati, che l'organismo e'
stato costituito con
una durata non
inferiore a cinque anni;
c) l'impegno
a svolgere procedure
di mediazione per
la
risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevede
l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del
consumo, delle controversie,
nazionali e transfrontaliere, tra
consumatori e professionisti residenti
e stabiliti nell'Unione
europea, nell'ambito delle
quali l'organismo ADR
propone una
soluzione o riunisce le parti al
fine di agevolare
una soluzione
amichevole;
d) la fissazione della sede
legale o la disponibilita' di una
sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
e) la
disponibilita', nella sede
legale e nelle
eventuali
ulteriori sedi operative, di
appositi locali individuati
mediante
planimetria catastale, destinati
allo svolgimento delle
attivita'
connesse alla fornitura del
servizio e adeguati
allo svolgimento
delle procedure di cui alla lettera c);
f) la struttura
organizzativa dell'organismo e
le fonti di
finanziamento;
g) le generalita' e il
curriculum di ciascuno
dei mediatori
inseriti negli elenchi di
cui all'articolo 3,
commi 6 e
7, le
certificazioni linguistiche da
ciascuno conseguite e
la loro
retribuzione, nonche', per ciascun mediatore,
il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore
di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
h) il proprio regolamento
di procedura contenente
l'impegno a
svolgere le procedure
di cui alla
lettera c) nel
rispetto
dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo,
e ad
applicare le indennita' dovute per il servizio prestato secondo
gli
indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma
2, del
Codice del consumo;
i) la durata media delle
procedure e il rispetto
dell'articolo
141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;
l) la lingua o le lingue
in cui
possono essere presentate
le
domande e con cui possono essere svolte
le procedure di
cui alla
lettera c);
m) le tipologie di
controversie trattate dall'organismo ADR;
n) i motivi per
i quali l'organismo
ADR puo' rifiutare
il
trattamento di una
determinata controversia nel rispetto
dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;
o) l'impegno a garantire il
rispetto, per i
propri mediatori,
dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del
Codice
del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale,
a
garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del
predetto articolo.
Art. 10
Elenco degli
enti di formazione
1. E' istituito presso il
Ministero l'elenco degli enti abilitati a
svolgere l'attivita' di
formazione per mediatori
e formatori in
conformita' al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco
e' riservata agli organismi pubblici,
la parte seconda e' riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata
all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata
all'elenco dei formatori in materia di
consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata
all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata
all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda e'
articolata nelle sezioni previste dal
comma
3, lettere a), b) e c), la sezione
D e' riservata
all'elenco dei
soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11
Requisiti di onorabilita',
serieta' ed efficienza
degli enti di
formazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo
10,
l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte
dei
soci, associati, amministratori, responsabili scientifici
e
formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4.
2. Quanto ai requisiti
di serieta' il
richiedente attesta la
previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento
in via esclusiva
di servizi di
formazione nelle materie
della mediazione,
conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione
nei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di
efficienza, il richiedente attesta:
a) la nomina di un
responsabile scientifico di chiara
fama ed
esperienza in materia
di mediazione, per
lo svolgimento delle
funzioni di cui
all'articolo 16-bis, comma
2, del decreto
legislativo, con il suo
curriculum nel quale
sono evidenziati i
titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama
e dell'esperienza pratica e professionale
nelle materie previste
dall'articolo 16-bis, comma
2, del decreto
legislativo, con
indicazione della data
di conseguimento dei
titoli e dello
svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
b) la
disponibilita' di almeno
cinque formatori, con
l'indicazione di coloro che sono
destinati all'area teorica
e di
coloro che sono destinati all'area pratica;
c) il possesso, per ciascun formatore,
dei requisiti di cui
all'articolo 26;
d) la disponibilita' di
registri idonei a conservare i nominativi
dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva
frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle
prove finali di
ciascun iscritto e le relative attestazioni;
e) la disponibilita',
per i
corsi svolti con
collegamento a
distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare
le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo
univoco la presenza
di docenti e
discenti, a consentire
la
visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni
relative
agli accessi autorizzati per
ciascun partecipante e
ai tempi di
fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi
tipologia di
utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti
per singolo partecipante;
f) l'impegno a svolgere
l'attivita' di formazione
in locali
idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi
e a
darne adeguata informazione ai partecipanti;
g) l'indicazione delle fonti
di finanziamento;
h) il rapporto giuridico ed
economico che intercorre tra l'ente
istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne
l'autonomia
finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da un
consiglio
dell'ordine degli avvocati, da
un ordine professionale
o da una
camera di commercio;
i) il rapporto giuridico
ed economico che
intercorre con i
formatori;
l) la titolarita' di un sito
web idoneo a
conservare, per un
periodo non inferiore
a cinque anni,
la storicizzazione e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante
link
permanenti, con l'impegno
di mantenerne l'aggiornamento e la
funzionalita'.
Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e
verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12
Tenuta del registro,
degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi
istituiti in conformita' al
Capo II
sono tenuti presso il Ministero -
Dipartimento per gli
affari di
giustizia. Ne e' responsabile
il direttore generale
degli affari
interni, o persona da lui
delegata, incardinata o
assegnata alla
suddetta direzione generale,
con qualifica dirigenziale
o con
qualifica di magistrato.
2. Il
responsabile del registro
esercita la vigilanza
sugli
organismi e sugli
enti di formazione
anche avvalendosi
dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi
e nelle forme
previste dagli articoli 38 e 39, comma
4, con il
Ministero delle
imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e
degli elenchi avviene con modalita'
informatiche che assicurano
la rapida elaborazione
di dati, con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e
il rispetto dei
principi dell'articolo 5
del regolamento (UE)
2016/679.
4. La sezione speciale del registro per
gli organismi ADR
e gli
elenchi dei responsabili,
mediatori e formatori
sono pubblici e
accessibili attraverso il sito
web del Ministero
dedicato alla
mediazione.
5. Il Ministero comunica senza
indugio al Ministero delle imprese e
del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione
speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva
variazione di
tale elenco.
6. Il Ministero
pubblica sul proprio
sito web dedicato
alla
mediazione un link
di reindirizzamento al
sito internet della
Commissione europea nel
quale e' pubblicato
l'elenco consolidato
degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero
delle imprese e del made in Italy.
Art. 13
Procedimento
di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei
registri ed elenchi istituiti
in
conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i modelli
uniformi
predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito
del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore
del presente regolamento
ed e' trasmessa,
unitamente alle
attestazioni indicate da ciascun modello, anche in
via telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti
richiesti per l'iscrizione o per il
suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n.
445, recante testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di documentazione
amministrativa.
3. A pena di inammissibilita', la
domanda di iscrizione
degli
organismi e' corredata dal regolamento
di procedura redatto
nel
rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura
degli organismi privati e' corredato
dalla tabella delle spese di
mediazione, redatta in
conformita'
all'articolo 32. In alternativa
il regolamento puo'
contenere la
dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di
cui all'allegato A.
5. Il responsabile del
registro, entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la
sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione
e,
per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella
delle
spese di mediazione. Il provvedimento e' comunicato
al richiedente
con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di
iscrizione non e' comunicato nel termine
indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine
indicato dal comma
5, il responsabile
del
registro puo' chiedere, per
una sola volta,
l'integrazione dei
documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando
allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla
scadenza,
il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma
5.
Art. 14
Procedimento di approvazione
delle variazioni dei
requisiti di
iscrizione
1. Gli organismi e gli
enti di formazione,
quando necessario,
presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2,
istanza di variazione del regolamento e delle tabelle,
delle sedi,
dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici,
dei
mediatori e formatori, e di
ogni altro requisito
richiesto dal
presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee
a dimostrare la variazione.
2. Il responsabile
del registro, entro
i successivi sessanta
giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di
iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente.
3. Se
il responsabile del
registro rileva l'insufficienza o
l'incompletezza delle attestazioni
relative a un'istanza
di
variazione di uno o piu'
requisiti la cui
mancata approvazione
determinerebbe il venir
meno dei presupposti
per mantenere
l'iscrizione, ne da'
comunicazione
all'interessato, invitandolo a
integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi
previsti dal comma
3, il responsabile
del
registro assegna un termine
non superiore a
trenta giorni per
l'integrazione e, se l'insufficienza
o l'incompletezza permangono,
alla scadenza rigetta
l'istanza, dandone comunicazione
all'interessato.
Art. 15
Procedimento di verifica
degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di
formazione, ogni due anni, entro il
31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti
dagli articoli 24,
25, comma 3,
e 27. Fermo
quanto previsto
dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione
iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di
trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere dal 31
dicembre 2027.
2. Il responsabile del
registro, entro il
31 marzo dell'anno
successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1,
conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del
registro, quando rileva l'insufficienza o
l'incompletezza delle attestazioni relative
all'aggiornamento
periodico di un numero di mediatori o di formatori
la cui mancata
approvazione determinerebbe il
venir meno dei
presupposti per
mantenere l'iscrizione, ne
da' comunicazione all'interessato,
invitandolo a integrarle
senza indugio e
comunque non oltre
il
termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi
previsti dal comma
3, il responsabile
del
registro assegna un termine
non superiore a
trenta giorni per
l'integrazione e, se l'insufficienza
o l'incompletezza permangono,
alla scadenza rigetta
l'istanza, dandone comunicazione
all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei
requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori
per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico.
Art. 16
Obblighi
degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di
formazione iscritti sono tenuti
a
fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi
dell'articolo
13, comma 5,
negli atti, nella
corrispondenza e nelle
forme
consentite di pubblicita'.
2. Dopo l'iscrizione
l'organismo non puo', se non per
giustificato
motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e
con eventuali costi
a carico di
ciascuna delle parti
che hanno partecipato
alla procedura di
mediazione, rilascia i
verbali della procedura,
il documento
contenente l'eventuale proposta
del mediatore formulata
ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo,
l'eventuale
rifiuto di tale proposta, il verbale
di conciliazione, il
verbale
attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il
verbale dal
quale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli
atti e i dati inseriti
nei registri
informatizzati relativi ai procedimenti
trattati, in conformita'
all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non
inferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica
al responsabile del
registro,
entro il 28 febbraio di ogni anno, il
calendario dei corsi
svolti
nell'anno precedente con
i relativi programmi, completi
dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al
Ministero - Dipartimento per gli affari
di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno
del mese successivo alla scadenza
del trimestre stesso,
i dati
statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in
modo
separato:
a) le mediazioni svolte nei
casi previsti dall'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con
l'indicazione delle materie e del valore della lite;
b) le mediazioni svolte in
casi che non rientrano nella lettera
a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
c) l'esito del primo
incontro;
d) l'esito del procedimento;
e) se le parti del
procedimento sono persone fisiche o
persone
giuridiche;
f) il numero di parti ammesse
al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'organismo trasmette, nel
termine indicato dal comma 6, i dati
relativi ai flussi dei procedimenti
di mediazione complessivamente
trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di
avanzamento,
con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e
dei pendenti finali.
8. L'organismo ADR, nel
rispetto dell'articolo 141-bis, comma
2,
del Codice del consumo, non puo', se
non per giustificato
motivo,
rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno
di iscrizione nella sezione speciale
del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro
il
28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette
al responsabile del registro informazioni concernenti:
a) il numero di domande
ricevute e i tipi di controversie
alle
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale
delle procedure interrotte
prima di
raggiungere il risultato;
c) il
tempo medio necessario
per la risoluzione
delle
controversie trattate;
d) la percentuale
di rispetto, se
nota, degli esiti
delle
procedure ADR;
e) le eventuali problematiche
sistematiche o significative che si
verificano di frequente e
causano controversie tra
consumatori e
professionisti, eventualmente
accompagnate da raccomandazioni sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) quando
pertinente, la valutazione
dell'efficacia della
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che
agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista al momento
dell'iscrizione, la formazione fornita
dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei
corsi svolti nel biennio;
h) la valutazione dell'efficacia della
procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 17
Obblighi di
trasparenza degli organismi
1. L'organismo
rende accessibili al
pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il
numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo
postale della sede
legale e delle
eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta
elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie
per la presentazione di eventuali
reclami;
d) le
generalita' e il
curriculum del responsabile
dell'organismo;
e) l'organigramma con
indicazione delle funzioni
e
responsabilita';
f) l'elenco
delle sedi operative
con i relativi
dati di
identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi
stipulati ai sensi degli
articoli 6,
comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e
23, comma 5, con
indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua
durata e
degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale
specializzazione nelle materie del consumo e delle
liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei
mediatori inseriti in
uno degli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di
procedura approvato dal
responsabile del
registro;
m) il codice etico;
n) la
tabella delle spese
di mediazione, approvate
dal
responsabile del registro o, quando pertinente, la
tabella di cui
all'allegato A;
o) gli
eventuali protocolli e
progetti di collaborazione
stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4,
del decreto
legislativo;
p) l'ultimo bilancio
depositato o l'ultimo rendiconto di
cassa
approvato;
q) l'eventuale appartenenza a
reti di organismi che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali
possono essere presentate
le domande
all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Art. 18
Obblighi di
trasparenza degli organismi ADR
1. L'organismo
ADR rende accessibili
al pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il
numero d'ordine;
b) le modalita' di contatto,
l'indirizzo postale e
di posta
elettronica;
c) il proprio
inserimento nell'elenco previsto
dall'articolo
141-decies del Codice del consumo;
d) i mediatori incaricati, i
criteri seguiti per il conferimento
dell'incarico e la
sua durata, e
i criteri seguiti
per la
designazione del mediatore;
e) il regolamento di
procedura;
f) le indennita' previste
dall'articolo 33;
g) il codice etico;
h) l'eventuale limite di
valore di competenza;
i) i
motivi per i
quali puo' rifiutare
di trattare una
determinata controversia;
l) le eventuali attivita' che
le parti sono tenute a rispettare
prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di
risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il
professionista;
m) le informazioni relative al funzionamento
della procedura ADR
e alla presentazione della domanda, anche in
modalita' diversa da
quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della
stessa;
n) la possibilita' o
meno per le
parti di ritirarsi
dalla
procedura;
o) la durata media della
procedura;
p) l'effetto giuridico
dell'esito della procedura;
q) l'esecutivita' delle
decisioni degli organismi ADR;
r) l'eventuale appartenenza a
reti transfrontaliere di organismi
ADR;
s) l'elenco degli
organismi ADR elaborato
e pubblicato dalla
Commissione europea mediante link
di reindirizzamento al
relativo
sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies,
comma 6,
Codice del consumo;
t) la relazione annuale
di attivita' redatta
in conformita'
all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al
comma 1, lettere da b) a r), sono rese
con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso
la sede
dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con
qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle
predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Art. 19
Obblighi di trasparenza
degli enti di formazione
1. L'ente di formazione
rende accessibili al
pubblico, mediante
pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il
numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo
postale della sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) l'organigramma con le
relative funzioni e responsabilita';
d) il nome del responsabile
scientifico e il suo curriculum nel
quale sono evidenziati i titoli e
l'esperienza che giustificano
i
requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale
nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma
2, del decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
e) il nome e il curriculum di
ciascuno dei formatori inseriti in
uno o piu' degli elenchi di cui all'articolo 3;
f) i programmi di formazione
per l'anno in corso;
g) le modalita' di attestazione
dell'effettiva frequenza ai corsi
da parte degli iscritti;
h) i criteri per
l'ammissione alla valutazione
finale degli
iscritti ai corsi;
i) le
modalita' per il
rilascio dell'attestazione di
partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Art. 20
Obblighi di
comunicazione del giudice
1. Il
giudice che nega
l'omologazione, provvedendo ai
sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al
responsabile
del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 21
Obblighi dei mediatori,
incompatibilita' e conflitti di interesse
1. Ciascun
mediatore puo' dichiararsi contemporaneamente
disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo
di cinque organismi.
2. Il mediatore designato
dall'organismo esegue personalmente
la
prestazione.
3. Non puo' svolgere la
funzione di mediatore chi ha in corso o
ha
avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con
una delle
parti e quando ricorre una delle ipotesi di
cui all'articolo 815,
primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non puo' essere parte o
rappresentare una parte, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure
di mediazione che si svolgono
davanti all'organismo del
quale e'
socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione
di mediatore non
puo' intrattenere
rapporti professionali con una
delle parti del
procedimento di
mediazione prima che siano decorsi due
anni dalla definizione
del
procedimento.
6. La violazione degli obblighi
previsti dal presente
articolo
commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionista
iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici
se da questi previsto. Il
responsabile del registro
e' tenuto a
informarne gli organi competenti.
Art. 22
Regolamento
di procedura
1. Il regolamento di
procedura contiene le
regole di procedura
seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione del
luogo di svolgimento
della mediazione,
derogabile con il consenso di tutte le parti, del
mediatore e del
responsabile dell'organismo;
b) la possibilita' per le
parti di manifestare la
volonta' di
svolgere la mediazione in modalita' telematica;
c) la possibilita' per
ciascuna delle parti,
anche quando la
mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere uno o
piu' incontri da remoto;
d) la possibilita' per
le parti
di indicare concordemente
un
mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
e) in difetto di
indicazione concorde del
mediatore ai sensi
della lettera d), i criteri predeterminati di
assegnazione degli
affari di mediazione, rispettosi
della specifica competenza
del
mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
f) che, in difetto di
indicazione ai sensi della lettera
d) o
quando l'organismo ritiene
di dover disattendere
la concorde
indicazione delle parti, la designazione del mediatore
avverra' in
conformita' ai criteri di cui alla lettera e);
g) che il mediatore non puo'
iniziare il procedimento prima
di
avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
h) le cause di
incompatibilita' del mediatore previste dal codice
etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di
appartenenza
del singolo mediatore;
i) le formule con cui il mediatore
rende la dichiarazione
di
indipendenza e imparzialita'
prevista dall'articolo 14,
comma 2,
lettera a), del decreto legislativo;
l) gli ulteriori
impegni assunti dal
mediatore al fine
di
attestare e garantire la
propria indipendenza e
imparzialita' ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
m) che non sono consentite
comunicazioni riservate delle parti al
solo mediatore, eccettuate quelle
effettuate in occasione
delle
sessioni separate;
n) la disponibilita' temporale
destinata dall'organismo allo
svolgimento del primo
incontro, non inferiore
a due ore,
e le
condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima
giornata;
o) le condizioni
in presenza delle
quali le parti
possono
chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore
e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la
mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo;
p) che, in caso di
sopravvenuta impossibilita' del
mediatore di
svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza indugio
alla
sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
q) che nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1, e 5-quater
del
decreto legislativo, il mediatore tiene
il primo incontro
con la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata
in
mediazione;
r) la
possibilita' per le
parti, al momento
della nomina
dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale
giudizio;
s) gli eventuali accordi in
base ai quali e' possibile utilizzare
i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di
intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo 137
del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi
per
oggetto la medesima controversia;
t) le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore;
u) l'illustrazione, anche
con esempi pratici,
dei criteri di
calcolo degli importi
previsti dalla tabella
delle spese di
mediazione;
v) fermo quanto previsto
dalla lettera bb), le modalita' con cui
e' assicurato alle parti
il diritto di
accesso agli atti
del
procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto
di accesso
agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di
ciascuna
parte di accedere
agli atti depositati
nella propria sessione
separata;
z) i diritti di informazione
e le facolta' spettanti alle parti
quando, nel corso
della mediazione, l'organismo
e' sospeso o
cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41;
aa) l'eventuale adozione di
metodi di valutazione della qualita'
e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e
la loro
illustrazione;
bb) che il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari
forniti
dalle parti nell'ambito dell'attivita' di
mediazione avviene in
conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.
Capo IV
I percorsi di formazione
Art. 23
Formazione
iniziale dei mediatori
1. Per ciascun mediatore che ha
conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli
elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7,
il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento
della prova
finale di un corso di formazione riservato a un
numero massimo di
quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta
ore, oltre
allo svolgimento di
un tirocinio mediante
partecipazione, con
affiancamento al mediatore, in
non meno di
dieci mediazioni con
adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1,
e' composto da
moduli teorici e
pratici, prevede una prova finale
di valutazione di
durata non
inferiore a quattro ore, da svolgersi in
presenza, comprensiva di
verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente
la
simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso
di cui al comma 1, hanno durata non
inferiore a quaranta
ore, si svolgono
in presenza o
mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre quarti
del
predetto monte orario, e hanno ad oggetto:
a) l'introduzione storica,
filosofica, antropologica e
sociologica del conflitto
e dei diversi
modelli teorici e
metodologici di gestione del conflitto;
b) la teoria della
comunicazione e dei
profili cognitivi e
decisionali;
c) l'evoluzione della cultura
nazionale e internazionale della
soluzione stragiudiziale dei conflitti;
d) la normativa nazionale,
europea e internazionale in materia di
mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
e) la validita' e l'efficacia
delle clausole contrattuali
di
mediazione;
f) la forma,
il contenuto e
gli effetti della
domanda di
mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita';
g) i compiti e le
responsabilita' del mediatore
anche per la
redazione dei verbali
e per la
formulazione della proposta
conciliativa.
4. I moduli pratici del corso
di cui al comma 1, hanno durata non
inferiore a quaranta
ore, si svolgono
in presenza, mediante
laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
a) le fasi della procedura di
mediazione anche telematica;
b) il rapporto tra mediatore
e organismo di mediazione;
c) le metodologie delle
procedure di gestione consensuale delle
liti e di interazione comunicativa;
d) le attivita' finalizzate
alla acquisizione di informazioni e
di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i
rapporti con il consulente legale;
e) le tecniche di redazione
dei verbali e di formulazione della
proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal
comma 4, i moduli pratici possono
prevedere la partecipazione a incontri
di mediazione. A
tal fine
l'ente di formazione
stipula apposito accordo
con uno o piu'
organismi di mediazione nel
rispetto dell'articolo 9
del decreto
legislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha
conseguito la laurea magistrale o a
ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per
ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale
che
ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o
piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e
7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso
di
formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso
di
approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento
giuridico, di durata non inferiore a
quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno conseguito
la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta
e
orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni
e gli istituti di base di diritto sostanziale e
processuale civile
necessari per la
comprensione della normativa
in materia di
mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti
all'albo sono esonerati
dal modulo di
formazione teorica previsto dal comma 3, lettera
d) per la parte
relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
Art. 24
Formazione continua dei mediatori
1. L'organismo, nel termine
previsto dall'articolo 15,
comma 1,
attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione
sulle materie indicate dall'articolo 23, comma
3, riservati a un
numero massimo di
quaranta mediatori, articolati
in moduli da
svolgersi in presenza
o mediante collegamento
audiovisivo in
modalita' sincrona, comprendenti
attivita' laboratoriali, queste
ultime da svolgersi in presenza.
2. L'organismo attesta, per
ciascun mediatore, la
frequenza dei
corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Art. 25
Formazione iniziale e
continua dei mediatori esperti
1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco
di cui all'articolo
3,
commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per
ciascun
mediatore, oltre allo svolgimento
del percorso formativo
previsto
dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' di
quaranta partecipanti, di
durata non inferiore
a dieci ore,
articolati in moduli teorici da
svolgersi in presenza
o mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu'
di tre
quarti del monte orario complessivo,
e per la
restante parte in
moduli pratici da svolgersi
in presenza. All'esito
del corso e'
prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati
alla formazione dei mediatori esperti
nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella
materia
dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:
a) la disciplina
nazionale e sovranazionale della
tutela del
consumatore;
b) la tutela giudiziale,
stragiudiziale, consensuale e paritetica
del consumatore;
c) i diritti e le tutele in
materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della
conferma dell'inserimento nell'elenco
di cui
all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e
7, l'organismo, nel
termine previsto dall'articolo
15, comma 1,
attesta per ciascun
mediatore esperto la
partecipazione a corsi
di formazione nelle
materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio
articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento
audiovisivo in modalita' sincrona.
Art. 26
Formazione
iniziale del formatore
1. Ai fini dell'inserimento
nella sezione A) dell'elenco previsto
dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta,
per ciascun
formatore:
a) il diploma di laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) la qualifica di mediatore
in materia civile e commerciale;
c) lo svolgimento, nei cinque
anni precedenti la
richiesta di
iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia
della mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa
delle
controversie presso
universita' pubbliche o
private, italiane o
straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
d) in alternativa a quanto
prevede la lettera c) l'avere svolto,
nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita'
di
formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico,
oltre ai requisiti previsti dal comma
1, il richiedente
attesta la pubblicazione, nei
cinque anni
precedenti la richiesta di iscrizione,
di almeno tre
contributi
scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico,
oltre ai requisiti previsti dal comma
1, il richiedente
attesta l'esperienza maturata
nei tre anni
antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o
piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione
con
adesione della parte invitata.
Art. 27
Formazione continua dei
formatori
1. Ai fini della
conferma nell'inserimento nell'elenco
di cui
all'articolo 10, commi 3 e
4, l'ente di
formazione, nel termine
previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la
partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle
indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta
formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o
mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita'
laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'ente attesta, per ciascun
formatore, la frequenza dei corsi di
cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.
Capo V
Indennita', spese e tabelle
Art. 28
Indennita' e spese
per il primo incontro
1. Per
il primo incontro
le parti sono
tenute a versare
all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre
alle spese vive.
2. L'indennita' comprende le
spese di avvio del
procedimento di
mediazione e le spese di
mediazione comprendenti il
compenso del
mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresi' dovute e
versate le spese
vive, diverse dalle
spese di avvio, costituite
dagli esborsi documentati
effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione
digitale dei verbali e degli accordi quando la
parte e' priva
di
propria firma digitale e per il rilascio delle copie
dei documenti
previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a
titolo di spese di
avvio i seguenti
importi:
€ 40,00 per le liti di valore
sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per
le liti di
valore superiore a
€ 50.000,00 e
indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di
spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore
non superiore a € 1.000 e per le
cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di
valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di
valore superiore a € 50.000,00, e per le
cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si
conclude senza la conciliazione e il
procedimento non prosegue
con incontri successivi
sono dovuti
esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si
conclude con la conciliazione sono
altresi' dovute le
ulteriori spese di
mediazione calcolate in
conformita' all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione
e' condizione di
procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o
quando e' demandata
dal giudice, l'indennita'
di mediazione,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono
ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai
sensi del comma 7.
Art. 29
Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
1. La domanda di mediazione
contiene l'indicazione del suo valore
in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da
10 a 15 del
Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile
la domanda indica le ragioni
che ne rendono
indeterminabile il
valore.
2. L'atto di adesione che
introduce un'ulteriore domanda ne indica
il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda
o l'atto di
adesione non contengono
le
indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul
suo
valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal
comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto
comunicato alle parti.
4. Il valore della lite puo'
essere nuovamente determinato
dal
responsabile
dell'organismo, su indicazione
delle parti o su
segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi
elementi di
valutazione o nuovi
fatti allegati dalle
parti nel corso
del
procedimento.
5. Il valore dell'accordo di
conciliazione e' determinato, quando
necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4.
Quando
l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate
per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi
da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne
determina il valore
dandone comunicazione alle parti.
Art. 30
Determinazione
delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al
primo incontro, le ulteriori spese
di mediazione dovute ai
sensi dell'articolo 28,
comma 7, sono
calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di
cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita'
alla
tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi
previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del
dieci
per cento.
2. In caso di conciliazione in
incontri successivi al primo, sono
dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori
spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di
cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal
responsabile
del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28,
comma
5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento
prosegue con incontri successivi al primo
e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici
o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo
la tabella redatta in conformita' all'articolo 32
e approvata dal
responsabile del registro,
detratti gli importi
previsti
dall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione
e' condizione di
procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o
quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate
in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Art. 31
Tabella delle spese di
mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione
dovute agli organismi
pubblici sono
calcolate secondo la tabella di
cui all'allegato A,
fermo quanto
previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi
minimi quelli dovuti come massimi per il
valore della lite
ricompreso nello scaglione
immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in
incontri successivi al primo,
gli
importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in
aggiunta a
quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino
al venti per cento, in
ragione dell'esistenza di
almeno uno dei
seguenti criteri:
a) esperienza e competenza
del mediatore designato su
concorde
indicazione delle parti;
b) complessita' delle
questioni oggetto della procedura,
quali
l'impegno richiesto al
mediatore, valutabile anche,
ma non
esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli
articoli 28 e 30, e fuori dai casi
in cui la
domanda ha ad
oggetto una lite
tra consumatore e
professionista, su accordo delle
parti, le spese
di mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni
di valore
previsti dalla tabella di cui
all'allegato A, in
base uno dei
seguenti criteri:
a) la durata di ciascun
incontro;
b) l'esperienza e
la competenza del
mediatore designato su
concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del
mediatore per l'intero procedimento
in base a criteri oggettivi e
predeterminati che la
tabella deve
indicare, quali la
complessita' delle questioni
oggetto della
procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di
mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di
conciliazione, possono essere
maggiorate, su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione
applicate dagli organismi pubblici
non
derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato
A per gli scaglioni di riferimento.
Art. 32
Criteri per l'approvazione della tabella delle spese
di mediazione
degli
organismi privati
1. Le spese di
mediazione dovute agli
organismi privati sono
calcolate secondo la tabella predisposta da
ciascun organismo nel
rispetto del presente
articolo, approvata dal
responsabile del
registro, fermo quanto
previsto dagli articoli
28 e 30.
Quando
l'organismo privato ha dichiarato
di adottare la
tabella degli
organismi pubblici si applica l'articolo 31.
2. La tabella delle spese di
mediazione e' allegata al regolamento
di procedura e prevede:
a) scaglioni di valore minimo
e massimo del procedimento, salvo
quanto previsto dalla lettera b);
b) uno scaglione di valore
non superiore nel massimo a € 1000;
c) scaglioni applicabili in
caso di valore indeterminabile basso,
medio e alto;
d) una maggiorazione degli
importi calcolati in base alla tabella
non superiore al venticinque per cento in caso di
conciliazione in
incontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in
incontri successivi al
primo, la
tabella puo' prevedere che
gli importi massimi
da essa previsti
possono essere maggiorati fino
al venti per
cento, in ragione
dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza
del mediatore designato su
concorde
indicazione delle parti;
b) complessita' delle
questioni oggetto della procedura,
quali
l'impegno richiesto al
mediatore, valutabile anche,
ma non
esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli
articoli 28 e 30, e fuori dai casi
in cui la
domanda ha ad
oggetto una lite
tra consumatore e
professionista, su accordo delle
parti, le spese
di mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni
di valore
previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base a
uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
5. Quando le spese di
mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di
conciliazione, possono essere
maggiorate, su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione
applicate dagli organismi
privati non
derogano gli importi minimi indicati
da ciascun organismo
nella
tabella approvata dal responsabile del registro.
Art. 33
Indennita' per le
mediazioni avanti agli organismi ADR
1. Gli organismi di mediazione
iscritti nella sezione
speciale
degli organismi ADR applicano le indennita' dovute per
il servizio
prestato secondo gli
indirizzi definiti ai
sensi dell'articolo
141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Art. 34
Soggetti obbligati e
modalita' di pagamento
1. Le spese di cui
all'articolo 28 sono
dovute e versate
da
ciascuna delle parti,
rispettivamente, alla presentazione
della
domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro
si conclude con
la conciliazione e
quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al
primo, sono dovute e versate da ciascuna delle
parti le ulteriori
spese di mediazione
calcolate in conformita'
all'articolo 30,
detratti gli importi previsti dall'articolo 28,
comma 5, e
salvo
quanto prevede il comma 4.
3. Le
parti sono solidalmente obbligate
a corrispondere
all'organismo le ulteriori
spese di mediazione
in caso di
conciliazione o di
prosecuzione del procedimento
con incontri
successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione
dei soggetti tenuti al
pagamento
delle spese di mediazione,
quando piu' soggetti
rappresentano un
unico centro di
interessi, il responsabile
dell'organismo li
considera come una parte unica.
Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35
Cause di
sospensione
1. Costituiscono causa di
sospensione per un
periodo da sei a
dodici mesi:
a) l'inadempimento a uno o
piu' obblighi di trasparenza previsti
dagli articoli 17, 18 e 19;
b) la pubblicizzazione, in
qualsiasi forma, di un regolamento di
procedura o di una tabella
delle spese di
mediazione diversi da
quelli approvati dal responsabile del registro;
c) lo svolgimento del
servizio di mediazione in sedi non indicate
al momento della
richiesta di iscrizione
e non approvate
dal
responsabile del registro;
d) la
presentazione al pubblico
o la pubblicizzazione, in
qualsiasi forma, dei servizi
di mediazione o
di formazione in
associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono
un interesse pubblico
in relazione ai
quali l'interessato non
dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale
uso.
Art. 36
Cause di
cancellazione
1. Costituiscono causa di
cancellazione:
a) la
perdita di uno
o piu' dei
requisiti richiesti per
l'iscrizione;
b) l'applicazione di un
regolamento di procedura o di una tabella
delle spese di
mediazione diversi da
quelli approvati dal
responsabile del registro;
c) l'applicazione di
indennita' per il primo incontro diverse
da
quelle previste dall'articolo 28;
d) l'affidamento di uno
o piu'
incarichi a un
mediatore non
inserito negli elenchi di cui all'articolo 3,
o privo, anche
per
causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
e) l'affidamento, da parte
dell'ente di formazione, di uno o piu'
incarichi a uno o piu' formatori
inseriti negli elenchi
di cui
all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti
per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per
lo svolgimento del corso;
f) lo svolgimento di una
o piu' procedure
di mediazione in
presenza di cause di incompatibilita',
come definite dal
presente
decreto;
g) la mancata adozione da
parte dell'organismo delle sanzioni a
carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
h) la volontaria divulgazione
di dati
sensibili relativi alle
procedure di mediazione;
i) la mancata comunicazione
delle variazioni delle informazioni
fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile
del
registro;
l) la
mancata trasmissione periodica
delle attestazioni o
certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi
di
mediatori e formatori;
m) il mancato adempimento
dell'obbligo di trasmissione dei dati
indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
n) lo svolgimento di meno di
dieci procedimenti di mediazione nel
biennio precedente l'adozione del provvedimento;
o) la comunicazione da parte dell'iscritto
della dichiarazione
prevista dall'articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di
cancellazione dell'organismo ADR la perdita
di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.
Art. 37
Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un
ente di formazione perde uno o piu' dei
requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma
3, o e' rilevato
l'inadempimento a uno degli
obblighi previsti dall'articolo
36,
lettere i), l)
e m), il responsabile del
registro ne da'
comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e
comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se
alla scadenza permane
la difformita' segnalata,
il
responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
Art. 38
Invito alla
regolarizzazione all'organismo ADR
1. Ad
eccezione del caso
di perdita dei
requisiti previsti
dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' dei
requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro
ne
da' comunicazione
all'interessato e lo
invita a ovviarvi
senza
indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine
previsto dal comma 1, permane
la
difformita' segnalata, il
responsabile del registro
dispone la
cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di
cui al comma 2,
il responsabile
aggiorna immediatamente la sezione
speciale del registro,
dandone
comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 39
Procedura di
contestazione
1. Fuori dai casi previsti
dagli articoli 37 e 38, il responsabile
del registro, quando rileva la sussistenza di fatti
che potrebbero
dar luogo all'adozione di un
provvedimento di sospensione
o di
cancellazione, ne da' comunicazione
all'organismo o all'ente
di
formazione con l'invito, entro un termine non inferiore
a quindici
giorni e non superiore
a trenta, a
fornire chiarimenti e per
eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto
il termine assegnato
ai sensi del
comma 1, il
responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le
attestazioni, se non ritiene di
archiviare la procedura,
contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che
ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e
ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai
sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
del registro, con
provvedimento motivato, dispone
la sospensione
indicandone la durata.
Quando ricorrono i
presupposti previsti
dall'articolo 36, dispone la
cancellazione. Il provvedimento
e'
comunicato all'interessato ed
e' pubblicato, limitatamente
alla
denominazione e al numero d'ordine
dell'organismo o dell'ente,
al
tipo di provvedimento adottato e alla
durata della sospensione
in
apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione e'
mantenuta per
l'intera durata della
sua efficacia. La
pubblicazione del
provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due anni
dalla sua
adozione. Il provvedimento
di cancellazione e
di sospensione e'
altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4. I provvedimenti
previsti dai commi
1, 2 e
3, quando sono
adottati nei confronti di un organismo
ADR iscritto nella
sezione
speciale del registro, sono preventivamente comunicati al
Ministero
delle imprese e del made in Italy, che ha facolta' di
esprimere il
proprio parere.
5. In ogni fase
della procedura di
contestazione e nel
caso
previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di
formazione puo'
dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In
tal caso il responsabile del registro,
allo stato degli
atti, ne
dispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste
dalla presente sezione
sono
effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo
indicato al
momento dell'iscrizione.
Art. 40
Effetti della
sospensione e della cancellazione
1. L'organismo o l'ente di
formazione, ricevuto il provvedimento di
sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione
della
sua adozione e
della data di
decorrenza dei suoi
effetti,
rispettivamente, ai mediatori inseriti
nei propri elenchi
e alle
parti dei procedimenti in corso, ai
formatori e agli
iscritti ai
corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale
onere.
2. Dopo la comunicazione della
sospensione o della
cancellazione
l'organismo o l'ente di formazione
non possono erogare
i servizi
previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire
meno l'obbligo di conservazione
previsto dall'articolo 8-bis, comma
5, del decreto
legislativo e
dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi
causa preclude per
due anni
all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Art. 41
Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e
cancellazione
1. La procedura di mediazione
in corso avanti
a un organismo
sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo
del
medesimo circondario, in conformita' al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla
pubblicazione prevista dall'articolo
39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo'
individuare un altro organismo
mediante presentazione di
apposita
domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre
parti
della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o
cancellato.
Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello
stesso mediatore
designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto
mediatore sia inserito nell'elenco
dell'organismo individuato ai
sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia
stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in
questione. Se nel
termine indicato nel
primo periodo non
e'
depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici
giorni puo' provvedervi la
parte chiamata che
ha aderito alla
mediazione.
3. L'organismo che riceve
l'istanza prevista dal comma 2 non puo'
rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L'organismo sospeso o
cancellato, quando la mediazione
prosegue
ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a
quel momento compiuti
all'organismo avanti al
quale prosegue la
procedura, conservandone copia.
Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42
Procedimento per il
mantenimento dell'iscrizione nel registro
1. Gli organismi di mediazione
iscritti, alla data di entrata
in
vigore del presente decreto, nel registro previsto
dall'articolo 3
del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180,
e che entro
il 30 aprile
2023 hanno presentato
istanza di
mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro,
entro nove mesi
dall'entrata in vigore
del presente decreto,
l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5
e 6. Nello stesso termine trasmettono
il regolamento di
procedura
aggiornato in conformita'
all'articolo 22 unitamente,
per gli
organismi privati, alla tabella redatta in conformita'
all'articolo
32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui
all'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal
comma 4, gli organismi di
cui al
comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3,
comma 3,
parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da
A) a C) del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che
intendono
mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del
registro,
nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:
a) i requisiti previsti
dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
b) il
conseguimento della laurea
triennale o l'eventuale
conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
c) lo svolgimento di un
corso di aggiornamento
di contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal
comma 4, per i mediatori inseriti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco
di
cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a
C) e parte
ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia
n.
180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento,
l'organismo
documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento
di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto
prevede
l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
4. Per i mediatori inseriti,
alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3,
comma 3,
del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti
a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i
requisiti previsti dall'articolo
8,
comma 2, lettera b);
b) per
i mediatori inseriti
nella sezione A,
l'eventuale
conseguimento della laurea
triennale o della
laurea prevista
dall'articolo 23, comma 1;
c) per i mediatori inseriti
nella sezione A, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto
prevede
l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
d) per i mediatori inseriti
nelle sezioni B e C, oltre a quanto
prevedono le lettere a)
e b), lo
svolgimento di un
corso di
aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo
25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione
iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco
previsto dall'articolo 17 del
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il
30 aprile 2023,
hanno presentato istanza
di mantenimento
dell'iscrizione,
trasmettono al responsabile
del registro, nel
termine previsto dal
comma 1, la
documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.
6. Gli enti di cui al comma 5,
per i formatori inseriti alla data
di entrata in vigore del
presente decreto negli
elenchi previsti
dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii)
lettera
A, del decreto del Ministro della giustizia n.
180 del 2010,
che
intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile
del
registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
a) i requisiti previsti
dall'articolo 4;
b) l'eventuale conseguimento
della laurea prevista dall'articolo
26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
c) lo svolgimento di un
corso di aggiornamento
di contenuto
corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non
inferiore a dieci ore.
d) quando non e' attestato il
conseguimento della laurea ai sensi
della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento
di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo 23,
comma
3, per almeno sedici ore
negli ultimi tre
anni anteriori alla
scadenza del termine di cui al comma 1.
7. Ai fini del mantenimento
dell'inserimento negli elenchi
dei
mediatori e dei formatori, i corsi
previsti dai commi
2, 3 e 6
prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate
al
decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi
fiscali,
del patrocinio a spese dello Stato,
e sui contenuti
del presente
decreto.
8. Lo svolgimento dei corsi
previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte
dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei
rispettivi elenchi in
conformita' al presente
articolo, equivale
all'assolvimento
dell'obbligo formativo periodico
previsto
dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Art. 43
Inserimento nell'elenco del
responsabile
dell'organismo e
mantenimento dell'inserimento nell'elenco del
responsabile
scientifico
1. Ai
fini dell'inserimento del
responsabile dell'organismo
nominato alla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi
di cui all'articolo 42, comma
1, entro il
termine di nove
mesi
dall'entrata in vigore
del presente decreto,
attestano al
responsabile del registro:
a) i requisiti previsti
dall'articolo 4;
b) il
conseguimento della laurea
triennale o l'eventuale
conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
c) il
conseguimento della qualifica
di mediatore in
data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1,
quando il responsabile dell'organismo
e' iscritto a un ordine o collegio
professionale, l'organismo, nel
termine indicato dal predetto
comma, attesta al
responsabile del
registro:
a) i requisiti previsti
dall'articolo 4;
b) il
conseguimento della qualifica
di mediatore in
data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
c) l'eventuale conseguimento
della laurea di cui all'articolo 23,
comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti
dai commi 1 e 2, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha
conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di
tale qualifica in conformita' all'articolo 23.
4. Gli enti di cui all'articolo
42, comma 5, per il
mantenimento
del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3,
parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 4 e trasmettono
al responsabile del
registro,
entro il termine di cui al comma 1,
il curriculum nel
quale sono
evidenziati i titoli e
l'esperienza che giustificano
i requisiti
della chiara fama e dell'esperienza
pratica e professionale
nelle
materie previste dall'articolo
16-bis, comma 2,
del decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze.
Art. 44
Procedura di verifica dei
requisiti di mantenimento dell'iscrizione
1. Il responsabile
del registro, entro
sessanta giorni dalla
ricezione delle attestazioni
previste dagli articoli
42 e 43,
verificatane idoneita' e
completezza, conferma le
iscrizioni
richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i
soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro e
negli
elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all'esito delle
verifiche effettuate ai sensi del
comma 1,
il responsabile del
registro non provvede,
sospende l'iscrizione
dell'organismo o dell'ente
di formazione per
sei mesi, previo
preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto
1990,
n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L'organismo o l'ente, almeno
trenta giorni prima della scadenza
del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2,
salvo il
deposito della dichiarazione
prevista dall'articolo 39,
comma 5,
attesta al responsabile del
registro l'adeguamento in
conformita'
agli articoli 42 e 43. In difetto,
il responsabile del registro
dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Art. 45
Disposizioni transitorie relative
alle procedure finalizzate
alla
cancellazione o
alla sospensione
1. Ai procedimenti pendenti
alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, avviati dal
responsabile del registro
ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI
si applicano ai procedimenti avviati
dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di
segnalazioni
dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 46
Disposizioni transitorie
in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione
iniziate con domanda presentata in
data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad
applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n.
180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione
iniziate con domanda presentata in
data successiva all'entrata
in vigore del
presente decreto, gli
organismi privati che
hanno presentato istanza
di mantenimento
dell'iscrizione ai sensi
dell'articolo 42, comma
1, fino
all'approvazione
dell'istanza di adeguamento
ai requisiti di
iscrizione, applicano le
spese di mediazione
previste per gli
organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella
A
allegata al presente decreto.
3. Gli organismi ADR applicano
alle procedure di cui all'articolo
9, comma 1, lettera c),
iniziate con domanda
presentata in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennita'
previste dall'articolo 33.
Art. 47
Trattamento dati
1. Il Ministero - Direzione
generale degli affari
interni e il
Ministero per le imprese e
il made in
Italy, sono titolari
dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le
attivita'
di competenza, ai fini della tenuta ed
aggiornamento del registro,
della sezione speciale e degli
elenchi di cui
all'articolo 3, e
dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il
trattamento dei dati
personali raccolti ai
sensi
dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma
1, lettere e),
h) e l),
dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3,
lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita'
al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in
ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire
il
rispetto dei principi di
liceita', correttezza e
trasparenza nei
confronti degli
interessati, di limitazione
della finalita', di
minimizzazione dei dati, di
limitazione della conservazione
e di
integrita' e riservatezza
e di protezione
dei dati fin
dalla
progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento
dei dati personali
di cui al
comma 2 e'
effettuato per le sole
finalita' di rilevante
interesse pubblico
correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo
3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere
l) e q) del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. E' vietata la comunicazione
o la diffusione a terzi
dei dati
indicati al comma
2, salvo l'adempimento degli
obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39,
comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso il
sito web del Ministero
dedicato alla mediazione,
della sezione
speciale del registro per gli
organismi ADR, degli
elenchi dei
responsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo
12,
comma 3, e dei provvedimenti
indicati dall'articolo 39,
comma 3,
fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo
n. 196 del 2003.
5. I dati trattati ai sensi del
presente decreto sono
conservati
dal Ministero per
un periodo non
superiore a dieci
anni
esclusivamente allo scopo
di consentire lo
svolgimento delle
attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino
alla definizione di eventuali contenziosi.
6. Gli organismi, gli organismi
ADR e gli
enti di formazione
trattano i dati di cui agli articoli 9
e 10 del
regolamento (UE)
2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione
e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure
e delle attivita' previste dai
capi II, III,
VI e di
cui agli
articoli 43, 44 e 45, nel
rispetto e in
conformita' al predetto
regolamento e del
decreto legislativo n.
196 del 2003
e con
l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela
dei dati personali trattati, assicurando altresi' la
sicurezza dei
medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione,
la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Art. 48
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente decreto
non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi
adempimenti con le
risorse umane, finanziarie
e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 49
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro
della giustizia del 18 ottobre 2010, n.
180 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 ottobre 2023
Il
Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
TABELLA A
(articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE
SPESE DI MEDIAZIONE
=====================================================================
| VALORE | SPESE in euro |
| DELLA LITE
+----------------------------------------------+
| | Minimi | Massimi |
+====================+==============================================+
| Fino a euro | 80,00 | 160,00 |
| 1.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 1.001,00 | 160,00 | 290,00 |
| a euro 5.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro 5.001,00 | 290,00 | 440,00 |
| a euro 10.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 440,00 | 720,00 |
| 10.001,00 a euro | | |
| 25.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 720,00 | 1.200,00 |
| 25.001,00 a euro | | |
| 50.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 50.001,00 a euro | | |
| 150.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 150.001,00 a | | |
| euro 250.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 2.500,00 | 3.900,00 |
| 250.001,00 a | | |
| euro 500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 3.900,00 | 4.600,00 |
| 500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 1.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 4.600,00 | 6.500,00 |
| 1.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 2.500.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
| da euro | 6.500,00 | 10.000,00 |
| 2.500.001,00 | | |
| a euro | | |
| 5.000.000,00 | | |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
Per le mediazioni di valore
superiore ad euro 5.000.000,00, per
lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e
per lo
scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della
controversia e' indeterminabile si applica
lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 41/2023