In tema di mediazione
obbligatoria per volontà delle parti, qualora sia stata espressamente eccepita l'improcedibilità della domanda
sulla base della clausola di mediazione
(per omesso esperimento del procedimento conciliativo), sebbene l'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/2017/09/4617-dlgs-4-marzo-2010-n-28-aggiornato.html) sia stato oggetto di differenti interpretazioni circa la questione della sanzione dell’improcedibilità
della domanda come effetto dell'omesso esperimento del procedimento di
mediazione, nel caso in cui non sia stato
esperito il procedimento di mediazione e a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto
dall'art. 5, 5° co., d.lgs. cit. (I) (II).
(I) Tra i vari
orientamenti contrapposti, la pronuncia
in commento cita esplicitamente l’Osservatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2017)
laddove – così riporta testualmente Trib. Bologna, 25.6.2018 – si richiama “Trib. Milano, 18
luglio 2016, secondo cui l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione
contrattualmente previsto non comporta improcedibilità della domanda, in http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com (...)"; si veda altresì Trib. Taranto, 22.10.2017.
Per l’orientamento opposto si veda, invece, Trib. Roma, 4.11.2017, n. 20690, sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda quanto agli effetti dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione).
Per l’orientamento opposto si veda, invece, Trib. Roma, 4.11.2017, n. 20690, sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda quanto agli effetti dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione).
(I) Si veda l’art.
5, comma 5, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra
correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 36/2018
Tribunale di Bologna
Ordinanza
Seconda Sezione Civile
25 giugno 2018
Omissis
L'attore, dottore commercialista, ha chiesto la condanna della società
convenuta al pagamento della somma omissis.
La domanda di condanna si fonda sulla previsione di cui all'art. omissis del contratto omissis.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi, ha espressamente
eccepito l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di
mediazione prevista dall'art. 13 del contratto omissis.
Alla prima udienza la convenuta ha reiterato le proprie eccezioni e
difese, mentre l'attore ha formulato una proposta transattiva rispetto alla
quale è stato disposto un rinvio per consentire al difensore della convenuta,
privo di mandato a transigere, di riferire alla cliente.
Alla seconda udienza i difensori delle parti hanno dichiarato che
l'accordo non era stato raggiunto e si sono detti pronti a precisare le
conclusioni, come poi hanno fatto.
La convenuta nelle sue conclusioni finali ha tenuto ferme le eccezioni
processuali.
La prima eccezione di improcedibilità, reiterata anche in sede di
conclusioni finali, si fonda sull'art. omissis
del contratto omissis.
L'articolo omissis del
contratto inter partes va qualificato come clausola di mediazione.
Si applica dunque l'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel
testo come modificato dall'art. 84, comma 1 lettera e), d.l. 21 giugno 2013, n.
69 (convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) omissis.
L'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stato oggetto di
differenti interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, in particolare quanto
agli effetti dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione (cfr. ad
es. Trib. Roma, sez. VIII, 4 novembre 2017, n. 20690, sentenza che ha
dichiarato l'improcedibilità della domanda, in http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/05/mancato-tentativo-conciliazione-domanda-improcedibile;
Trib. Milano, 18 luglio 2016, secondo
cui l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente
previsto non comporta improcedibilità della domanda, in http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/2017/02/917-mediazione-concordata-violazione-no.html;
Trib. Taranto, sez. I, 22 agosto 2017 omissis).
Omissis, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione (cfr. la
simile, ma non identica, formula prevista dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4
marzo 2010, n. 28) e a fronte della tempestiva eccezione sollevata (e non
rinunciata) dalla convenuta, va assegnato alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto
dall'art. 5, 5° co., d.lgs. cit.
L'auspicio è che le parti trovino un accordo davanti al mediatore.
Non vi è ragione di esaminare ora l'eccezione di omesso esperimento
della negoziazione assistita, peraltro sollevata in subordine e che appare
assorbita dall'eccezione di violazione della clausola di mediazione.
Viene così fissata una nuova udienza per verificare se la mediazione
sia stata promossa e, ove conclusa, quale ne sia stato l'esito. Omissis.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica: visto l'art. 5, 5° co., d.lgs
4 marzio 2019, n. 28, assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di
mediazione nel rispetto della clausola contrattuale richiamata in motivazione;
fissa la nuova udienza omissis per
verificare se la mediazione sia stata avviata e, ove conclusa, quale ne sia
stato l'esito; invita la parti a trovare davanti al mediatore una soluzione
amichevole: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno
tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante
comunicazione depositata in via telematica, se del caso le parti potranno
depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone
avviso al giudice via email) per consentire così la declaratoria di estinzione
senza fissazione di altra udienza; richiede alla convenuta, in mancanza di
accordo, di dare chiarimenti sul punto indicato in motivazione.
Si comunichi.
Bologna, 25 giugno 2018
Il Giudice
Antonio Costanzo
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il grassetto nel corpo
della pronuncia è a cura della Redazione dell’Osservatorio.