Nella Rivista
dell’esecuzione forzata n. 3/2018, pp. 536-567 è pubblicato contributo del Dott.
Amedeo Sperti (Funzionario Preposto Ufficio Esecuzioni U.N.E.P. presso
Corte d’Appello di Perugia), intitolato “Rilevanza
in executivis della certificazione degli avvocati circa la conformità
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”, in cui si
sottopone a critica l’ordinanza del G.E. del Tribunale di Bari, emessa in data 7-9-2016 (pubblicata e massimata
in Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2017), secondo cui la certificazione de qua non ha rilevanza in
executivis, trattandosi di requisito defettibile, nel senso che il suo
difetto non inficia l’efficacia esecutiva dell’accordo, stante
l’autosufficienza in executivis della
sottoscrizione degli avvocati paciscenti; al contrario, nel contributo
suddetto, ci si propone di dimostrare la tesi della rilevanza in executivis, secondo cui si tratta di
presupposto costitutivo del titolo esecutivo stragiudiziale (accordo di
mediazione/conciliazione o di negoziazione assistita), in mancanza di uno dei
tre equipollenti della certificazione: l’omologazione presidenziale,
l’autenticazione notarile o la trasfusione in atto pubblico (I) (II).
(I) Per
approfondimenti si veda Rivista
dell’esecuzione forzata n. 3/2018 (https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Periodici/Rivista_dell_Esecuzione_Forzata_s13669.aspx), pp. 536-567.
(II) Per l’ordinanza
del Tribunale
di Bari, 7.9.2016 si veda Accordo conciliativo sottoscritto dai difensori, ma senza certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico: quali conseguenze?, in Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 39/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)