DIRITTO D'AUTORE


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30 gennaio 2025

3/25. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2025: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2025)

 

Di seguito, estratto, relativo ad ADR e mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2024 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2025, Roma, 24 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).


Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).


omissis…


3. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie


La teoria classica dello Stato di diritto, che si regge sull’affermazione dei principi di eguaglianza dei cittadini e di divisione dei poteri, riserva agli organi della giurisdizione, precostituiti, indipendenti, imparziali e aperti all’accesso di tutti, il compito di interpretare ed applicare le leggi e di risolvere le liti tra privati o tra la pubblica Amministrazione e un privato con le dovute procedure e con esiti vincolanti.

Se l’Amministrazione, in forza della soggezione al principio di legalità, è parimenti tenuta a dare concreta applicazione alla legge, ciò essa fa essenzialmente avvalendosi dei suoi poteri autoritativi, sicché è alla giurisdizione che si rivolgono le aspettative di tutela delle libertà e dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, a conferma della giuridicità dello stesso.

La centralità costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio, della sottoposizione del giudice soltanto alla legge, dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e della nomina dei magistrati per concorso è alla base della connotazione eminentemente pubblica della funzione di tutela dei diritti e di risoluzione delle controversie.

La salvaguardia dei diritti, nel disegno della Carta costituzionale, è, quindi, riservata alla specialità della iurisdictio, potere attribuito a soggetti la cui selezione e la cui carriera sono disciplinate dalla legge sulla base di specifici requisiti professionali di competenza giuridica.

Il conferimento della funzione di esercizio della giurisdizione e di tutela dei diritti è perciò costituzionalmente basato su un’investitura opposta a quella, di vocazione egualmente pubblica, che riguarda, invece, gli organi muniti di rappresentanza politica, scelti con modalità elettive, come anche a quella, di carattere privatistico, che conferisce ad un arbitro privato il compito di dirimere la lite.

Non di meno, l’attuale sistema multilivello delle fonti, la contemporanea applicabilità di norme interne e sovranazionali, il diffuso utilizzo di regole strutturate su clausole generali flessibili e adattabili, le cogenti istanze di omogeneità applicativa derivanti soprattutto dal primato del diritto dell’Unione europea (come la frequenza di un contenzioso seriale che moltiplica il numero delle controversie), hanno indotto il legislatore negli ultimi anni ad affidare un ruolo di avamposto di tutela dei diritti ad istituzioni non collocate nell’ambito delle singole articolazioni della giurisdizione statuale.

Queste motivazioni hanno portato alla predisposizione di numerosi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nell’auspicio di procurare una costante deflazione del contenzioso, scongiurando la frammentazione della elaborazione giurisprudenziale.

I modi alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, quali la negoziazione assistita, la mediazione e l’arbitrato, rappresentano forme di giustizia privata, chiamata a sopperire alla crisi di efficacia, efficienza ed effettività della giurisdizione dello Stato, e dovrebbero integrare il funzionamento della cosiddetta giustizia predittiva, quest’ultima volta a rendere comprensibili e prevedibili gli esiti della futura eventuale lite, i primi, invece, mirando a comporre la lite già insorta prima che si renda necessario il ricorso al giudice.

Si tratta, in realtà, di subprocedimenti di natura conciliativa che si innestano nella giurisdizione pubblica e si connotano come adempimenti obbligatori condizionanti la procedibilità della domanda giudiziale, al fine di incentivare la propensione delle parti ad un componimento consensuale della lite. È insita in questi istituti un’idea di flessibilità dei diritti disponibili, che pospone l’istanza di immediata attivazione della giurisdizione, la quale diviene rimedio ultimo da sollecitare solo quando permanga la inconciliabilità delle contrapposte posizioni dei litiganti.

In presenza di frequenti forme di giurisdizione condizionata, occorre considerare come l’effettività del diritto inviolabile ad agire e a difendersi in giudizio, seppur non postuli una assoluta contestualità tra il sorgere del diritto sostanziale e la sua azionabilità, implica che il differimento di quest’ultima si dimostri tollerabile, che ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia e che non siano imposti ai cittadini oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile lo svolgimento dell’attività processuale.

Così, l’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, da tempo ormai operante per un numero consistente di controversie, e non più soltanto per procedimenti specifici o per singoli settori, potrà pienamente giustificarsi sol quando risulterà significativamente conseguito l’obiettivo di ridurre il contenzioso gravante sui giudici, in maniera che il complesso modulo procedimentale si riveli davvero idoneo a perseguire effetti deflattivi e quindi a semplificare l’accesso alla giustizia, a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso civile.

La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3452 del 2024, nel decidere la questione dell’applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 anche alle domande riconvenzionali, ha, appunto, rimarcato che tale istituto, al pari delle ulteriori misure di ADR (Alternative dispute resolution), si inserisce in un contesto riformatore che esprime la ratio di costituire una reale spinta deflattiva del contenzioso, al fine di preservare la “risorsa non illimitata” della giurisdizione. Il differimento dell’esercizio del diritto di azione può, allora, dirsi ragionevole in vista di un reale effetto positivo dell’istituto conciliativo, consistente nel raggiungere sollecitamente una soluzione stragiudiziale, tramutandosi, altrimenti, in un inutile intralcio.

Anche alla creazione di collegi arbitrali presso le Autorità di regolazione del mercato, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS è stata diffusamente affidata la prospettiva di allestire una forma di giustizia predittiva, che possa venire incontro, mediante adeguata indicizzazione delle sue reiterate decisioni, alle esigenze di certezza delle imprese e della clientela di consumatori che si muovono in detti settori dell’economia.

Le decisioni di tali collegi arbitrali, pur non essendo vincolanti, rivestono un cospicuo valore informativo e, per il loro contenuto specialistico, trovano ormai eco anche nelle motivazioni delle pronunce della Corte di cassazione. Proprio questa crescente influenza della giustizia arbitrale specializzata avverte della necessità di massima professionalità ed efficienza nella gestione delle pratiche, essendone coinvolta anche la tutela degli interessi di contraenti deboli.

Il moltiplicarsi di organismi e di procedure preordinati alla risoluzione delle controversie che non coinvolgono la giurisdizione nasconde, in realtà, anche una sorta di rassegnata impotenza dello Stato a far fronte, in maniera effettiva ed in tempi ragionevoli, all’impegno costituzionale di azionabilità dei diritti.

La funzione statale preordinata alla tutela giudiziale dei diritti non può, del resto, essere regolata, sul modello di altri servizi pubblici, dal principio di sussidiarietà. Peraltro, i rimedi di carattere arbitrale, pur somministrati da soggetti di elevata esperienza e collaudata specializzazione, nonché muniti di rappresentatività, non offrono, sul piano strutturale e funzionale, le garanzie degli organi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali, ancorati al fondamento costituzionale e alla riserva di legge, quanto, in specie, ai criteri e requisiti di nomina dei componenti, al loro stato giuridico e al complesso delle regole deontologiche.

Né può infine trascurarsi la contemporanea proliferazione nel nostro sistema del modello delle autorità amministrative indipendenti, che cumulano funzioni di vigilanza, sanzionatorie e lato sensu giustiziali, o «para-giurisdizionali», consistenti nella composizione delle liti, nell’applicazione della legge nel singolo caso, nell’accertamento delle violazioni di norme di settore, e perciò particolarmente incidenti, sotto il profilo dell’afflittività, nella sfera dei diritti.

Pur nella peculiare condizione di autonomia di giudizio e di valutazione, connaturata alla finalità di assicurare una regolazione ed un controllo uniforme di fondamentali settori della vita civile, le autorità indipendenti si collocano nell’apparato amministrativo dello Stato e non sono equiparabili agli organi della giurisdizione in senso proprio. La compresenza nelle autorità indipendenti di funzioni di attuazione del diritto e di risoluzione dei conflitti, tipiche della giurisdizione, e la loro separazione dal potere esecutivo, non devono, quindi, alterare il rapporto ordinamentale tra pubblica Amministrazione e potere giudiziario, essendo quest’ultimo il garante della legalità dell’azione amministrativa.


omissis…


NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

21 gennaio 2025

2/25. Correttivo Cartabia Mediazione: d.lgs. n. 216 del 27.12.2024 in GU + d.lgs. 28/2010 come novellato + schema novità (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2025)

Si veda, per approfondimenti, lo SPECIALE dell'Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022 + CORRETTIVI

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

2 gennaio 2025

1/25. A. GRASSI, Le Negoziazioni paritetiche: quadro normativo, caratteristiche, esperienze in settori specifici (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2025)


Alessandra GRASSI

Le Negoziazioni paritetiche: quadro normativo, caratteristiche, esperienze in settori specifici

estratto da

A. GRASSI, La conciliazione in materia di consumo e delle liti transfrontaliere. Le dispute tra consumatori e imprese nell’era della globalizzazione e del commercio elettronico: dinamiche, sfide e soluzioni, Diritto Avanzato, Milano, 2024 (dicembre) [link diretto al sito dell'editore]


(...) 

La direttiva ADR, volta all’armonizzazione minima, riconosce l’esistenza di una pluralità di modelli, frutto non soltanto dell’esperienza maturata in vari contesti giuridici ma anche dalla prassi applicativa.

Rispetto alle negoziazioni paritetiche, la scelta operata dal legislatore europeo si pone in linea con il principio di sussidiarietà così l’art. 2, par. 2, lett. A  statuisce che “la presente direttiva non si applica: a) alle procedure dianzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista a meno che gli Stati membri decidano di consentire tali procedure come procedure ADR ai sensi della presente Direttiva e siano rispettati i requisiti di cui al capo II, inclusi i requisiti specifici di indipendenza e trasparenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3”.

Pertanto, la direttiva ha rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati membri la possibilità di disciplinare negli ordinamenti nazionali procedure paritetiche alla stregua di quelle oggetto dell’intervento comunitario, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa sovranazionale.

In attuazione di tale specifico principio di delega, il legislatore delegato, nell’ambito della disciplina dettata dal d. lgs. 6 agosto 2015, n. 130, ha stabilito all’art. 141, comma 5, che “le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'art. 141-ter”.

L’art. 141-ter, comma 1, consegna per la prima volta una definizione di negoziazioni paritetiche, le quali vengono qualificate come “le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza (...)”.

L’inserimento delle negoziazioni paritetiche all’interno di un quadro tendenzialmente organico delle ADR di consumo, infatti, non solo dà ad esse pieno diritto di cittadinanza nell’ordinamento italiano, ma attribuisce loro le necessarie garanzie giuridiche affinchè queste possano ancora svilupparsi nella gestione delle controversie tra consumatori ed imprese, all’interno di un mercato sempre più articolato e complesso.

In particolare, il legislatore italiano è intervenuto su più fronti.

Con una norma di carattere “generale”, qual è quella di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’art. 60 l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali stabilendo che “il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali”.

Si tratta, anche in tal caso, di un riconoscimento indiretto, posto che – pur dichiarando la legittimità del ricorso alla procedura di negoziazione – lo esclude dall’ambito di applicazione della disciplina della mediazione civile e commerciale.

In tal modo, dunque, il legislatore ha inteso salvaguardare tali procedure, senza in alcun modo pregiudicarle, nella più ampia prospettiva di favorire tutti gli strumenti di risoluzione stragiudiziale dei conflitti.

Anche la normativa attuativa, portata dal DM 150 del 2023, contiene un riferimento espresso alle negoziazioni paritetiche; infatti, l’art. 22 lettera s) statuisce che l’organismo deve indicare nel regolamento gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia”.

Successivamente alla normativa “generale” in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali, i riconoscimenti legislativi della legittimità  delle procedure di negoziazione paritetica si sono moltiplicati, nell’ambito di settori specifici ove la tutela del consumatore è fondamentale: contratti di multiproprietà, trasporto, viaggi ecc.

Le differenze tra tali procedure e tutte le altre ADR di consumo oggetto possono essere colte sia rispetto alla loro struttura, sia rispetto alle attività concretamente poste in essere ai fini della composizione stragiudiziale della lite.

Sotto il primo profilo, le procedure paritetiche non richiedono la presenza di un terzo, inteso come soggetto o collegio distinto rispetto alle parti coinvolte, in condizioni di neutralità  ed indipendenza.

La commissione, cui viene demandata la soluzione delle controversie, è composta paritariamente da rappresentanti dell’associazione dei consumatori e da funzionari delle aziende.

Dunque, tale organismo non è propriamente terzo: esso è costituito, da un lato, da soggetti che – muniti di apposito mandato – agiscono in nome e per conto del consumatore al fine di individuare una soluzione alla lite; dall’altro esso è costituito da funzionari che agiscono in forza di poteri conferiti dall’azienda, nell’ambito del rapporto organico tra questa ed i suoi dipendenti.

Rispetto al ruolo concretamente svolto, deve sottolinearsi che la commissione non assume il compito di fornire un ausilio alle parti affinchè esse trovino in maniera autonoma una soluzione; essa assume un ruolo attivo ed esclusivamente volto a delineare una proposta di soluzione, basata sull’analisi degli elementi di fatto e di diritto relativi alla controversia.

La proposta di soluzione può ben essere fondata non solo su aspetti di natura giuridica, ma può  tener conto anche del migliore assetto degli interessi.

La proposta di soluzione ha un carattere essenzialmente valutativo proprio perché  basato sull’analisi compiuta dalla commissione e decisorio perché è la commissione che formula una decisione con cui si prospetta la soluzione della controversia; essa, tuttavia, non ha natura vincolante, poiché  viene sottoposta successivamente al consumatore, il quale può  far pervenire la propria accettazione, in seguito alla quale il contratto può  dirsi concluso, e la lite definitivamente risolta.

In ragione delle richiamate differenze rispetto alle altre procedure ADR oggetto della disciplina in esame, è dunque ben comprensibile  la rilevanza del riconoscimento espresso operato dal legislatore nell’art. 141-ter codice del consumo, il quale è comunque sottoposto a specifici requisiti  quali: la composizione collegiale paritaria; un incarico per i componenti della commissione di durata almeno triennale; l’insussistenza di rapporti lavorativi tra il rappresentante dei consumatori ed il professionista, o un’associazione di cui questi faccia parte; la trasparenza delle procedure di finanziamento; l’esistenza di un organo di garanzia che presieda al regolare svolgimento delle attività della commissione priva di personalità giuridica.

Il rispetto di detti requisiti, oltre che di quelli dell’intero Titolo II-bis, come previsto dall’art. 141, comma 5, codice consumo è volto ad assicurare che, nonostante l’assenza del requisito di terzietà, sia comunque osservato da un lato  il principio di indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi in capo ai componenti della commissione  e dall’altro il principio di trasparenza nelle fonti di finanziamento al fine di garantire la gratuità delle stesse per i consumatori.

Nel mutato contesto normativo, le Autorità di settore – quali autorità competenti nei settori dalle stesse regolamentati ai sensi dell’art. 141-octies codice consumo – hanno istituito i rispettivi elenchi degli organismi ADR, tra i quali sono annoverate anche le negoziazioni paritetiche  come ad esempio la delibera 661/15/Cons dell’AGCom in materia di telefonica, nonché la delibera 620/15/E/com e 580/2016/E/com dell’Arera, nel settore energetico.

La conciliazione paritetica nasce, quindi da protocolli d'intesa sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e l'azienda o associazioni di aziende, per la gestione di specifiche tipologie di controversie di consumo (riferite ad esempio ad un disservizio o un guasto di linea telefonica, piuttosto che di servizi non richiesti, ecc.).

Per avviare la procedura di conciliazione è necessario innanzitutto che il consumatore presenti un reclamo all’azienda; se questo non viene considerato o se la risposta fornita risulta inadeguata, si può attivare, contattando le Associazioni dei consumatori, la procedura di conciliazione che deve necessariamente concludersi entro un termine prestabilito in base ai singoli protocolli.

Veniamo ai vantaggi per il consumatore che intraprende questa scelta per tutelare i propri diritti:

  1. accessibilità della procedura: la procedura è gratuita o comunque poco onerosa per il consumatore, semplice e attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo al quale l’azienda non ha dato riscontro nei tempi stabiliti o se la soluzione fornita non è stata ritenuta soddisfacente dal consumatore;

  2. tempi brevi per lo svolgimento della procedura;

  3. la formazione dei conciliatori che compongono la Commissione di Conciliazione assicura l’assistenza del consumatore da parte di personale qualificato;

  4. la composizione della commissione di conciliazione: per ridurre le eventuali asimmetrie informative tra i componenti delle commissioni paritetiche, le Autorità di settore intervengono con appositi programmi formativi a questi diretti;

  5. contraddittorio: il consumatore ha la possibilità di essere ascoltato direttamente dall’organo deputato alla gestione della controversia e di rappresentare il proprio punto di vista;

  6. trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura;

  7. libertà di scelta: il consumatore è libero in ogni momento di rifiutare di partecipare alla procedura di conciliazione, di recedere dalla stessa o di adire il sistema giudiziario; è inoltre informato della possibilità di poter accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione senza alcuna conseguenza negativa;

  8. diritto alla riservatezza: ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia è coperta dalla riservatezza;

  9. efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 codice civile;

  10. riequilibrio del potere negoziale: l’intervento delle associazioni di consumatori, dal momento della stipula del protocollo con l’azienda al momento dell’assistenza in fase di reclamo e procedura conciliativa, rappresenta nei fatti un riequilibrio del potere negoziale. Il potere negoziale del consumatore, assente nel momento della sottoscrizione del contratto di adesione, viene in qualche misura recuperato in fase di gestione della controversia con il modello di conciliazione paritetica.

Va segnalato anche il buon andamento dei risultati in termini di alta percentuale degli accordi raggiunti e soddisfazione del consumatore.

(...)

PER APPROFONDIMENTI: Alessandra GRASSI, La conciliazione in materia di consumo e delle liti transfrontaliere. Le dispute tra consumatori e imprese nell’era della globalizzazione e del commercio elettronico: dinamiche, sfide e soluzioni, Diritto Avanzato, Milano, 2024 (dicembre) [link diretto al sito dell'editore]

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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