Pubblichiamo il
testo del DM 180 del 2010, così come
modificato ad opera del DM 4 agosto
2014, n. 139 (I), in
vigore dal 24 settembre 2014.
Decreto del
Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (in Gazz. Uff., 4 novembre,
n. 258). Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco
dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità
spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.
IL
MINISTRODELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere
favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre
2010;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) «Ministero»:
il Ministero della giustizia;
b) «decreto
legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c)
«mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
d) «mediatore»:
la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono
la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e)
«conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione;
f) «organismo»:
l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi
il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g)
«regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di
mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
h) «indennità»:
l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di
mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»:
il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l)
«responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
m) «formatore»:
la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei
mediatori;
n) «enti di
formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso
cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
o)
«responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i
compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità
dell'attività svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»:
l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente
pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario,
internazionale o straniero;
r) «ente
privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente
decreto disciplina:
a)
l'istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e
le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio,
la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c)
l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
d) i criteri e
le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la
sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;
e) l'ammontare
minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennitaà proposte dagli organismi
costituiti dagli enti privati.
Capo II
Registro degli
organismi
Art. 3
Registro
1. E' istituito
il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro
e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia;
ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona
da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia
civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato
generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione
del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo
di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello
sviluppo economico (I).
3. Il registro
è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti
pubblici;
sezione A:
elenco dei mediatori;
sezione B:
elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C:
elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti
privati;
sezione A:
elenco dei mediatori;
sezione B:
elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C:
elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D:
elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il
responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione
del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di
rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui
al presente decreto.
6. Gli elenchi
dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle
vigenti disposizioni di legge.
(I) Comma
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 6 luglio 2011,
n. 145.
Art. 4
Criteri per
l'iscrizione nel registro
1. Nel registro
sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il responsabile
verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità
finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità
dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai
fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve
possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; ai fini della
dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di
poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in
almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera c) (II);
b) il possesso
da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a
500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo
svolgimento dell'attivita' di mediazione;
c) i requisiti
di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la
trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente
costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria
autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie
di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di
mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente
decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero
dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a
svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede
dell'organismo.
3. Il
responsabile verifica altresì:
a) i requisiti
di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio
non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso,
da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base
all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio
di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di
mediazione svolti presso organismi iscritti (I);
c) il possesso,
da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere
riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b. non essere
incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere
riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) la
documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i
mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma
3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli
organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli
degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della
verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b),
per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli
organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai
consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla
verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
5. Il possesso
dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2,
lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.
Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante
la produzione di copia della polizza assicurativa.
(I) Lettera
sostituita ad opera dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(II) Lettera
modificata ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
NOTA
D.M. 4 agosto 2014, n. 139 (in vigore dal 24 settembre 2014).
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie
1. Gli organismi di mediazione che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i
requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la
cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei
requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non ne sono gia' in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in
forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
Procedimento di
iscrizione
1. Il
responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità
di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e
dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative
e' data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero.
Alla domanda e', in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la
scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella
delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli
enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e
i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi
al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza
dell'avvenuto ricevimento.
3. Il
procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni,
decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di
integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal
responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la
documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando e'
scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il
responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
Art. 6
Requisiti per
l'esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il
richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei
mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L'elenco dei
mediatori e' corredato:
a) della
dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente
l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere
iscritto;
b) del
curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
c)
dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera c);
d) di
documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie
all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno può
dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque
organismi.
4. Le
violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente
articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi
o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai
sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a
informarne gli organi competenti.
Art. 7
Regolamento di
procedura
1. Il
regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento,
che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del
responsabile dell'organismo.
2. L'organismo
può prevedere nel regolamento:
a) che il
mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso
di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo, la stessa puo' provenire da un mediatore diverso da quello che ha
condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che
le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di
una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la
possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di
altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per
singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle
negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni
riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o
loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione
di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie
giuridiche;
e) che la
mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie,
chiaramente individuate.
3. Il
regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento
dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui
procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo
dal registro ai sensi dell’articolo 10.
4. Il
regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge
esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il
regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il
procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da
parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al
termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene
consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della
scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la
sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere
trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la
certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la
possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini
della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
d) che, nei
casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore
svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della
parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare
attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata
partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo (I);
e) criteri
inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e
rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato,
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (II).
6. Fermo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento
garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di
mediazione, che il responsabile dell'organismo e' tenuto a custodire in
apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro
degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti
depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli
atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono
consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto
quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati
raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
(1) Lettera
aggiunta ad opera dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011,
n. 145.
(2) Lettera aggiunta
ad opera dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Art. 8
Obblighi degli
iscritti
1. L'organismo
iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le
vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini
dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo
dei mediatori.
2. Il
responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno
richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il
responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede
ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo
iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio
regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)
(I).
5. L'organismo
iscritto e' obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di
ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita' di mediazione
svolta.
(I) Comma
aggiunto ad opera dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
(II) comma
aggiunto ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Art. 9
Effetti dell’iscrizione
1. Il
provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine
attribuito nel registro.
2. A seguito
dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data
della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e' tenuto, negli atti, nella
corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione
del numero d'ordine.
4. A far data
dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni
organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli
predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10
Sospensione e
cancellazione dal registro
1. Se, dopo
l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita,
ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli
articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il
responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal
registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la
sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato
i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad
inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre
mesi successivi. (I)
2. Fermo quanto
previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli
organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un
biennio.
3. La
cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una
nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al
responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di
controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato
nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti,
di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica,
ai singoli organismi interessati.
(I) Comma modificato
ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Art. 11
Monitoraggio
1. Il Ministero
procede ogni sei mesi, anche attraverso i responsabili degli organismi e
congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di
mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al
monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli
organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla
mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di
tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di
esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del
decreto legislativo. (I)
2. Il Ministero
procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi
all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo.
3. I dati
raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della
determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.
(I) Comma modificato
ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Capo III
Servizio di
mediazione e prestazione del mediatore
Art. 12
Registro degli
affari di mediazione
1. Ciascun
organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di
mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati
identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato,
la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo
2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di
conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio
dalla data della loro conclusione.
Art. 13
Obblighi di
comunicazione al responsabile
1. Il giudice
che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento
di diniego.
Art. 14
Natura della
prestazione
1. Il mediatore
designato esegue personalmente la sua prestazione.
Articolo 14-bis
(Incompatibilita' e conflitti di interesse). (I)
1. Il mediatore
non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in
procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o
relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il
divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la
professione negli stessi locali.
2. Non puo'
assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una
delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la
professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa
all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura
civile.
3. Chi ha
svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con
una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del
procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitano negli stessi locali.
(I) Articolo
inserito ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Art.15
Divieti
inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere
diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano
presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera c).
Capo IV
Indennità
Art. 16
Criteri di
determinazione dell’indennità
1. L’indennità
comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese
di avvio, a valere sull’indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per
lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di
valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore,
oltre alle spese vive documentate che e' versato dall'istante al momento del
deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al
momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso
di mancato accordo. (VII)
3. Per le spese
di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A
allegata al presente decreto.
4. L’importo
massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come
determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere
aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare
importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere
aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della
mediazione (I);
c) deve essere
aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo;
d) nelle
materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo,
deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i
restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e
non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a
eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (II);
e) deve essere
ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti
gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del
presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la
mediazione, partecipa al procedimento (III).
5. Si
considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente
applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente
determinato.
6. Gli importi
dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore
della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile.
Qualora il
valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza
tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al
limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito
del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo
dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (IV).
9. Le spese di
mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione
in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo
può prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del
rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la
mediazione (V).
10. Le spese di
mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento
di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono
fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento
ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori
ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della
proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di
mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento.
12. Ai fini
della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico
centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli
organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno
stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi
fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al
presente articolo.
14. Gli importi
minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a
norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili (VI).
(I) Lettera
modificata ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(II) Lettera
sostituita ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145 e poi modificata ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
(III) Lettera
modificata ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(IV) Comma
sostituito ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(V) Comma
modificato ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(VI) Comma
aggiunto ad opera dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del D.M. 6 luglio 2011,
n. 145.
(VII) Comma
modificato ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
Capo V
Enti di
formazione e formatori
Art. 17
Elenco degli
enti di formazione
1. E' istituito
l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione
dei mediatori.
2. L’elenco è
tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia;
ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona
da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito
della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine
di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del
Ministero della giustizia (I).
3. L’elenco è
articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti
pubblici;
sezione A:
elenco dei formatori;
sezione B:
elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti
privati;
sezione A:
elenco dei formatori;
sezione B:
elenco dei responsabili scientifici;
sezione C:
elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il
responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione
dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di
rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui
al presente decreto.
6. Gli elenchi
dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle
altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
(I) Comma
modificato ad opera dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del D.M. 6
luglio 2011, n. 145.
Art. 18
Criteri per l’iscrizione
nell'elenco
1. Nell'elenco
sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il
responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità
finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività
di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della
dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un
capitale non inferiore a 10.000,00 euro; (I)
b) i requisiti
di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la
trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente
costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria
autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero
dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione
presso il richiedente;
e) la sede
dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche
per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la
previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non
inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di
trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai
discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro
ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e
pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale,
comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione,
metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice,
efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e
dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita' del mediatore;
g) la
previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo,
di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi
teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai
discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di
aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l'esistenza,
la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento
formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro
pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
i)
l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di
chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del
percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile
verifica altresì:
a) i requisiti
di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla
formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato
almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di
aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o
conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto
attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti
pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali
o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i
medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso,
da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4,
comma 3, lettera c).
(I) Lettera
modificata ad opera del D.M. 4 agosto 2014, n. 139.
NOTA
D.M. 4 agosto 2014, n. 139 (in vigore dal 24 settembre 2014).
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie
1. Gli organismi di mediazione che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i
requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la
cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei
requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non ne sono gia' in possesso.
Art. 19
Procedimento d’iscrizione
e vigilanza
1. Al
procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6,
8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Capo VI
Disciplina
transitoria ed entrata in vigore
Art. 20
Disciplina
transitoria
1. Si
considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel
registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.
222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto
all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a
tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle
richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale
ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta (I).
2. I mediatori
abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1
devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio
della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti
procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica,
in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche
parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al
periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di mediazione.
Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno
immediata comunicazione al responsabile (II).
3. Si
considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi
di formazione, gia' accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal
comma 4, il responsabile , dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al
periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti
previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o
modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende
confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta (III).
4. I formatori
abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono
acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi
formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente,
possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto
aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al
responsabile (IV).
(I) Comma
modificato ad opera dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(II) Comma
modificato ad opera dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(III) Comma
modificato ad opera dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
(IV) Comma
modificato ad opera dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
Art. 21
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
All. 1
Tabella A
(articolo 16,
comma 4)
Valore della
lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro
1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a
Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a
Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001
a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001
a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001
a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001
a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001
a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro
2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro
5.000.000: Euro 9.200.
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non
riveste carattere di ufficialità.