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Tribunale di Bologna,
15
aprile 2024
Posto
che non
è preclusa al giudice che ne sia richiesto la possibilità di
fissare
un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso
cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore
a
quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla
trattazione della causa, allo scopo di sentire
le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione
dell'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto
e decidere su di essa, detta udienza ben
può consentire anche
il confronto
diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla
mediazione obbligatoria.
L’art.171-bis c.p.c. non
esclude infatti
che
il giudice possa
sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di
procedibilità,
anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed
in particolare all’immediato invio in mediazione: esso
non
stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione
relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né
si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il
principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o
comunque i difensori, in
una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima
ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative
(come prevede il secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis,
c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni
preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere
particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la
mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in
quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per
caso, possono concordare circa l’opportunità di un immediato invio
in mediazione (con fissazione dell’udienza di trattazione in data
successiva allo scadere del termine previsto dall’art. 6, d.lgs.
28/2010
e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all’art.
171-ter c.p.c.) (I)
(II).
(I)
Si veda il d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II)
In argomento
Trib. Bologna, 8 marzo 2024.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 32/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale
di Bologna
15.4.2024
decreto
ex art. 171-bis c.p.c.
Omissis
La
richiesta della convenuta può essere accolta: ne consegue la
fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella indicata
nell'atto di citazione (o determinata, come nel caso di specie, ex
artt. 168-bis, comma 4 c.p.c. e 82, comma 1, disp. att. c.p.c.) o a
quella differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (sui
termini a ritroso per la costituzione del convenuto, con riferimento
alla previgente disciplina, v. le ordinanze n. 461/1997, n. 164/1998,
n. 134/2009 e n. 174/2013 della Corte costituzionale); tale udienza
consentirà inoltre alle parti, tramite i loro difensori, di prendere
posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria,
rilevabile d'ufficio e che sin d'ora di segnala (l'art. 171-bis
c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i
difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in
relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in
particolare all'immediato invio in mediazione), nonché di discutere
davanti al giudice della chiamata del terzo ad opera dell'attrice
opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di
essere autorizzata dal giudice (sul tema, da ultimo, v. Cass., sez.
III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503);
-
con specifico riferimento alla discussione anticipata sull'istanza ex
art. 648 c.p.c., a tale risultato, pur in assenza di una espressa
previsione, si perviene in via di interpretazione sulla base di una
serie di passaggi argomentativi:
a)
le norme generali sull'introduzione della causa, come modificate dal
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, vanno coordinate con le speciali
disposizioni relative al giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, rimaste inalterate, e con la nuova disciplina della
mediazione obbligatoria, anch'essa frutto della riforma Cartabia, con
riguardo all'ipotesi di domanda di condanna proposta con ricorso per
decreto ingiuntivo (v. ora gli artt. 5,5-bis, 6, d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28 nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis);
b)
la riforma Cartabia non ha toccato l'art. 648 c.p.c., il cui primo
comma, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati (a norma
dell'art. 643, u.c., c.p.c.) dopo il 22 giugno 2013 (art. 78, comma
1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013,
n. 98), disponeva, e tuttora dispone, che il giudice può concedere
la provvisoria esecuzione "provvedendo alla prima udienza",
ma nel contesto in cui era intervenuta la novella del 2013 la prima
udienza precedeva il maturare delle preclusioni assertive ed
istruttorie: il silenzio del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque,
non ostacola di per sé una lettura volta a ritenere possibile la
fissazione di una apposita udienza, la "prima" in ordine
cronologico e anteriore al maturare delle preclusioni, nella quale
discutere dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (come
certamente è consentito fare quando sia chiesta la sospensione ex
art. 649 c.p.c.);
c)
la novella del 2013, mirante ad introdurre "misure per la tutela
del credito", aveva altresì previsto uno speciale e più rigido
meccanismo di "anticipazione" della "udienza per la
comparizione delle parti" (il raffronto va fatto con l'art.
163-bis, u.c., c.p.c., ora modificato) proprio al fine di ridurre i
tempi per la decisione sulla provvisoria esecuzione: infatti, il
secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. è stato aggiunto
dall'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in
l. 9 agosto 2013, n. 98. Tale meccanismo, che richiama il terzo comma
dell'art. 163-bis, c.p.c. (articolo oggi in realtà composto da soli
due commi, l'ultimo dei quali mal congegnato e meritevole di una
correzione anche nel secondo periodo, laddove mantiene la previsione,
ormai incompatibile col nuovo rito e col deposito delle memorie
integrative, secondo cui il decreto di anticipazione deve essere
comunicato all'attore "almeno cinque giorni liberi prima
dell'udienza [per la comparizione delle parti, n.d.r.] fissata dal
presidente") e che impone di fissare la prima udienza a "non
oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire"
(previsione oggi inattuabile, se l'udienza da anticipare è quella
regolata dal nuovo art. 183 c.p.c., perché interferisce coi termini
fissati dall'art. 171-ter c.p.c.), è rimasto formalmente immutato
nonostante l'allungamento da novanta a centoventi giorni del termine
minimo a comparire (v. il nuovo art. 163-bis, comma 1, c.p.c.) e la
radicale ristrutturazione della fase introduttiva, sì da essere oggi
di fatto inutilizzabile, ove l'"udienza per la comparizione
delle parti" da anticipare sia fatta coincidere – come sempre
è avvenuto ante riforma Cartabia - con quella regolata dall'art. 183
c.p.c. L'anticipazione dell'udienza di cui al secondo periodo del
comma 2 dell'art. 645 c.pc. è infatti incompatibile, nelle cause
soggette al nuovo rito, con la trattazione scritta regolata dall'art.
171-ter c.p.c. Ci si trova dunque di fronte ad una disposizione priva
di senso, una sorta di relitto, a meno di ritenere che per udienza
anticipata ai sensi dell'art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c.,
debba oggi intendersi quella che viene fissata dal giudice, ai fini
della sola decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in una
data successiva, ovviamente, alla effettiva costituzione del
convenuto opposto (il difettoso coordinamento tra i nuovi artt. 163,
comma 3, n.7, 163-bis, 166,171-bis, 171-ter, 183 c.p.c. e
l'inalterato secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. non
lascia spazio che ad un'interpretazione c.d. ortopedica) ma anteriore
a quella dell'udienza di trattazione regolata dall'art. 183 c.p.c.
Resta il fatto che il legislatore aveva avvertito l'esigenza di
ridurre i tempi tra la notifica del decreto ingiuntivo (non munito
della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.) e la discussione
sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e che quell'esigenza non può dirsi
venuta meno;
d)
tornando all'art. 648, comma 1, c.p.c., con l'inserimento dell'inciso
"provvedendo alla prima udienza" il legislatore del 2013
aveva inteso confermare la possibilità, e di regola la doverosità,
salva diversa valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, nel
caso di tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo alla prima
udienza), di una pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. sin dal
primo contatto tra parti e giudice ("generalmente in limine
litis", osservava già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65) e
dunque anche prima del maturare delle preclusioni assertive e
istruttorie. In tal senso, peraltro, era orientata, con il conforto
della dottrina, la prevalente giurisprudenza nella fase iniziale di
applicazione della riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990, n.
353 e successive modificazioni, quando ancora si distingueva tra
udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e prima
udienza di trattazione, regolata dall'art. 183 c.p.c. (fra le tante,
v. Trib. Milano, ord. 20 luglio 1995, in Foro it., 1995, I, 1994, in
Giur. It., 1996, I, 2, 196; Pret. Monza, ord. 29 settembre 1995, in
Foro it., 1995, I, 3298; Trib. Firenze, 13 ottobre 1995, in Foro it.,
1996, I, 1074; Trib. Bari, ord. 20 maggio 1996, in Giust. it., 1997,
I, 2, 104; Trib. Reggio Emilia, ord. 25 settembre 1996, in Giur. it.,
1997, I, 2, 738; Pret. Verona, ord. 7 marzo 1997, in Giur. merito,
1997, 695), mentre Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, aveva osservato
che
"[a]i
(soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria
esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod.
proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente
complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice è attribuita,
in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalità
[…]). D'altronde, la presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
e la decisione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza erano
sempre state ritenute ammissibili anche nel regime anteriore alla
c.d. miniriforma del 1990 e dunque nel quadro di un sistema di
preclusioni del tutto elastico. Dunque, già nel vigore di una
disciplina (quella ora superata dalla riforma Cartabia) che collegava
le preclusioni assertive ed istruttorie ad un momento successivo alla
prima udienza di trattazione e quando l'intervento legislativo del
2013 era ancora di lì da venire, l'art. 648 c.p.c. era inteso come
disposizione che "mira manifestamente ad indurre "l'opponente
– in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli
dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività
dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente
trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia
immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa,
l'onere della durata del processo di cognizione attraverso
l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del
pieno accertamento"" (così Corte cost., 20 luglio 2007, n.
306, 3.2, che riprende un passo di Corte cost., ord. 18 ottobre 2002,
n. 428, a sua volta in continuità con Corte cost., 8 marzo 1996 n.
65). In altri termini, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
pendenti al 28 febbraio 2023, compresi quelli instaurati con atto
notificato dopo quella data se il decreto era stato emesso o
richiesto prima (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 19 maggio
2023; Trib. Bologna, ord. 5 giugno 2023), si è applicata la regola
che consente al giudice, "provvedendo in prima udienza"
sull'istanza ex art. 648 c.p.c., di emettere una decisione allo stato
degli atti, quando thema decidendum e thema probandum non sono ancora
pienamente definiti;
e)
a ben vedere, quella regola, che consente di provvedere allo stato
degli atti "attraverso un giudizio di mera prognosi" (Corte
cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2), non è venuta meno, poiché
non abrogata, né espressamente né per effetto di disposizioni
incompatibili, e non in contrasto con la (apparente) rigidità del
processo ordinario di cognizione dopo la riforma Cartabia;
f)
manca in particolare l'espressa previsione secondo cui l'ordinanza
sull'istanza ex art. 648 c.p.c. è pronunciata "all'esito
dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.", come invece stabilito
dall'art. 183-quater c.p.c. a proposito della nuova "ordinanza
di rigetto della domanda" (regola che gli interpreti ritengono
implicita nell'art. 183-ter c.p.c., atteso il riferimento alla prova
dei fatti). D'altronde, come già osservato, l'applicazione dell'art.
648 c.p.c. non presuppone il completo dispiegamento delle istanze
istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter
c.p.c.) ma consente l'adozione di un provvedimento allo stato degli
atti, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione", sulla base di un giudizio di mera prognosi;
g)
dunque, nel nuovo contesto normativo, immutati gli artt. 645 e 648
c.p.c. (alla pari dell'art. 649 c.p.c.), sempre attuali le ragioni
che nel 2013 avevano indotto il legislatore ad introdurre le già
evidenziate "misure per la tutela del credito"
(l'anticipazione della prima udienza, art. 645, comma 2, secondo
periodo, c.p.c.; l'esplicita previsione della decisione con ordinanza
non impugnabile "in prima udienza", art. 648, comma 1,
c.p.c.) e considerati gli "obiettivi di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1,
comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206) nonché i molteplici interventi
per dare attuazione alle misure P.N.R.R., deve ritenersi tuttora
possibile, così come lo era nei procedimenti pendenti alla data del
28 febbraio 2023, adottare allo stato degli atti, quando non sono
ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie,
un provvedimento che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto;
h)
pertanto, in mancanza di previsioni contrarie, non vi è motivo di
ritenere che la "prima udienza" nella quale il giudice
provvede sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. debba
necessariamente coincidere con quella regolata dall'art. 183 c.p.c.
(eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2,
c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai
sensi del comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno
della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il
compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative
previste dall'art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente
maturate; se così non fosse, si giungerebbe, paradossalmente e senza
una ragionevole motivazione, ad un risultato in contrasto con gli
obiettivi della riforma e con l'esigenza di conservare le "misure
a tutela del credito" ormai da lungo tempo operanti nel sistema
(cfr. ancora Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2);
i)
l'astratta possibilità per il convenuto opposto di chiedere un
sequestro conservativo nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
(evenienza molto rara) non appare ragione sufficiente a contrastare
l'interpretazione qui accolta, non essendovi oltretutto piena
equivalenza tra le due vie alternative, la cui scelta spetta alla
parte interessata in relazione alle circostanze del caso concreto,
poiché solo la concessione della provvisoria esecuzione consente
(almeno ove vi siano beni da aggredire) l'immediata soddisfazione del
credito;
l)
ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è
mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza
anteriore a quella di prima comparizione e trattazione "ai fini
di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni
concernenti la provvisoria esecuzione del decreto" (così Corte
cost., ord. 28 luglio 1998, n. 936; sulla complementarietà delle
norme di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., v. Corte cost., 8 marzo
1996, n. 65, par. 2.2; sulla natura interinale dell'ordinanza di
rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., v. Cass., sez. VI-2, 16
giugno 2014, n. 13596; Cass., sez. VI-3, ord. 13 novembre 2015),
benché non appaia configurabile la concessione della provvisoria
esecuzione con decreto inaudita altera parte (v. anche l'obiter
dictum contenuto in Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979, 5.2);
m)
i termini della questione non mutano per il solo fatto che la
controversia sia soggetta alla condizione di procedibilità della
mediazione obbligatoria: da un lato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c.
gli artt. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si
applicano fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il disposto
dell'art. 5-bis (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. cit., nel testo
applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023; in materia di locazione,
Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024); dall'altro, l'art. 5-bis, d.lgs.
cit., dispone unicamente che il giudice provvede sulle istanze di cui
agli artt. 648 e 649 c.p.c. "alla prima udienza" senza
escludere che tale possa essere una udienza fissata, anteriormente a
quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per la sola discussione sulla
concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per altro
verso, l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. non stabilisce che il giudice
debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di
procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe
giustificarsi quando invece si attua il principio del
contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i
difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti
stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie
integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma
dell'art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie
eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che
potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui
sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le
parti, caso per caso, possono concordare circa l'opportunità di un
immediato invio in mediazione (con fissazione dell'udienza di
trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto
dall'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e conseguente differimento
dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c.), perché, ad
esempio, ritengono tale percorso, non appesantito dal triplice
deposito di memorie che sovente conduce ad un irrigidimento delle
posizioni processuali, più favorevole al raggiungimento
dell'accordo. D'altronde, di regola il procedimento di mediazione
obbligatoria dovrebbe esperirsi "preliminarmente"
all'instaurazione del giudizio (art. 6, comma 1, d.lgs. cit) e, ove
la causa sia già pendente, come avviene nell'opposizione a decreto
ingiuntivo in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n.
28/2010, l'esercizio del potere di cui all'art. 175 c.p.c. dovrebbe
privilegiare le soluzioni concordemente proposte dalle parti al
duplice fine di evitare l'immediato compimento di (costose) attività
processuali che potrebbero rivelarsi inutili una volta trovato un
accordo amichevole, ad esempio, davanti al mediatore (sul
differimento della prima udienza congiuntamente chiesto dalle parti
in pendenza di serie trattative, Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024), e
di realizzare in concreto l'effetto deflattivo perseguito dal
legislatore e così risparmiare risorse giurisdizionali (Cass., sez.
un., 7 febbraio 2024, n. 3452, 3.3.2.3); ferme restando, in caso di
mancato accordo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle
armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del
giudizio col graduale maturare delle preclusioni nei termini
inizialmente differiti;
-
in conclusione, benché non espressamente contemplata, non è
preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di
direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di
fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso
cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore
a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e
alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra
gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis
c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori
sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o
parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza "che
opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo
cautelare" (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051;
Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11
agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par.
2.2. a proposito di "ordinanza […] emessa nel reale e pieno
contraddittorio delle parti", che "non ha natura decisoria,
siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e
costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del
creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto
prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel
bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità"),
esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648
c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023);
-
né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso
sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia
anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione,
vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che
siano "ontologicamente complete ed esaustive" (Corte cost.,
13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da "una particolare
esaustività dell'atto di opposizione" (Corte cost., ord. 18
ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n.
306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti
introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle
domande e delle difese vanno illustrati "in modo chiaro e
specifico"; vuoi perché è possibile adottare ai sensi
dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio
autorizzando l'opponente a depositare una sintetica memoria, secondo
modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore
complessità del caso da discutere;
-
va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648
c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti
(peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale
breve memoria;
-
nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto
diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla
mediazione obbligatoria e alla chiamata del terzo per cui l'attrice
opponente ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile
una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in
proposito;
-
avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un
differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della
prima udienza ex art. 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i
termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
PQM
Visti
gli artt. 175 e648 c.p.c., fissa per la discussione sull'istanza ex
art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative
alla mediazione e alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente,
l'udienza giovedì 9 maggio 2024 ore 11:00, con termine all'opponente
per eventuale breve memoria sino al 7 maggio 2024; visto l'art.
171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la
trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza omissis, data
rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter
c.p.c.; dispone pertanto il seguente calendario delle udienze:
omissis; visto l'art. 121 c.p.c., invita sin d'ora i difensori ad
attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei
documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio
numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e
chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e
chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021
(https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614)
da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo
rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già
esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e
di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli
di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi
e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed
agevole l'individuazione del thema probandum; si richiamano dunque il
Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. eart. 46 disp. att.
c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti
dopo il 1° settembre 2023; invita le parti ad una soluzione
amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di
accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio
della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i
difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via
informale (email) che mediante comunicazione depositata in via
telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione
di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la
declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.