DIRITTO D'AUTORE


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14 maggio 2026

20/26. Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

 

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026


In presenza di una clausola di mediazione (che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria), il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo va ritenuto non esigibile, in quanto improcedibile, qualora, prima della domanda proposta in via monitoria (quindi, del ricorso per per ottenere il decreto ingiuntivo), si sia omessa la c.d. “mediazione convenzionale” (risultando in tali ipotesi inapplicabile la disposizione di cui all’art. art. 5-bis, d.lgs. 28/2010, che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza) (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5-bis e 5-sexies, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione su clausola contrattuale e decreto ingiuntivo, in Diritto e Giustizia, 2026.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Alessandria

27.2.2026

decreto


Omissis

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo omissis


- ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti esigibile in quanto improcedibile per avere omesso la “mediazione convenzionale”, atteso che nel contratto … risulta la seguente clausola: …


- osservato che le clausole convenzionali di mediazione sono pure previste dall’art. 5 sexies D.Lgs
28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia. La clausola di mediazione obbligatoria, validamente
sottoscritta e specificamente approvata è dunque sussumibile nella previsione dell’art. 5 sexies, il
quale non richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma solamente i
commi 2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.

In una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano 4 agosto 2025 n. 6386 si affronta l’ipotesi
se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di
mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in
presenza di procedimento monitorio. Ne consegue che risulta inapplicabile la disposizione citata,
che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza e l’inadempimento di tale
obbligo preliminare comporta la improcedibilità dell’azione legale, anche se proposta per ottenere
un decreto ingiuntivo.
La natura della mediazione convenzionale, in quanto frutto della volontà delle parti è ben diversa
dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Tale recente sentenza del Tribunale di Milano si innesta in un quadro interpretativo tendente alla
massima valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle
controversie. Il Tribunale rileva, infatti, preliminarmente, come le parti abbiano convenuto
l’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale (come appunto nella
fattispecie in esame, seppure in via monitoria) con la quale si sono obbligate reciprocamente –
all’insorgere di qualsivoglia controversia che riguardi la validità, l’efficacia, l’esecuzione, la
risoluzione e l’interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire
in giudizio, presso un organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l’intendimento di
ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. Con riferimento all’introdotto
ricorso in via monitoria, il Giudice meneghino ben rileva come “a norma dell’art. 5, comma 6 lett.
a) del menzionato decreto non sussiste l’obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di
opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma
nell’ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione”, in quanto il predetto “intento
di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (…) verrebbe invece vanificato dalla
subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria
esecuzione”. Con conseguente improcedibilità dell’azione monitoria per il mancato esperimento
della procedura di mediazione prevista contrattualmente.
Il Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. Tribunale
di Milano 7 febbraio 2022 n. 1008) – nel nostro caso ancora più pertinente in quanto il contratto è
stato firmato in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - secondo cui “la
clausola contrattuale che prevede l’obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione
prima di adire l’autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando
l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile
come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non
costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art.
24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a
subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al
principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da
produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne
subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento
dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità
dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha
predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale
della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010,
rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede
l’attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta
delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione
delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all’art.
1372 c.c”.
Tra i precedenti più recenti, va ricordato il Tribunale di Ravenna 22 giugno 2023 n. 431,
menzionata nella pronuncia prima citata, secondo cui “si tratta di una clausola contrattuale di
mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell’esercizio
dell’azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex
adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
E ancora, il Tribunale di Parma 30 maggio 2024 n. 286, in cui si afferma – nell’ambito di
fattispecie del tutto analoga – come risulti evidente “il comune favore verso la modalità di soluzione
stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto (…) e la sola residuale possibilità di
adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della
vicenda”. Ed infine, il Tribunale di Ancona14 gennaio 2025 n. 33, il quale sottolinea che la
“mediazione prevista contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole della
lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria. Questo implica che il tentativo di conciliazione
debba precedere qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il riferimento
normativo principale è l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle
clausole di mediazione e ne impone il rispetto, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale”. La
mediazione da clausola contrattuale non rappresenta quindi una mera formalità ma una condizione
effettiva e vincolante. Va quindi rispettata la volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., anche
in via monitoria.

Per tali motivi, visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 aprile 2026

16/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

 

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di mediazione demandata dal giudice, e quindi di controversia esclusa dalle materie obbligatorie, il relativo onere grava pur sempre sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nella domanda di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il debitore (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Pisa

14.1.2026

sentenza


Omissis

Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione in quanto ---
(attore sostanziale) non avrebbe intrapreso, in quanto parte interessata, alcuna iniziativa
volta ad avviare il procedimento di mediazione, come disposto con provvedimento del
25.02.2025.
L’eccezione appare fondata.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, ritenuto fosse necessario – oltre che
opportuno – ha disposto che le parti avviassero il procedimento di mediazione presso gli
organi di mediazione preposti. La domanda creditoria, infatti, ha a oggetto un’opposizione
a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di fornitura – come qualificato da palla parte
opposta in sede di ricorso monitorio - e, di conseguenza, è soggetta, successivamente alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, alla
condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 e c.6 del d.lgs. 28/2010.
In particolare, si ritiene che il contratto di fornitura, mancando di una sua espressa
disciplina codicistica e normativa, possa e debba essere normativamente ricondotto alla
disciplina della somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ragione per cui l’esperimento
della mediazione è obbligatoria.
Parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto tentativo di mediazione ed il mancato
esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5 c.2 del d.lgs. 28/2010,
comporta l’improcedibilità della domanda.
In punto di onere dell’avvio della procedura, a dirimere un contrasto giurisprudenziale, è
intervenuta la riforma c.d. Cartabia, con cui è stato inserito nel d.lgs. 28 del 2010 l’art. 5bis
– Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo cui “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza,
se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”
Pertanto, considerato che parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto esperimento
della mediazione, ritenuto pertanto che la condizione di procedibilità non sia stata
soddisfatta, si deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto
ingiuntivo opposto.
Si osserva – ad abbundantiam – che anche laddove si volesse considerare la mediazione
delegata dal giudice, e quindi esclusa dalle materie obbligatorie, l’onere sarebbe comunque
stato gravante sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali
formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede
di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni
della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a
dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il
debitore; inoltre la legge prevede che sia il soggetto che intende agire in giudizio a dover
attivare la mediazione, posizione questa che nel ricorso per decreto ingiuntivo è rivestita
dal creditore. In ultimo l’effetto favorevole della domanda di mediazione, che consiste
nella interruzione della prescrizione, si produce in favore del creditore, ragione per cui
non appare coerente porre tale onere a carico del debitore.
A nulla rileva la circostanza per cui la parte opposta non abbia avviato la procedura per
ragioni economiche.
La soccombenza, della parte opposta implica la sua condanna alle spese di lite, liquidate,
sulla base del D.M. 55/2014 in base al valore della causa e secondo lo scaglione minimo
per tutte le fasi di giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa ---, disattesa ogni
contraria istanza
Dichiara improcedibile la domanda creditoria azionata da --- per l’effetto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 915 del 2025 emesso dal Tribunale di Pisa;
Condanna --- al pagamento delle spese di lite a favore di ---
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese generali, da
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Pisa, 14.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 aprile 2026

15/26. Decreto ingiuntivo, termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, mancato rispetto, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026)

 

=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026


Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (fattispecie in tema di mediazione obbligatoria), lo scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di improcedibilità sono tassative; ne consegue che – prevedendo il d.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può essere dichiarata l’improcedibilità. Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica, atteso che ciò che è necessario per l’avverarsi della condizione di procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione. La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella specie, poi, non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di mediazione (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Si vedano in argomento Corte d’appello di Firenze n. 65/2020, Corte d’appello di Milano, 4 luglio 2019, Tribunale di Roma n. 4883/2019, nonché Cass. Civ. n. 32454/2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Grosseto

22.1.2026

sentenza


Omissis

Com’è noto, l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede che: “Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128- bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su
iniziativa del Controparte_2 il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Tale disposizione, per quel che rileva che nel caso in esame, non si applica nei
procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
La presente controversia, attendendo ad un contratto bancario (conto corrente), rientra tra
quelle per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede – quale condizione di
procedibilità della domanda – il previo esperimento della procedura di mediazione.
L’onere di attivazione della procedura di mediazione grava su parte opposta, con la
conseguenza che in caso di mancato espletamento della procedura di mediazione, occorre
dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione e revocare il decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
Un. n. 19596/2020; Corte Appello Napoli n. 4133/2023).
Ed infatti, l’art. 5 bis del suddetto decreto stabilisce che: “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel
procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla
parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza
provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se
formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e
provvede sulle spese”.
Ciò posto, preliminarmente, si tratta di comprendere quali sono le conseguenze in ordine
al mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia
sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010.
Nel caso di specie, invero, risulta dagli atti di causa che il termine di quindici giorni per
l’istaurazione della mediazione obbligatoria è stato assegnato con ordinanza del
28.06.2023, comunicata alle parti in pari data, e che il primo incontro si è tenuto il giorno
01.02.2024.
Tale incontro si concludeva con esito negativo, stante la mancata comparizione degli
opponenti, previamente comunicata con pec del 16.01.2024, motivata dalla tardiva
instaurazione della procedura.
Ebbene, nella suddetta ordinanza il giudice aveva disposto il rinvio all’udienza del
10.01.2024, poi differita d’ufficio al 06.03.2024, con provvedimento del 09.01.2024,
comunicato alle parti in pari data.
Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione, lo
scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha
natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li
qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di
improcedibilità sono tassative, con la conseguenza che – prevedendo l’art. 5, comma 1
bis, D.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata
attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può
essere dichiarata l’improcedibilità (cfr., ex multis, Corte d’appello di Firenze, n. 65/2020;
Corte d’appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019; Tribunale di Roma, n. 4883/2019).
Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il
termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella
presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo
esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica fissata ex art. 5, comma 1 bis,
D.lgs. n. 28/2010, atteso che ciò che necessario per l’avverarsi della condizione di
procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione (cfr. Corte di
appello di Firenze, n. 65/2020 cit.; Corte di appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019 cit.).
La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni
fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la
mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la
prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. n. 32454/2024).
In applicazione di tali principi, poiché parte opposta – gravata dall’onere di attivazione
della procedura di mediazione – oltre a non aver adeguatamente dimostrato quando ha
inoltrato l’istanza e non potendosi tener conto della produzione documentale fatta in data
12.01.2026, in quanto tardiva -, ha depositato il verbale dell’incontro tenutosi in data
01.02.2024, ben oltre la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice per il 10.01.2024,
dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con revoca
dello stesso.
Non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza prevista per il
10.01.2024 al 06.03.2024, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima,
ossia il 09.01.2024, e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di
mediazione.
Ed infatti, la mediazione doveva infruttuosamente concludersi prima dell'udienza fissata
per la prosecuzione del giudizio, ossia prima del 10.01.2024 (Cass. Civ. n. 32454/2024
cit.).
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
L’assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale in merito alla natura del termine
ex art. 5 comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di
lite ex art. 92 c.p.c., ponendo la restante parte in capo a parte opposta.
Queste ultime si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come
modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di
diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi
effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria), del pregio dell’opera e dei vantaggi
conseguiti.

PQM

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
a) dichiara l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5, comma 1 bis
D.lgs. n. 28/2010 e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
a) compensa per un 1/3 le spese di lite e pone la restante parte in capo all’opposta che si
liquida complessivamente in € 3.873,33 per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 febbraio 2026

8/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026)

 

=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe sulla parte opposta, con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto, va affermato che a conclusioni diverse non può pervenirsi nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (I).


(I) Si veda l’art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Viterbo

6.12.2025

sentenza


Omissis

La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione.

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all' individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 nei seguenti termini: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, nel caso specifico, incombeva sulla opposta B..

A conclusioni diverse dall' improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto

opposto - neppure si può pervenire nell' ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. P.).

L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte.

La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio - come sopra delineata - osta, nell' ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per la B.), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita.

Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio

nell' ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava - dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l' improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.

La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi

dell' art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente C.M. nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, innanzitutto via pec all' indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. ---, procuratore costituito della creditrice opposta B. in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023).

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l' improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.


PQM


Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto; revoca il decreto ingiuntivo ---; condanna parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 ottobre 2024

32/24. Mediazione obbligatoria: apposita prima udienza anticipata per sentire i difensori sul tema della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024)


=> Tribunale di Bologna, 15 aprile 2024


Posto che non è preclusa al giudice che ne sia richiesto la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa, allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e decidere su di essa, detta udienza ben può consentire anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria. L’art.171-bis c.p.c. non esclude infatti che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all’immediato invio in mediazione: esso non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l’opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell’udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall’art. 6, d.lgs. 28/2010 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all’art. 171-ter c.p.c.) (I) (II).


(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.


(II) In argomento Trib. Bologna, 8 marzo 2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Bologna

15.4.2024

decreto ex art. 171-bis c.p.c.


Omissis


La richiesta della convenuta può essere accolta: ne consegue la fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione (o determinata, come nel caso di specie, ex artt. 168-bis, comma 4 c.p.c. e 82, comma 1, disp. att. c.p.c.) o a quella differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (sui termini a ritroso per la costituzione del convenuto, con riferimento alla previgente disciplina, v. le ordinanze n. 461/1997, n. 164/1998, n. 134/2009 e n. 174/2013 della Corte costituzionale); tale udienza consentirà inoltre alle parti, tramite i loro difensori, di prendere posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevabile d'ufficio e che sin d'ora di segnala (l'art. 171-bis c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all'immediato invio in mediazione), nonché di discutere davanti al giudice della chiamata del terzo ad opera dell'attrice opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di essere autorizzata dal giudice (sul tema, da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503);

- con specifico riferimento alla discussione anticipata sull'istanza ex art. 648 c.p.c., a tale risultato, pur in assenza di una espressa previsione, si perviene in via di interpretazione sulla base di una serie di passaggi argomentativi:

a) le norme generali sull'introduzione della causa, come modificate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, vanno coordinate con le speciali disposizioni relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimaste inalterate, e con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, anch'essa frutto della riforma Cartabia, con riguardo all'ipotesi di domanda di condanna proposta con ricorso per decreto ingiuntivo (v. ora gli artt. 5,5-bis, 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis);

b) la riforma Cartabia non ha toccato l'art. 648 c.p.c., il cui primo comma, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati (a norma dell'art. 643, u.c., c.p.c.) dopo il 22 giugno 2013 (art. 78, comma 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), disponeva, e tuttora dispone, che il giudice può concedere la provvisoria esecuzione "provvedendo alla prima udienza", ma nel contesto in cui era intervenuta la novella del 2013 la prima udienza precedeva il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie: il silenzio del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque, non ostacola di per sé una lettura volta a ritenere possibile la fissazione di una apposita udienza, la "prima" in ordine cronologico e anteriore al maturare delle preclusioni, nella quale discutere dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (come certamente è consentito fare quando sia chiesta la sospensione ex art. 649 c.p.c.);

c) la novella del 2013, mirante ad introdurre "misure per la tutela del credito", aveva altresì previsto uno speciale e più rigido meccanismo di "anticipazione" della "udienza per la comparizione delle parti" (il raffronto va fatto con l'art. 163-bis, u.c., c.p.c., ora modificato) proprio al fine di ridurre i tempi per la decisione sulla provvisoria esecuzione: infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. è stato aggiunto dall'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. Tale meccanismo, che richiama il terzo comma dell'art. 163-bis, c.p.c. (articolo oggi in realtà composto da soli due commi, l'ultimo dei quali mal congegnato e meritevole di una correzione anche nel secondo periodo, laddove mantiene la previsione, ormai incompatibile col nuovo rito e col deposito delle memorie integrative, secondo cui il decreto di anticipazione deve essere comunicato all'attore "almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza [per la comparizione delle parti, n.d.r.] fissata dal presidente") e che impone di fissare la prima udienza a "non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire" (previsione oggi inattuabile, se l'udienza da anticipare è quella regolata dal nuovo art. 183 c.p.c., perché interferisce coi termini fissati dall'art. 171-ter c.p.c.), è rimasto formalmente immutato nonostante l'allungamento da novanta a centoventi giorni del termine minimo a comparire (v. il nuovo art. 163-bis, comma 1, c.p.c.) e la radicale ristrutturazione della fase introduttiva, sì da essere oggi di fatto inutilizzabile, ove l'"udienza per la comparizione delle parti" da anticipare sia fatta coincidere – come sempre è avvenuto ante riforma Cartabia - con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. L'anticipazione dell'udienza di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.pc. è infatti incompatibile, nelle cause soggette al nuovo rito, con la trattazione scritta regolata dall'art. 171-ter c.p.c. Ci si trova dunque di fronte ad una disposizione priva di senso, una sorta di relitto, a meno di ritenere che per udienza anticipata ai sensi dell'art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c., debba oggi intendersi quella che viene fissata dal giudice, ai fini della sola decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in una data successiva, ovviamente, alla effettiva costituzione del convenuto opposto (il difettoso coordinamento tra i nuovi artt. 163, comma 3, n.7, 163-bis, 166,171-bis, 171-ter, 183 c.p.c. e l'inalterato secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. non lascia spazio che ad un'interpretazione c.d. ortopedica) ma anteriore a quella dell'udienza di trattazione regolata dall'art. 183 c.p.c. Resta il fatto che il legislatore aveva avvertito l'esigenza di ridurre i tempi tra la notifica del decreto ingiuntivo (non munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.) e la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e che quell'esigenza non può dirsi venuta meno;

d) tornando all'art. 648, comma 1, c.p.c., con l'inserimento dell'inciso "provvedendo alla prima udienza" il legislatore del 2013 aveva inteso confermare la possibilità, e di regola la doverosità, salva diversa valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, nel caso di tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo alla prima udienza), di una pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. sin dal primo contatto tra parti e giudice ("generalmente in limine litis", osservava già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65) e dunque anche prima del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In tal senso, peraltro, era orientata, con il conforto della dottrina, la prevalente giurisprudenza nella fase iniziale di applicazione della riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, quando ancora si distingueva tra udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e prima udienza di trattazione, regolata dall'art. 183 c.p.c. (fra le tante, v. Trib. Milano, ord. 20 luglio 1995, in Foro it., 1995, I, 1994, in Giur. It., 1996, I, 2, 196; Pret. Monza, ord. 29 settembre 1995, in Foro it., 1995, I, 3298; Trib. Firenze, 13 ottobre 1995, in Foro it., 1996, I, 1074; Trib. Bari, ord. 20 maggio 1996, in Giust. it., 1997, I, 2, 104; Trib. Reggio Emilia, ord. 25 settembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 738; Pret. Verona, ord. 7 marzo 1997, in Giur. merito, 1997, 695), mentre Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, aveva osservato che

"[a]i (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalità […]). D'altronde, la presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e la decisione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza erano sempre state ritenute ammissibili anche nel regime anteriore alla c.d. miniriforma del 1990 e dunque nel quadro di un sistema di preclusioni del tutto elastico. Dunque, già nel vigore di una disciplina (quella ora superata dalla riforma Cartabia) che collegava le preclusioni assertive ed istruttorie ad un momento successivo alla prima udienza di trattazione e quando l'intervento legislativo del 2013 era ancora di lì da venire, l'art. 648 c.p.c. era inteso come disposizione che "mira manifestamente ad indurre "l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento"" (così Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306, 3.2, che riprende un passo di Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, a sua volta in continuità con Corte cost., 8 marzo 1996 n. 65). In altri termini, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti al 28 febbraio 2023, compresi quelli instaurati con atto notificato dopo quella data se il decreto era stato emesso o richiesto prima (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 19 maggio 2023; Trib. Bologna, ord. 5 giugno 2023), si è applicata la regola che consente al giudice, "provvedendo in prima udienza" sull'istanza ex art. 648 c.p.c., di emettere una decisione allo stato degli atti, quando thema decidendum e thema probandum non sono ancora pienamente definiti;

e) a ben vedere, quella regola, che consente di provvedere allo stato degli atti "attraverso un giudizio di mera prognosi" (Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2), non è venuta meno, poiché non abrogata, né espressamente né per effetto di disposizioni incompatibili, e non in contrasto con la (apparente) rigidità del processo ordinario di cognizione dopo la riforma Cartabia;

f) manca in particolare l'espressa previsione secondo cui l'ordinanza sull'istanza ex art. 648 c.p.c. è pronunciata "all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.", come invece stabilito dall'art. 183-quater c.p.c. a proposito della nuova "ordinanza di rigetto della domanda" (regola che gli interpreti ritengono implicita nell'art. 183-ter c.p.c., atteso il riferimento alla prova dei fatti). D'altronde, come già osservato, l'applicazione dell'art. 648 c.p.c. non presuppone il completo dispiegamento delle istanze istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) ma consente l'adozione di un provvedimento allo stato degli atti, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione", sulla base di un giudizio di mera prognosi;

g) dunque, nel nuovo contesto normativo, immutati gli artt. 645 e 648 c.p.c. (alla pari dell'art. 649 c.p.c.), sempre attuali le ragioni che nel 2013 avevano indotto il legislatore ad introdurre le già evidenziate "misure per la tutela del credito" (l'anticipazione della prima udienza, art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c.; l'esplicita previsione della decisione con ordinanza non impugnabile "in prima udienza", art. 648, comma 1, c.p.c.) e considerati gli "obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206) nonché i molteplici interventi per dare attuazione alle misure P.N.R.R., deve ritenersi tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, adottare allo stato degli atti, quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, un provvedimento che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

h) pertanto, in mancanza di previsioni contrarie, non vi è motivo di ritenere che la "prima udienza" nella quale il giudice provvede sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. debba necessariamente coincidere con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. (eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai sensi del comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente maturate; se così non fosse, si giungerebbe, paradossalmente e senza una ragionevole motivazione, ad un risultato in contrasto con gli obiettivi della riforma e con l'esigenza di conservare le "misure a tutela del credito" ormai da lungo tempo operanti nel sistema (cfr. ancora Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2);

i) l'astratta possibilità per il convenuto opposto di chiedere un sequestro conservativo nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (evenienza molto rara) non appare ragione sufficiente a contrastare l'interpretazione qui accolta, non essendovi oltretutto piena equivalenza tra le due vie alternative, la cui scelta spetta alla parte interessata in relazione alle circostanze del caso concreto, poiché solo la concessione della provvisoria esecuzione consente (almeno ove vi siano beni da aggredire) l'immediata soddisfazione del credito;

l) ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione "ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto" (così Corte cost., ord. 28 luglio 1998, n. 936; sulla complementarietà delle norme di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., v. Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2; sulla natura interinale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., v. Cass., sez. VI-2, 16 giugno 2014, n. 13596; Cass., sez. VI-3, ord. 13 novembre 2015), benché non appaia configurabile la concessione della provvisoria esecuzione con decreto inaudita altera parte (v. anche l'obiter dictum contenuto in Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979, 5.2);

m) i termini della questione non mutano per il solo fatto che la controversia sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria: da un lato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. gli artt. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si applicano fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il disposto dell'art. 5-bis (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. cit., nel testo applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023; in materia di locazione, Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024); dall'altro, l'art. 5-bis, d.lgs. cit., dispone unicamente che il giudice provvede sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. "alla prima udienza" senza escludere che tale possa essere una udienza fissata, anteriormente a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per la sola discussione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per altro verso, l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l'opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell'udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c.), perché, ad esempio, ritengono tale percorso, non appesantito dal triplice deposito di memorie che sovente conduce ad un irrigidimento delle posizioni processuali, più favorevole al raggiungimento dell'accordo. D'altronde, di regola il procedimento di mediazione obbligatoria dovrebbe esperirsi "preliminarmente" all'instaurazione del giudizio (art. 6, comma 1, d.lgs. cit) e, ove la causa sia già pendente, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, l'esercizio del potere di cui all'art. 175 c.p.c. dovrebbe privilegiare le soluzioni concordemente proposte dalle parti al duplice fine di evitare l'immediato compimento di (costose) attività processuali che potrebbero rivelarsi inutili una volta trovato un accordo amichevole, ad esempio, davanti al mediatore (sul differimento della prima udienza congiuntamente chiesto dalle parti in pendenza di serie trattative, Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024), e di realizzare in concreto l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore e così risparmiare risorse giurisdizionali (Cass., sez. un., 7 febbraio 2024, n. 3452, 3.3.2.3); ferme restando, in caso di mancato accordo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio col graduale maturare delle preclusioni nei termini inizialmente differiti;

- in conclusione, benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza "che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare" (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di "ordinanza […] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti", che "non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità"), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023);

- né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano "ontologicamente complete ed esaustive" (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da "una particolare esaustività dell'atto di opposizione" (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati "in modo chiaro e specifico"; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;

- va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;

- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria e alla chiamata del terzo per cui l'attrice opponente ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in proposito;

- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza ex art. 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.


PQM


Visti gli artt. 175 e648 c.p.c., fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative alla mediazione e alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente, l'udienza giovedì 9 maggio 2024 ore 11:00, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 7 maggio 2024; visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza omissis, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.; dispone pertanto il seguente calendario delle udienze: omissis; visto l'art. 121 c.p.c., invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema probandum; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. eart. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023; invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 ottobre 2022

28/22. Opposizione a decreto ingiuntivo: decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione il giudice deve invitare la parte a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2022)


=> Corte di Cassazione, 11 aprile 2022 n. 11598

 

Nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).

 

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

 

(II) La pronuncia in commento rileva che nella specie in sentenza non viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2022

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Corte di Cassazione

Sezione II

Ordinanza n. 11598

11 aprile 2022

 

Omissis

 

Ritenuto che:

- il Tribunale di Bolzano, con sentenza omissis, ha confermato la decisione del Giudice di pace di Brunico, di cui alla pronuncia omissis, che aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, l'opposizione proposta da E. avverso il decreto notificato dal Condominio omissis con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 2.060,40 dovuto per oneri condominiali.

Il giudice del gravame ha rilevato che anche nel procedimento monitorio sussisteva l'onere di esperire il tentativo di mediazione una volta che il giudice si fosse pronunciato sulle istanze di concessione, o sospensione di provvisoria esecuzione. Ai fini della individuazione della parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, doveva farsi riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, per cui pur avendo il giudice di prime cure più volte rinviato la causa, pur senza invitare le parti alla proposizione del tentativo di mediazione obbligatorio, l'opponente era tuttavia rimasto inerte e in accoglimento dell'eccezione di parte opposta correttamente aveva dichiarato la improcedibilità della domanda. Ne' l'opponente-appellante aveva esperito tentativo di mediazione a seguito della sentenza di primo grado;

- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Bolzano, ricorre l'E., sulla base di un unico motivo;

- resiste con controricorso il Condominio intimato.

 

Atteso che:

- con l'unico motivo di ricorso l' E. deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis e comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la interpretazione, fornita dai Giudici di merito, della norma che disciplina la condizione di procedibilità del giudizio non sia conforme alla corretta applicazione del criterio ermeneutico delle leggi, in quanto sarebbe spettato al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, comma 1, la fissazione di una successiva udienza con invito ad introdurre la mediazione.

 

La censura è fondata e con essa il ricorso.

Recente arresto di questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 19596 del 2020) ha affermato il principio secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Le Sezioni Unite sono pervenute a siffatte conclusioni valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5 comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni - che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c., con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.

Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per inosservanza della condizione di procedibilità - con la conseguenza della definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo - ed invece farla gravare sull'opposto - con la conseguenza della mera revoca del decreto ingiuntivo che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto - a favore di quest'ultima soluzione.

Il Collegio al riguardo rileva che nella specie in sentenza non viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione, dovendo risulta, comunque chiara l'intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010.

Infatti nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (v. in motivazione Cass. n. 19614 del 2021). Di siffatta attività non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, che provvederà agli accertamenti sopra indicati.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di cassazione.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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