DIRITTO D'AUTORE


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29 gennaio 2018

5/18. ADR, RASSEGNA EDITORIALE: mediazione civile – familiare – tributaria – condominiale; negoziazione assistita (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2018)

Selezione dei più recenti Volumi digitali editi in Italia in tema di ADR, 
con link diretto alla libreria on-line per eventuali approfondimenti e acquisti



MEDIAZIONE CIVILE







O. ARIANNA, A. BOSSI, L. TANTALO, C. MARUCCI, M. N. IANNACCONE, M. LA TANZA, S. LATTUILLE, A. MARSAGLIA, A. BUTI, M. MARINARO, M. S. CARABELLESE, G. MARZOCCHI, D. FURCI, M. MORICONI, P. FREDIANI, L. ANSALDI, C. COLOMBO, A. SANTI, M. DI ROCCO, TECNICHE DI MEDIAZIONE 5 - LA GESTIONE DELLE PROCEDURE, IISole24Ore, 2016 (dicembre)



MEDIAZIONE FAMILIARE





MEDIAZIONE TRIBUTARIA

STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO CMNP, GUIDA ALL'ACCERTAMENTO 5 - CARTELLE DI PAGAMENTO E ISTITUTI DEFLATTIVI, IlSole24Ore, 2017 (dicembre)

C. ADDUCI, M. VILLA, C. CASCONE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2 - IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE, IlSole24Ore, 2017 (giugno)




MEDIAZIONE CONDOMINIALE




NEGOZIAZIONE ASSISTITA




P. FORSYTH, NEGOZIAZIONE, Giunti O.S., 2017 (marzo)

U. MERLONE, NEGOZIARE IN MODO EFFICACE, Il Mulino, 2015 (settembre)


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2018

27 marzo 2013

30/13. Questione di legittimità costituzionale della mediazione tributaria (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2013)


=> Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, n. 18 del 2013

Si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

La disciplina in questione, introdotta dal DL n. 98 del 6.7.2011 che è stato convertito con legge n. 111 del 15.7.2011, prevede in sostanza che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo e che tale reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (1).

La Commissione precisa al riguardo che l’istituto del reclamo e della mediazione, in materia tributaria, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24 e 25 della Carta, avendo il Legislatore usato l’istituto della mediazione in modo erroneo ed illogico.

Difatti:
  • l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti;
  • la mediazione obbligatoria, in materia civile, è già stata dichiarata incostituzionale, anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012;
  • sussiste un’incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione e l’immediata esecuzione dell'avviso di accertamento (“il contribuente non può effettuare un tempestivo ricorso, che si concretizza non solo con la presentazione dello stesso all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Commissione Tributaria, perché deve aspettare l'esito del suo reclamo o della mediazione ma nel frattempo deve pagare perché l'avviso di accertamento è esecutivo. Ed il contribuente non può avvalersi nemmeno dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 DLgs. 546/92 perché non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione, ricorso che comunque sarebbe dichiarato inammissibile perché non preceduto dall'iter previsto dalla norma impugnata”);
  • sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. laddove si prevede che l’ istituto del ricorso e della mediazione si applicano solo ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri tributi provenienti da altri Enti impositori.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2013


Commissione Tributaria Provinciale di Perugia
Sezione II
7 febbraio 2013, n. 18
Ordinanza

Con ricorso in data 5.7.2012, --- proponeva opposizione alla cartella esattoriale dell'importo di € 16.531,06 rilevando il mancato riconoscimento del credito IVA nonché alcuni errori formali concernenti il medesimo atto.

Si costituiva l'Amministrazione finanziaria rilevando come il ricorrente non avesse preliminarmente adito l'istituto della mediazione come previsto dall'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 e quindi chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Nel merito chiedeva rigettarsi le proposte eccezioni.

Osserva questa Commissione che preliminarmente deve esaminarsi la questione di inammissibilità del ricorso come eccepito dall'Agenzia delle Entrate.

Sul punto ritiene questa Corte che sussistono seri dubbi di costituzionalità della norma citata dalla Amministrazione Finanziaria, che avrebbe riflessi immediati sull'esito del ricorso in esame.

Invero deve osservarsi che l'istituto del reclamo e della mediazione, in materia tributaria, è stato introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 che è stato convertito con legge n. 111 del 15.7.2011 ed esso, a giudizio di questa Commissione, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24 e 25 della Carta.

Esaminando tale istituto si rileva che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo e che tale reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Orbene appare evidente che la proposizione di tale reclamo è obbligatorio ed impedisce al contribuente di adire immediatamente la giustizia tributaria ricevendone la eventuale tutela (il che come si vedrà in seguito avrà delle conseguenze notevoli per l'istante).

Tale reclamo viene esaminato da un organo dell'Amministrazione che seppur diverso ed autonomo rispetto a quello che ha emanato l'atto reclamabile è sempre parte organica della Amministrazione stessa. A tale organo è demandato di accettare o meno il reclamo e la eventuale richiesta di mediazione e di effettuare, a sua volta, una nuova proposta di mediazione.

Appare evidente come il Legislatore abbia usato l'istituto della mediazione in modo erroneo ed illogico.

Infatti il diritto dell'Unione europea, richiamato dalla sentenza della Corte delle Leggi con sentenza n. 272 del 2012, fermo il favor dimostrato verso detto istituto, disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008).

Talché deve evidenziarsi in primo luogo che l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti, in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo.

Inoltre non può non rilevarsi come tale mediazione, sia che richiesta dal contribuente, sia che proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia obbligatoria e come tale, in materia civile, già dichiarata incostituzionale, anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte della Carta con la citata sentenza.

Deve inoltre rilevarsi che la norma impugnata prevede che decorsi novanta giorni senza che sia notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e che i termini di cui all'art. 23 DLgs. 546/92 (costituzione in giudizio del ricorrente) decorrono dalla predetta data.

Talché deve dedursi che sino a quel momento il contribuente non può adire formalmente la giustizia tributaria con tutte le conseguenze che vedremo.

In effetti ai sensi dell'art. 23 co. 30 del DL 6.7.2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento. Più precisamente la norma appena citata prevede il pagamento, in caso di "tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio" degli importi stabiliti dall'art. 15 del DPR 29.9.1972 n. 602.

Orbene questa Commissione non può non rilevare la incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione e l'immediata esecuzione dell'avviso di accertamento. In sostanza il contribuente non può effettuare un tempestivo ricorso, che si concretizza non solo con la presentazione dello stesso all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Commissione Tributaria, perché deve aspettare l'esito del suo reclamo o della mediazione ma nel frattempo deve pagare perché l'avviso di accertamento è esecutivo.

Ed il contribuente non può avvalersi nemmeno dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 DLgs. 546/92 perché non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione, ricorso che comunque sarebbe dichiarato inammissibile perché non preceduto dall'iter previsto dalla norma impugnata.

Ancora si deve rilevare la incostituzionalità della citata norma per violazione dell'art. 3 della Carta laddove prevede che il citato istituto del ricorso e della mediazione si applicano solo ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri tributi provenienti da altri Enti impositori, talché i contribuenti obbligati al pagamento di questi ultimi si troverebbero ad avere maggiore tutela giuridica rispetto ai contribuenti cui pervengono atti dall'Amministrazione finanziaria che devono attenersi all'iter procedurale prevista dalla norma di cui si dubita della costituzionalità.
                       
Infine non può non rilevarsi come la limitazione dell'applicazione, sempre della citata norma, alle controversie che abbiano un valore non superiore alle ventimila euro appaia illogica laddove si ponga mente che medesimi contribuenti solo perché potrebbero essere debitori dello Stato per importi superiori trovino maggiore tutela giudiziaria, potendo adire immediatamente la giustizia tributaria ed avvalersi, eventualmente, dell'istituto della sospensione dell'atto impugnato.

P.Q.M.

La Commissione a scioglimento della riserva in data 29 gennaio 2013.

Visti gli artt. 134 Cost. e art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Cost. sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

22 marzo 2013

29/13. Primo Convengo nazionale “La mediazione civile e tributaria” (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2013)

1° convegno nazionale:
"La mediazione civile e tributaria"
come  strumento deflattivo del processo
TORINO, 29 APRILE 2013 
Sala del Senato - Palazzo Madama

Sala del Senato, Palazzo Madama, Torino
Fonte: www.arbimedia.eu


Agenda provvisoria dei lavori.

Sessione mattutina (ore 9,00/13)
Rivolta a: professionisti iscritti negli Albi, Ordini, Collegi; alle associazioni artigianali, commercianti e industriali.
Temi:
1) La mediazione come strumento alternativo e deflattivo del processo civile tributario (profili generali);
2) La mediazione tributaria e le problematiche della sua applicazione;
3) La clausola di mediazione conciliativa nei contrattifra privati, aziende e tra queste e la P.A.;
4) La mediazione civile: effetti processuali per la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione (art 5, comma 5, del D. Lgs. 28/10);
5) Conviene conciliarsi o avviare una causa? (spese e benefici a confronto);

Sessione pomeridiana (ore 14/18)
Rivolta a: cittadini, mediatori civili, organismi di mediazione, associazioni degli organismi di mediazione, rappresentanti P.A.
Temi:
1) La mediazione civile oggi;
2) La mediazione delegata dal giudice;
3) La mediazione civile nei rapporti tra Pubblica amministrazione e aziende;
4) Ambito di applicazione della clausola di mediazione;
5) La rappresentatività degli organismi di mediazione;
6) Il mediatore professionista: capacità negoziale, competenza e autorevolezza del mediatore

Tra i Relatori:
Dott. Vittorio Raeli (Consigliere della Corte dei Conti, Giudice tributario);
Dott. Mario Barbuto (Presidente della Corte d’Appello di Torino);
Dott. Raffaele Frasca (Consigliere della Corte di Cassazione, III e VI sezione civile);
Dott. Raffaele Ardia (Dott. commercialista, Revisore Uff. dei Conti, docente in materia tributaria);
Dott.ssa Giovanna Zippo (Capo Ufficio Legale Agenzia delle Entrate Direz. del Piemonte);
Avv. Patrizio Tumietto (Presidente Unione Naz. Camere Avvocati Tributaristi);
Avv. Maurizio Villani (Esperto in diritto tributario e penale tributario);
Avv. Mauro Gherner (Presidente Camera Avvocati Tributaristi Torino);
Prof. Avv. Ugo Patronigriffi (Facoltà di Giurisprudenza, Univ. degli Studi Aldo Moro, Bari);
Dott. Alfredo Maria Becchetti (Notaio in Roma);
Avv. Matteo Rossomando (Presidente AGAT – Ass. Giovani Avvocati di Torino);
Avv. Mattia Amadei (Consigliere Ordine Avvocati Mantova e Resp. Org, di mediazione Ord. Avv. Mantova);
Dott. Carlo Regis (Dottore Commercialista, mediatore civile, autore, docente)
Prof. Avv. Luigi Viola (Avvocato, Docente di Diritto processuale civile, Direttore scientifico della rivista “La Nuova Procedura Civile”);
Dott.ssa Monia Paita (Docente Università di Padova);
Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli (Amministratore IUM Academy School);
Dott. Giulio Spina (Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Dir. Proc. civ.; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile);
Prof. Avv. Domenico Dalfino (Facoltà di Giurisprudenza Università Aldo Moro Bari);
Dott. Luciano Panzani (Presidente del Tribunale di Torino);
Dott. Giuseppe Buffone (Giudice del Tribunale di Milano);
Dott. Franco Corsi (Coordinatore Ufficio Giudici di Pace di Torino);
Avv. Debora Ravenna(Foro di Milano, Coordinatrice “Gruppo di Mediazione” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano);
Dott. Paolo Ferraris (giurista);
Dott. Vittorio Raeli (Consigliere Corte dei Conti, Giudice tributario);
Prof. Avv. Michele Gorga (Università degli Studi dell’Aquila, docente di diritto amministrativo);
Prof. Avv. Mario Tocci (Docente di Diritto Sportivo, L.U.de.S. Lugano);
Dott. Vittorio Fusco (Presidente ANAPI – Ass. Naz. Amm. Immobili);
Avv. Alberto Marchisio (Avvocato del Foro di Torino e mediatore civile );
Prof.ssa Maria Martello (Giudice onorario);
Dott. Maurizio Lombardi (LCL srl soluzioni informatiche per gli organismi di mediazione);

Dott. Emanuele Pucci (Amministratore Teleskill Italia S.r.l. a s.u. – Interactive Learning Solutions).

Il dott. Giulio Spina sarà presente come relatore (sessione pomeridiana) con un intervento in tema di clausole di mediazione.

Tra gli sponsor:






Elenco delle Istituzioni che patrocinano e accreditano il Convegno: link al sito di Arbimedia. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2013

30 luglio 2012

105/12. Novità editoriale: “Nuova mediazione obbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario” (Osservatorio Mediazione Civile n. 105/2012)

Il volume – dal taglio pratico ed operativo – tratta le recenti novità sull’obbligatorietà della mediazione nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, condominio e reclamo tributario.

Disponibile in libreria ed on-line.







Indice dell’opera.

PRESENTAZIONE
CAPITOLO I
PROFILI GENERALI DELLA MEDIAZIONE
di L. Capacci

1. Nozioni introduttive ... » 11
2. Il quadro europeo ... » 14
3. La mediazione civile e commerciale nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ... » 16
3.1. La mediazione obbligatoria ... » 21
3.2. Il procedimento di mediazione ... » 23
4. I possibili esiti della mediazione ... » 25


CAPITOLO II
LA MEDIAZIONE IN R.C.A.
di L. Capacci

1. La nozione di illecito civile ... » 31
2. La struttura dell’illecito civile ... » 33
3. La responsabilità da circolazione stradale ... » 34
4. Il risarcimento del danno ... » 38
5. La mediazione nelle controversie per risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli natanti ... » 39
6. Criticità e peculiarità del procedimento di mediazione ... » 43
6.1. Linee guida Ania ... » 44
7. Un primo, provvisorio, bilancio ... » 45

CAPITOLO III
MEDIAZIONE E CONDOMINIO
di G. Spina
1. L’entrata in vigore della mediazione condominiale ... » 49
2. La questione di litispendenza e dell’improcedibilità della domanda ... » 49
2.1. L’orientamento della giurisprudenza ... » 52
3.2. La questione della pluralità di parti in lite e del litisconsorzio necessario ... » 55
3. La materia condominiale all’interno all’interno dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 ... » 56
4. L’ambito di applicazione dell’obbligatorietà della mediazione delle controversie in materia
di condominio ... » 57
4.1. I criteri interpretativi ... » 57
4.2. Le controversie in materia di condominio di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del
2010 ... » 58
5. Le parti nella mediazione e la legittimazione ad agire ... » 64


CAPITOLO IV
LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
di M. Benigni e P. Vannucci

1. Decorrenza, ambito applicativo e valore della mediazione tributaria ... » 71
2. L’istanza di mediazione ... » 76
3. Gli effetti della presentazione dell’istanza di mediazione ... » 81
4. L’accordo ed il perfezionamento della mediazione ... » 82
5. L’instaurazione del giudizio .... » 85
6. Linee guida per la gestione del contenzioso tributario per l’anno 2012 ... » 86

SCHEMI a cura di L. Capacci ... » 91
APPENDICE NORMATIVA ... » 95


Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Altalex Editore.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 105/2012





11 aprile 2012

69/12. Mediazione tributaria: i chiarimenti operativi della circolare n. 9/12 dell’Agenzia delle entrate (Osservatorio Mediazione Civile n. 69/2012)

Come noto, l’art. 39, comma 9 d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto nel d.lgs. n. 546 del 1992 l’art. 17-bis il quale disciplina gli istituti del reclamo e della mediazione (1).

Al riguardo sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la Circolare 19 marzo 2012 n. 9, con oggetto: “Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative”.

Il nuovo strumento del reclamo, si legge nella Circolare, è uno strumento deflativo del contenzioso, “con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.
E’ in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione”.

La ratio deflativa dell’istituto in parola dovrebbe peraltro rendere “difficilmente giustificabile l’instaurazione del contenzioso in presenza di istanze fondate e concretamente mediabili”.

La Circolare in parola specifica poi che “il procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio, peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni”.

Quanto alle parti in lite, la Circolare n. 9 /2012 specifica che “in ragione dello stretto nesso tra l’istanza di mediazione e il ricorso giurisdizionale, vi è perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza di cui all’articolo 17-bis”.
L’istanza di mediazione, inoltre, va presentata alla Direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto.
L’istanza, inoltre:
-          va notificata a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare;
-          nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (cfr. articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Questo l’indice della circolare.

PREMESSA
1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO
1.1 La tipologia di atto impugnato
1.1.1 Gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle entrate
1.1.2 Gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi
1.2 L’Agenzia delle entrate quale parte del giudizio
1.3 Il valore della controversia
1.3.1 La rettifica delle perdite
1.3.2 Le controversie di valore indeterminabile
1.4 I contributi previdenziali e assistenziali
1.5 L’entrata in vigore
2. L’ISTANZA DI MEDIAZIONE
2.1 La legittimazione a presentare l’istanza
2.2 Il litisconsorzio necessario
2.3 I coobbligati
2.4 Il contenuto dell’istanza
2.5 L’imposta di bollo e il contributo unificato
2.6 Gli atti e i documenti da allegare all’istanza
2.7 Le notificazioni
2.8 L’Ufficio dell’Agenzia a cui presentare l’istanza
2.9 I termini di presentazione
3. GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
3.1 Gli effetti sostanziali della presentazione dell’istanza
3.2 Gli effetti processuali della presentazione dell’istanza
4. LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
5. LA TRATTAZIONE DELL’ISTANZA
5.1 La struttura competente
5.2 L’esame preliminare dell’istanza
5.3 L’accoglimento dell’istanza
5.4 La valutazione della mediazione
5.4.1 L’incertezza della questione controversa
5.4.2 Il grado di sostenibilità della pretesa
5.4.3 Il principio di economicità dell’azione amministrativa
5.5 La limitazione della responsabilità
6. L’ACCORDO DI MEDIAZIONE
6.1 Il contraddittorio con il contribuente
6.2 La riduzione delle sanzioni in caso di mediazione
6.3 Le modalità di conclusione dell’accordo
6.4 La sottoscrizione della mediazione
7. IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE
7.1 Le modalità di versamento delle somme dovute
7.2 Gli effetti del perfezionamento della mediazione
8. IL DINIEGO ALL’ISTANZA
9. LA NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
10. L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
10.1 La costituzione in giudizio del contribuente
10.1.1 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione
10.1.2 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa
10.1.3 La costituzione in giudizio del contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione
10.2 La costituzione in giudizio dell’Ufficio
10.3 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio
ALLEGATO


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 69/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

2 aprile 2012

67/12. Mediazione tributaria; in vigore dal 1° aprile 2012 (Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2012)

Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. n. 546 del 1992.

All’interno di tale testo normativo, al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità  e  terzietà del corpo giudicante, l’art. 39, comma 9 d.l. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, manovra correttiva 2011) ha introdotto l’art. 17-bis il quale disciplina gli istituti del reclamo e della mediazione.

Al riguardo, in via generale, si osservi quanto segue.

A norma dell’art. 17-bis d.l. n. 98/11, per le controversie di valore non superiore a 20.000 € relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (comma 1), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da  quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili (comma 5).

La presentazione del reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto (che può contenere una motivata proposta di mediazione; comma 7) é condizione di ammissibilità del ricorso (inammissibilità che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; comma 2).  

Ciò considerato, si rileva come detto procedimento sia affidato ad un organismo interno all’Amministrazione stessa (che è parte della controversia).

Quanto al procedimento, il comma 8 dispone che l’organo destinatario del reclamo, se non  intende accoglierlo, né intende accogliere l'eventuale proposta di mediazione di cui al comma 7, formula d'ufficio una proposta di mediazione (i criteri a tal fine da seguire sono: l’incertezza delle questioni controverse, il grado  di  sostenibilità  della  pretesa  ed il principio di economicità dell’azione amministrativa).

A norma poi del seguente comma 9, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
 
A norma dell'art. 39, comma 11 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (così come convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), le disposizioni del nuovo art. 17-bis introdotte dall'art. 39, comma 9 del medesimo decreto legge, si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
La procedura descritta, per quanto visto, non pare sposarsi del tutto con la logica della mediazione, ispirata invece a procedure flessibili, maggiore centralità delle parti, definizione della controversie che guardi all’interezza dei reciproci rapporti tra le parti in lite ed affidata alla figura professionale del mediatore, chiamato ad aiutare le parti affinché esse stesse trovino una definizione della loro controversia.

Si ripropone di seguito il testo dell’art. 17-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2012

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993 n. 9 - Suppl. Ordinario n. 8)

Art. 17-bis
Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi  dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a  presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1  è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha  emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da  quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell'atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di  mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse, al  grado  di  sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi  novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente, i  predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In   caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio, una somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puç compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

NOTA: Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, comma 11, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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