DIRITTO D'AUTORE


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30 giugno 2020

33/20. Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)


La legge 25 giugno 2020, n. 70 di conversione in legge del c.d. decreto giustizia (d.l.  30 aprile 2020, n. 28), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29-6-2020) ha apportato alcune novità in tema di mediazione civile (riportate sotto in grassetto).

Nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria

Novella all’art. 3, d.l. 6/2020 conv., con mod., dalla l. 5 marzo 2020, n. 13.

…omissis…

6-bis. Il rispetto delle dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 -bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 -bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

MEDIAZIONE TELEMATICA

Novella all’art. 83, comma 20-bis, d.l. 18/2020 conv., con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

…omissis…

…gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

AVVISO. I testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020

24 maggio 2020

27/20. LUDOVICI, Contratti di locazione ai tempi del coronavirus tra eccessiva onerosità sopravvenuta, recesso e strumenti a.d.r. (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2020)

Contratti di locazione ai tempi del coronavirus 
tra eccessiva onerosità sopravvenuta, recesso e strumenti a.d.r.

di
Gianluca LUDOVICI

Estratto da Gianluca LUDOVICI
CORONAVIRUS E LOCAZIONI. Guida teorico-pratica sugli strumenti di tutela
Guida teorico-pratica con formule e modelli
(Diritto Avanzato, Milano, 2020)

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente URL:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 maggio 2020

26/20. Coronavirus e mediazione: suggerimenti del CNF agli Organismi di Mediazione forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020)

Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

NOTA. Si segnala:

Il Consiglio Nazionale Forense intende manifestare piena solidarietà al personale e ai mediatori degli Organismi Forensi e a tutti coloro, colleghe e colleghi, che operano utilizzando lo strumento della mediazione per la definizione delle controversie.
Le misure sinora adottate dal Governo mirano in via prioritaria alla tutela della salute delle persone, cosicché gli ordinari e consueti servizi al pubblico sono necessariamente limitati dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria.
In questo momento difficile per la società tutta, il ricorso alla definizione delle controversie in mediazione rappresenta un valido strumento per gli avvocati che possono proporre ai propri assistiti un metodo di soluzione dei conflitti rapido ed efficace, che garantisce la tutela dei diritti e favorisce il raggiungimento di accordi con efficacia esecutiva.
In considerazione di ciò, alla scadenza dell’11 maggio 2020, di cui all’art. 36 del d.l. 23/2020, quale termine ultimo del periodo di sospensione dei procedimenti di mediazione, consultati anche gli interlocutori specialisti della mediazione, si suggerisce agli Organismi Forensi di riprendere il servizio avendo cura di seguire, compatibilmente con la dotazione di mezzi e persone dell’ufficio, le seguenti indicazioni:
- lavoro del personale dipendente anche in modalità smart working, consentendo la gestione delle pratiche da remoto così come l'aggiornamento per via telematica degli avvocati e dei mediatori sullo stato delle procedure in corso;
- deposito telematico, mediante invio per posta elettronica certificata, delle nuove domande di mediazione e dei documenti relativi ai procedimenti in corso;
- fissazione di un nuovo incontro per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati a data da destinarsi dando precedenza, nella calendarizzazione, alle mediazioni demandate dal giudice per le quali è opportuno anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile;
- rinnovazione della convocazione delle parti e dei difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari;
- adozione in via preferenziale delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, come previsto dal comma 20 bis dell’art. 83 del d.l., consentendo al mediatore di effettuare il collegamento anche da postazione sita presso il proprio studio o abitazione;
- in mancanza della modalità di incontro da remoto, definizione delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione con la presenza delle parti previa intesa con le istituzioni sanitarie, garantendo il rispetto di tutte le regole prescritte per la prevenzione del contagio da Coronavirus.
Per gli incontri di mediazione da remoto si segnala che gli organismi iscritti al registro ministeriale, possono svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione del proprio regolamento di procedura fino al 31 luglio 2020, dopo tale data apportando le necessarie modifiche al regolamento dell’Organismo (Sul punto, si veda la comunicazione del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_1_2_3.page).
Si ricorda che la trattazione dell’incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video. L’eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa.
La società fornitrice della piattaforma prescelta deve fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel caso in cui i dati possano essere trattati al di fuori dello spazio economico europeo, deve far riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server negli USA il riferimento è il Privacy Shield).
L’accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte dell’organismo o del mediatore.
A cura della segreteria dell’organismo sarà inviata una comunicazione recettizia con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni - salvo improrogabili ragioni di urgenza - ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.
I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell’incontro, escluse le ipotesi di formazione dei mediatori, previo consenso delle parti.
Per le sessioni separate il mediatore dovrà escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate, qualora il sistema lo consenta. In alternativa il mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali far accedere solo le parti interessate alla sessione separata.
Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.
Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

6 maggio 2020

23/20. Coronavirus e mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2020)


Di seguito alcuni spunti di riflessione:

- BRUNO, La sospensione dei termini procedurali in media-conciliazione e negoziazione assistita, ai tempi del Covid-19, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- COCOLA – ZACCHEO, La disciplina temporanea d’emergenza del procedimento di mediazione in via telematica: criticità normative e difficoltà attuative, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- COCOLA, Un chiarimento necessario sull’art. 83 comma 20 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d.Cura Italia) in materia di Mediazione civile e commerciale, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- GRASSI, MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, Diritto Avanzato, Milano, 2018.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2020

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