DIRITTO D'AUTORE


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8 maggio 2023

20/23. Mancato avvertimento dell’avvocato sulla possibilità di esperire la mediazione e annullamento del contratto col cliente: irrilevante stabilire se il giudizio sia o meno sottoposto all'onere di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023)

 => Corte di Cassazione, 7 dicembre 2022, n. 35971

 

È infondato il motivo con cui si denuncia la violazione del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, per avere il giudice ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione qualora si deduca che nella specie non trovava applicazione la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria. Difatti, l’art. 4, d.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo dell'avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali a pena di annullamento del contratto con lo stesso concluso, essendo di conseguenza irrilevante stabilire se il giudizio sia o meno sottoposto all'onere di mediazione obbligatoria.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di cassazione

sezione II

ordinanza n. 35971

7 dicembre 2022

 

Omissis

 

1. Con sentenza n. 1507/2017, la Corte distrettuale, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'avv. F.S.P. un indennizzo ex art. 2041 c.c., pari ad Euro 1990, ridotto ad Euro 490,00 in considerazione dell'anticipo già percepito, per aver difeso il Condominio (Omissis) in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto vizi costruttivi dell'edificio condominiale e la quantificazione del danno, e nel successivo giudizio di merito.

Anche il giudice distrettuale ha ritenuto che la mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 4, comma 3, fosse causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale, e che, inoltre, al difensore spettasse solo un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, che già il tribunale aveva liquidato in base all'attività effettivamente svolta (stesura, notifica e iscrizione a ruolo di un atto di citazione), in applicazione del D.M. n. 55 del 2014.

Per la cassazione della sentenza l'avv. Salvatore Fronte propone ricorso in tre motivi.

Il Condominio è rimasto intimato.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello emesso due distinte pronunce, depositate lo stesso giorno, la prima delle quali non si riferiva alle parti in causa e esaminava questioni del tutto estranee al presente giudizio.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha depositato, in pari data, due diverse pronunce, aventi il medesimo numero di ruolo generale, la prima delle quali aveva ad oggetto una richiesta di compensi per attività di mediazione o di geometra tra parti diverse da quelle di causa (cfr. pag. 3).

Probabilmente avvedutosi dell'errore, il giudice distrettuale ha depositato una seconda sentenza - oggetto del presente ricorso rinnovando integralmente la decisione.

La pronuncia impugnata in questa sede non è inficiata dai vizi della decisione emessa per prima.

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un valido atto conclusivo del giudizio (Cass. 40883/2021; Cass. 32405/2019; Cass. 6162/2014; Cass. 30067/2011; Cass. 27428/2009).

Ferma, quindi, la validità della seconda decisione, qui impugnata, il vizio di quella emessa per prima può esser fatto autonomamente valere, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") o con i normali mezzi di impugnazione, sempre che sussista un interesse della parte all'espressa rimozione della decisione viziata (Cass. 3010/2022; Cass. 27428/2009).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, per aver la Corte ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione. Si deduce che - al momento della proposizione del giudizio di merito, in data 22.6.2013 - la norma che prescrive l'obbligatorietà della mediazione non era in vigore, essendo stata dapprima prevista dal D.Lgs. 21 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012, e quindi reintrodotta con D.L. n. 69 del 2013, con effetto dal 22.6.2013. Il mandato professionale aveva, inoltre, ad oggetto anche un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non sottoposto all'obbligo di mediazione e l'inosservanza della norma non aveva determinato l'improcedibilità della domande in alcuna delle cause in cui il ricorrente aveva esercitato la difesa.

Il motivo è infondato.

L'originaria formulazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, prevedeva che chiunque intendesse esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie ivi indicate era tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda.

La Corte costituzionale, con la pronuncia 6 dicembre 2012 n. 272, ha dichiarato l'illegittimità della norma per eccesso di delega, nonché - "in via consequenziale" - dell'art. 4, comma 3, limitatamente al secondo periodo (ove prevedeva che l'avvocato informasse l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale") e al sesto periodo (limitatamente alla frase "se non provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1"; cfr., in motivazione, Cass. 31852/2019).

Successivamente la mediazione è stata resa nuovamente obbligatoria, per le controversie ivi indicate, con il D.Lgs. n. 28 del 2010, nuovo art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. b).

La disposizione nulla ha però innovato riguardo all'obbligo dell'avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, già previsto dal citato art. 4 ed in vigore sin dal 20.3.2010.

E' peraltro indubbio che la Corte di merito, avendo rilevato la mancanza dell'informativa rivolta al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, abbia dichiarato l'annullamento del contratto con riferimento alla mediazione facoltativa; è allora irrilevante stabilire se i giudizi patrocinati dal ricorrente fossero o meno sottoposti all'onere di mediazione obbligatoria o che nessuna delle domande sia stata dichiarata improcedibile per violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1.

Quanto, infine alla sussistenza dell'informativa nella procura sottoscritta dalla resistente, la circostanza di fatto, semplicemente enunciata, è in contrasto con le conclusioni della sentenza, che ha ritenuto inadempiuto l'obbligo di cui al citato art. 4, considerato peraltro il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione (Cass. 13886/2016).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, lamentando che la pronuncia, nel liquidare i compensi, abbia applicato retroattivamente le previsioni del decreto, benché l'attività difensiva si fosse esaurita prima della loro entrata in vigore.

Il motivo non merita accoglimento.

Sebbene il ricorrente affermi che l'attività si era esaurita nel marzo 2014, si evince dalla sentenza che la revoca del mandato - e quindi la cessazione del rapporto professionale - era intervenuta il 4.4.2014, nel pieno regime del D.M. n. 55 del 2014, entrato in vigore il giorno precedente (ossia il 3.4.2014; cfr. sentenza, pag. 2).

Il citato decreto disciplina, peraltro, i compensi dell'avvocato per le prestazioni professionali (art. 1) e non è direttamente invocabile per monetizzare l'utilità ricavata dall'amministrazione per l'opera prestata dal professionista, dopo che il contratto di incarico era stato annullato.

L'eventuale impiego dei criteri tabellari era in funzione della mera liquidazione equitativa dell'ammontare dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., non configurandosi - neppure in astratto - un contrasto con il regime intertemporale fissato dall'art. 28 del decreto (secondo cui le relative disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Le deduzioni del ricorrente in merito all'incongruità delle somme liquidate appaiono - infine - motivatamente disattese dalla Corte di merito, evidenziando che l'attività si era esaurita nella sola stesura, notifica e iscrizione a ruolo della citazione, con apprezzamento di merito, logicamente motivato.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

PQM

 

Rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 giugno 2019

32/19. Avvocato, oneri informativi su modalità alternative di soluzione della lite e opposizione a decreto ingiuntivo di sicuro esito sfavorevole per poi coltivare vie conciliatorie (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2019)

=> Cassazione civile, 22 novembre 2018, n. 30169

Nel testo di deontologia pubblicato di recente dal CNF, nel 2018, molta importanza è data agli oneri informativi relativi alla possibilità per il cliente di accedere a modalità alternative di soluzione della lite (procedimenti di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 o di negoziazione assistita di cui al d.l. 132/2014 conv. con mod. in l. 162/2014); ciò non presuppone solo un pronostico sul possibile esito della lite, essendo questa una valutazione inerente alla miglior difesa degli interessi del cliente sottesi alla controversia in atto, in relazione ai costi e alla prevedibile durata del processo, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa del cliente. Del resto l’avvocato, nella strategia difensiva che discrezionalmente sceglie e assume nell'interesse del cliente, non è tenuto ad avviare controversie solo sulla base di un pronostico di esito favorevole, essendo bensì obbligato a valutare, prima di accettare il mandato alla lite, l'interesse del cliente a coltivare la lite nonostante la sussistenza di precedenti sfavorevoli e/o di strumenti conciliatori. Ciò posto, nel caso in cui si prospettasse per l'avvocato l'accettazione di un mandato alla lite per una causa rientrante nel novero delle "cause perse ab initio", la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di sicuro esito sfavorevole per poi coltivare vie conciliatorie, non può solo per questo dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente, e ciò anche in relazione alla mancata preventiva informativa sul probabile insuccesso della lite a un cliente dimostratosi comunque inizialmente interessato a resistere in prima battuta alla richiesta di pagamento e a intavolare vie conciliative, poi non più accettate (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2019

Corte Suprema di Cassazione
Sezione terza civile
Ordinanza
22 novembre 2018 n. 30169

Omissis

Con ricorso omissis impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano omissis con la quale è stato parzialmente respinta l'impugnazione avverso la sentenza omissis in una controversia promossa dal ricorrente avverso l'avvocato omissis per far valere la sua responsabilità professionale in un'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, definita con dichiarazione di improcedibilità per tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione. Il ricorso è affidato a quattro motivi. omissis
Quanto al giudizio di responsabilità del professionista per l'attività professionale che gli compete, vale il principio generale espresso da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017 secondo cui "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato".
La sentenza di merito, sotto questo aspetto, si pone in linea con quanto indicato dalla Corte di legittimità circa gli oneri di prova correlati a una responsabilità per inadempimento del mandato alle liti e alla prova del nesso causale della responsabilità professionale dell'avvocato nel gestire il mandato alle liti, quest'ultima gravante sulla parte che agisce. Ora, non vi è dubbio che sia stato provato che l'avvocato è incorso in un errore procedurale imperdonabile nel depositare in ritardo la citazione in opposizione, che ha condotto la Corte di merito a non riconoscergli alcun diritto al compenso.
Ma è anche vero che in tale caso la parte intende addurre alla professionista una responsabilità per non essere stato preventivamente informato che la lite sarebbe stata inutile e costosa.
Riguardo agli oneri inerenti al mandato alle liti valgono certamente le norme deontologiche che regolano specificamente l'attività professionale dell'avvocato. Secondo Cass. Sez. U., Sentenza n. 26810 del 20/12/2007 "le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità". Pertanto, ragionando alla stregua delle norme "secondarie" allora vigenti, che costituiscono un parametro per valutare il grado di diligenza cui è tenuto il professionista allorchè riceve il mandato alle liti, rileva osservare che da esse non si evince un generale obbligo di preventiva informativa sul possibile esito della lite, bensì una informativa sulle caratteristiche e sulla importanza della lite per cui accetta il mandato, nonchè sulle possibili soluzioni della medesima e, se richiesto, sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
Difatti il codice deontologico degli avvocati Europei allora vigente, all'art. 2.7 dispone: "- Interesse del cliente - Fatto salvo il rigoroso rispetto di tutte le norme di legge e deontologiche, l'avvocato deve sempre difendere nel miglior modo possibile gli interessi del suo cliente e deve anteporli ai propri o a quelli dei suoi colleghi". Il codice deontologico del Consiglio Nazionale Forense (CNF), vigente al 2007 (applicabile ratione temporis), all'art. 40 Obbligo di informazione - prevedeva che "l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi".
In tale senso, risulta essersi pronunciata anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 14/11/2002 che ha ritenuto che, "di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attività professionale dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilità di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, cod. civ.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione".
Pertanto, al di fuori dello specifico incarico (stragiudiziale) di esprimere un parere legale riguardo a una questione posta dal cliente, in riferimento al tema della strategia processuale scelta dal difensore, l'obbligazione dell'avvocato riacquista il normale carattere di obbligazione di mezzi, ove il comportamento diligente si misura in relazione alle caratteristiche della lite e all'interesse del cliente a coltivarla, e non solo in base al prevedibile esito della lite. Per questo aspetto, rileva il precedente reso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016, ove esprime che "in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorchè questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purchè la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorchè il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente" (v. anche Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015 che ha sancito che "costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale").
Per commisurare la diligenza dovuta dal professionista nell'assumere il mandato alle liti, pertanto, il suo margine di discrezionalità nella scelta della strategia difensiva è dunque segnato dalla natura e dalle caratteristiche della controversia e dall'interesse del cliente ad affrontarla con relativi oneri. In tal caso, la Corte di merito ha ritenuto che, pur trattandosi di una lite dal sicuro esito sfavorevole, la professionista ha tenuto maggiormente in conto l'interesse del cliente a non pagare nell'immediato l'importo (di Euro 10.881,00) portato nel decreto ingiuntivo emesso con formula di provvisoria esecutività (per una fornitura di caffè e relativa penale calcolata nella misura del 50% del mancato acquisto di caffè). La Corte di merito, pertanto, in mancanza di allegazione di prove idonee dedotte dall'attore, ha dato credito alla versione della professionista che, nel difendersi ha dichiarato di avere accettato il mandato alle liti, pur avendo sconsigliato di svolgere l'opposizione, solo in quanto l'attore non aveva le disponibilità economiche per far fronte al debito. La Corte, in ogni caso, ha tenuto conto del comportamento successivo e "proattivo" tenuto dalla professionista nel corso della lite nel tentare una conciliazione che il cliente, tuttavia, non ha accettato.
Si osserva che in casi simili si è sancito che il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma ove l'accetti, non può, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15717 del 02/07/2010; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17506 del 26/07/2010). Viene, in tali casi, conseguentemente a configurarsi una responsabilità professionale dell'avvocato per violazione degli obblighi inerenti al mandato alla lite solo in caso di assoluta inerzia del difensore, a prescindere dal pronostico sull'esito della lite, per avere comunque esposto il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della parte avversa.
Nè dal testo di deontologia pubblicato di recente dal CNF, nel 2018, è ravvisabile un'evoluzione nella direzione di imporre al professionista oneri d'informazione più stringenti, là ove, all'art. 27 del Codice di deontologia forense, la norma deontologica si limita ancora a indicare che "l'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione che prevede". Dunque, anche oggi, la norma deontologica non si spinge a enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto, bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato. Molta importanza, poi, nel nuovo testo, è data agli oneri informativi relativi alla possibilità per il cliente di accedere a modalità alternative di soluzione della lite (procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita), il che ovviamente non presuppone solo un pronostico sul possibile esito della lite, essendo questa una valutazione inerente alla miglior difesa degli interessi del cliente sottesi alla controversia in atto, in relazione ai costi e alla prevedibile durata del processo, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa del cliente.
Del resto, in un ordinamento ove non vige la regola dello stare decisis, tipica degli ordinamenti appartenenti alla common law, ed è garantito un doppio grado di merito e un giudizio di legittimità, il fatto che i precedenti giurisprudenziali, oramai reperibili su siti Internet comunemente accessibili, siano tesi a garantire un'uniforme applicazione e interpretazione del diritto, e dunque una prevedibilità delle decisioni, non significa che l'avvocato, nella strategia difensiva che discrezionalmente sceglie e assume nell'interesse del cliente, sia tenuto ad avviare controversie solo sulla base di un pronostico di esito favorevole, ma sia bensì obbligato a valutare, prima di accettare il mandato alla lite, l'interesse del cliente a coltivare la lite nonostante la sussistenza di precedenti sfavorevoli e/o di strumenti conciliatori, tenendo una condotta processuale di continua attenzione all'interesse del cliente, al fine di comprimere rischi di attesa, costi inutili e condanne al risarcimento della controparte per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ.
Nel caso in questione, pertanto, non essendo in discussione che si prospettasse per l'avvocato l'accettazione di un mandato alla lite per una causa rientrante nel novero delle "cause perse ab initio", la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di sicuro esito sfavorevole per poi coltivare vie conciliatorie, non può solo per questo dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente, e ciò anche in relazione alla mancata preventiva informativa sul probabile insuccesso della lite a un cliente dimostratosi comunque inizialmente interessato a resistere in prima battuta alla richiesta di pagamento e a intavolare vie conciliative, poi non più accettate.
In definitiva, la Corte di merito, in tale ambito, ha esaurientemente valutato il complessivo comportamento nell'accettare e nell'espletare il mandato alla lite tenuto dall'avvocato, che ha dimostrato di avere valutato prima il concreto interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite, e ha coltivato poi possibilità transattive, non più accettate dal cliente, ed è quindi pervenuta alla corretta conclusione che, sotto il profilo della diligenza cui era tenuta la professionista, il comportamento assunto fosse conforme ai parametri di correttezza professionale. Difatti, l'accettazione del mandato a svolgere un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo riposta su basi giuridiche pressochè inconsistenti, e la successiva iniziativa processuale di tentare una composizione bonaria della controversia in corso, sono tutte scelte professionali di tipo discrezionale che, valutate ex ante - a prescindere dall'errore processuale commesso nell'avviare l'opposizione nelle forme rituali previste e dal contenuto delle difese-, rientrano nello schema di un comportamento professionale rientrante canone di correttezza professionale richiesta e pretendibile, certamente non iscrivibile nell'ambito di un atteggiamento spericolato o di inerzia, contrastante con l'interesse del cliente. omissis

PQM

Rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

12 maggio 2015

22/15. Informativa sulla mediazione: l’omissione non determina l'improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015)

=> Tribunale di Firenze, 10 settembre 2014

L’omissione dell’avvocato dell’informativa sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte al proprio assistito, non determina l'improcedibilità del giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015

Tribunale di Firenze
sezione terza
sentenza
10 settembre 2014

Omissis

S. Srl chiede che sia accertato l'inadempimento, da parte di G. Srl, dell'obbligazione assunta col contratto di compravendita d'azienda inter partes del 15.05.2008 nel quale (punto 7.1) essa, in qualità di venditrice, si impegnava a rimborsare all'attrice (acquirente) la somma concordata di Euro 50.000,00 e che, conseguentemente, sia ordinato a F.S. la consegna di 12 effetti cambiari, per un totale di Euro 49.000,00 (emessi dall'acquirente in parziale pagamento del prezzo, concordato in Euro 590.000,00) che la venditrice G. Srl gli aveva affidato in custodia a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta con la ridetta clausola e, a fondamento della domanda, deduce che: con contratto di compravendita notarile del 15.05.2008 acquistava da Gefi Srl il complesso aziendale costituito da un bar posto in Firenze, in via Martelli n. 4, 14 rosso, e la venditrice si obbligava, alternativamente, ad aggiudicarsi, entro sei mesi, taluni beni aziendali oggetto di pignoramento, nell'interesse dell'acquirente ovvero, in caso di mancata aggiudicazione dei beni aziendali pignorati, a rimborsarle la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00, mediante la restituzione all'acquirente di effetti cambiari (di varie pezzature, con scadenza nel 2011 e nel 2012) emessi dall'acquirente a titolo di pagamento di una parte del prezzo e depositati dalla venditrice, a garanzia della descritta obbligazione, presso il rag. F.S.; la venditrice non si era aggiudicata i beni pignorati ed il depositario, nonostante la richiesta della stessa acquirente, non le aveva consegnato gli effetti cambiari depositati a garanzia.

In comparsa di risposta G. Srl ha dedotto:
a) la mancata informativa, ex art. 4 comma III, D.Lgs. n. 28 del 2010, del legale di controparte, alla propria assistita, della facoltà alla stessa riconosciuta di avvalersi del procedimento di mediazione;
b) l'improcedibilità della domanda per omessa citazione di S., litisconsorte necessario;
c) l'esorbitanza della somma richiesta dall'attrice tenuto conto del modesto valore del beni aziendali pignorati (Euro 2.900,00);
d) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a controparte, il cui legale rappresentante G.I. - del quale la convenuta ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa - con patto aggiunto al preliminare di compravendita, si era impegnato a restituire alla venditrice Euro 23.000,00, senza poi adempiere tale obbligazione, con ciò costringendo l'esponente ad agire per il recupero del credito in sede monitoria.

Costituendosi in giudizio I. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La causa, senza essere istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.05.2014 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.

E' priva di pregio l'eccezione sub a) atteso che la dedotta omissione d'informativa, sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte alla propria assistita non determina l'improcedibilità del giudizio.

Non coglie nel segno l'eccezione sub b) in quanto S., pur non costituendosi, è stato citato in giudizio dall'attrice.

La contestazione sull'esorbitanza della somma di Euro 50.000,00 rispetto al valore dei beni aziendali pignorati appare irrilevante in quanto, sul punto, non può che prendersi atto della comune volontà degli stipulanti.

L'argomento difensivo sub d) è infondato in quanto, all'evidenza, non esiste alcuna identità tra la società attrice (una Spa) ed il suo legale rappresentante.

Conseguentemente è da escludere un nesso giuridicamente apprezzabile tra l'inadempimento della convenuta e l'asserito inadempimento di I., tra l'altro oggetto di accertamento in separato giudizio.

Infondata è anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in ragione della genericità tanto del petitum che della causa petendi, posto che non sembra neppure astrattamente configurabile un danno (ingiusto) subito dalla richiedente in relazione all'esito decisorio di questa causa.

Le ulteriori domande della convenuta, formulate tardivamente in corso di causa (accertamento di una società di fatto; domanda di risarcimento dei danni per la violazione, da parte di I., di un patto aggiunto, ovvero domanda di manleva), sono inammissibili perché tardive.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento di G. Srl e il suo obbligo di corrispondere all'attrice Euro 50.000,00, mediante restituzione degli effetti cambiari depositati presso F.S., condanna S. a restituire all'attrice i dodici effetti cambiari, con scadenze 2011 e 2012, per un controvalore di Euro 49.000,00, presso il medesimo depositati;

rigetta, per le ragioni di cui sopra, le domande della convenuta nei confronti di G.I.;

condanna G. Srl a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in Euro 400,00 a titolo di spese, Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

condanna G. Srl a pagare a G.I. le spese processuali che liquida in Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, il 9 settembre 2014.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

28 maggio 2012

88/12. Informativa sulla mediazione, opposizione ad ingiunzione di pagamento, atto introduttivo, mancata allegazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012)

=> Trib. Roma 14 aprile 2012

La mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all’art 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l’informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio (caso di ricorso in riassunzione, per motivi di competenza, in seguito all’ottenimento di decreto ingiuntivo ed all’opposizione dell’ingiunto).

(1) Si veda art. 4, comma 3, Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 88/2012

Tribunale di Roma
sezione VI
14 aprile 2012
Sentenza

- Rilevato che, con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/10, il Comune di Roccalbegna (di seguito Comune) ha dedotto che
a) ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo nei confronti della --- per il pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi e spese;
b) a seguito dell'opposizione spiegata dalla ---, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti ex art. 21 e art. 50 c.p.c.;
che il Comune ha reiterato le conclusioni già precisate, sollecitando la reiezione dell'avversa domanda, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società al pagamento della somma di Euro 37.143,09, dovuta dalla controparte a titolo di canoni relativi alla locazione dell'immobile sito in Roma, Via Archimede 112;

- rilevato che, costituendosi, la --- ha i) dedotto la "inesistenza della procura ad litem in capo al difensore della ricorrente", ii) rappresentato che la propria documentazione era depositata presso gli uffici della Alliance srl in Varese e hanno formato oggetto di sequestro nell'ambito di un'indagine penale nei confronti di terzi e iii) contestato la legittimazione passiva in capo ad essa esponente, stanti l'intervenuta cessione del contratto di locazione e la conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.;
che, pertanto, la --- ha chiesto al Tribunale adito, "in via preliminare, (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria; (di) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie"; "in stretto subordine, (di) conceder(l)e termine ex art. 153 c.p.c. onde effettuare una compiuta difesa una volta ottenuta la restituzione dei documenti inerenti la presente controversia"; "nel merito, (di) rigettare le avversarie domande ..."; "in stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui a qualsivoglia titolo venisse ritenuta fondata la pretesa ex adverso azionata, (di) dichiarare l'intervenuta parziale compensazione rispetto agli importi reclamati dal Comune ... con la somma costituente il deposito cauzionale versato ... così come ex contractu rivalutata";

- rilevato, innanzitutto, che la dedotta inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate dal Comune viene dalla società ricondotta all'intervenuta revoca del decreto ed alla connessa "implicita declaratoria di invalidità del(lo) ... stesso", revoca e declaratoria cui conseguirebbe la non riproponibilità ad opera del creditore delle medesime conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione; che l'argomento non pare decisivo dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, il Comune ha chiesto, fra l'altro, anche la condanna della società al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, ciò che sottende la richiesta dell'accertamento della fondatezza delle ragioni di credito fatte valere; che, quanto alla dedotta inesistenza della procura, poi, la resistente asserisce che il mandato, apposto a margine del decreto poi revocato, non è stato nuovamente conferito al legale del Comune;
che anche questo argomento non convince in quanto, quando a norma dell'art. 50, c.p.c., la riassunzione della causa, disposta a seguito della declaratoria di incompetenza, dinanzi al giudice dichiarato competente, avviene come nel caso in esame nel termine prescritto, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria (cfr. tra le altre Cass. 08/19030);
che, nel quadro della unitarietà e della connessa conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura (cfr Cass. 98/9890);
che, per quanto sopra, vanno escluse le dedotte nullità dell'atto introduttivo e invalidità della costituzione del Comune, nonché la conseguente inammissibilità dell'azione; che, inoltre, senza farne discendere conseguenze, la società ha fatto constare anche la "difformità fra l'elezione di domicilio in Roma presso lo studio di un legale quivi esercente- contenuta nell'epigrafe del ricorso in riassunzione- e l'elezione di domicilio in Grosseto presso lo studio del procuratore costituito contenuta nella procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo" (cfr. memoria pag. 6), ciò che può tradursi, al limite, ove si ravvisi la denunciata irregolarità della procura conferita, nell'identificazione dell'elezione di domicilio presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita;
che, ancora, la mancata allegazione alla copia notificata del ricorso dell'informativa di cui all'art 4, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010, comporta, ai sensi della norma richiamata, l'informativa ad opera del giudice della facoltà della parte di chiedere la mediazione, senza tuttavia incidere sulla relativa costituzione in giudizio; che non può accedersi alla chiesta rimessione in termini, anche in considerazione del fatto che, con decreto del 2/2/11, il PM presso il Tribunale di Milano ha disposto la restituzione delle cose sequestrate in data 1/4/08 (cfr doc 5 fascicolo resistente), cose fra le quali non è dato peraltro sapere se si trovasse il contratto di cessione, e che l'unico documentato tentativo del G. di riottenere la riconsegna risale al 10/2/11 (cfr doc 6 fascicolo resistente), restamdo la successiva inerzia non giustificata; che, infine, occorre esaminare il dedotto difetto di legittimazione passiva della Meteor sas, difetto in tesi connesso all'intervenuta cessione del contratto locatizio in favore di Cit Invest srl ed alla conseguente liberazione del cedente ex art. 1408 cod. civ.; che l'eccezione non pare idonea a paralizzare l'avversa domanda, dovendosi al riguardo, osservare che A) la cessione del contratto richiede la stessa forma prevista per la validità del contratto ceduto; B) in quanto intercorrente con un ente pubblico, il contratto locatizio ha richiesto la forma scritta ad substantiam, non essendo configurabile un impegno della pubblica amministrazione desumibile per facta concludentia; C) il consenso del Comune quale locatore ceduto, non provato dalla produzione del contratto trilatero di cessione, non è, per quanto sopra esposto ai punti A e B, desumibile dalle richieste di aggiornamento del canone inviate alla Cit Invest srl (cfr fascicolo del monitorio), dal Comune giustificate con riferimento ad una espressa richiesta dell'odierna resistente per motivi di contabilità interna; che a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione testé esaminata milita, peraltro, anche la considerazione che lo sfratto per morosità è stato convalidato nei confronti dell'odierna resistente (cfr doc nel fascicolo del Comune);
che, tanto premesso in punto di an e considerata l'assenza di contestazioni in merito al quantum della richiesta avanzata, la --- va condannata al pagamento della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo; che dalla somma indicata non va detratto il deposito cauzionale, costituito in ragione di L. 8.400.000 'mediante fideiussione ... (da) svicolar(si) dopo la riconsegna dei locali' (cfr contratto inter partes, art 14), fideiussione della quale non è nemmeno allegata la relativa escussione;

- rilevato che le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e vanno poste a carico della resistente secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

- rilevato che appare congruo il termine di gg 10 per il deposito della sentenza;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) condanna la --- al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 37.143,09, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 920,00 per competenze ed Euro 178,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;

3) fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 gennaio 2012

18/12. L’informativa dell’avvocato deve essere chiara, specifica e distinta dalla procura alle liti (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2012)

è Trib. Varese, ord. 6 maggio 2011

L’informativa è omessa nel caso in cui consista in una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti (fattispecie in cui nella procura estesa a margine della citazione era contenuto il seguente inciso: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”).

Il Tribunale di Varese con l’ordinanza 6 maggio 2011 si è così espresso in merito all’informativa in tema di mediazione cui l’avvocato è tenuto nei confronti dell'assistito a norma dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010(1).

In particolare, il giudice ha rilevato quanto segue: l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, per cui “non è sufficiente richiamare gli articoli di Legge mediante una relatio che il cliente difficilmente può comprendere, nella maggior parte dei casi, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010”; deve inoltre “trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo”.

Da ultimo il giudice, rilevando che l’informativa non specificava neppure in quali casi la mediazione è obbligatoria, osserva, leggendo la norma di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, che “nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo”; pertanto, nel caso in esame, ha provveduto disponendo la comparizione dell’attore onde fornirgli l’informativa omessa dal difensore solo nel caso in cui l’avvocato non alleghi al proprio fascicolo, prima dell’udienza successiva, il documento che contiene l'informazione, debitamente sottoscritto dall'assistito.

Si riporta il teso dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2012

Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 6 maggio 2011

Il Giudice

Sentite le parti, Osserva.

...omissis...

Rileva che nella procura estesa a margine della citazione, è contenuto il seguente inciso: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”.

Ai sensi dell’art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto dal difensore della parte attrice. L’informativa, infatti, è omessa nel caso in cui consista in una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti.

Diversi indici normativi depongono nel senso della inidoneità della informativa (che informativa non è) in casi del genere.
1) ai sensi dell’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010, “l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto”, per cui - come invero suggeriva ufficialmente il Consiglio Nazionale Forense – non è sufficiente richiamare gli articoli di Legge mediante una relatio che il cliente difficilmente può comprendere, nella maggior parte dei casi, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010;
2) ai sensi dell’art. 4, comma III, cit., “il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio”: è, dunque, chiaro che deve trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo.
3) Infine, verrebbe anche frustrata la ratio della norma il cui fine è quello di rendere chiaramente noto alla parte del futuro giudizio, quali diritti e doveri nascano a suo carico in virtù del decreto legislativo 28/2010. Non solo: nella clausola di stile introdotta nella procura non si specifica affatto in quali casi la mediazione è obbligatoria nonostante la norma prevede espressamente che: “l'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Alla luce dei rilievi che precedono, questo giudice accerta che il difensore della parte attrice ha omesso di rendere al proprio cliente l’informativa di cui all’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010. In tal caso, sempre ai sensi dell’enunciato normativo citato “il giudice (…) se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. La norma sembrerebbe imporre al giudice di dover convocare il rappresentato onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell’art. 4 comma II d.lgs. 28/2010. Vi è, però, che un obbligo in tal senso, oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale posto che, quando ad esempio vi è un difetto di procura (che involge pur sempre il rapporto tra cliente e avvocato) è sempre consentito al difensore di svolgere un’attività salvifica o, se si vuole, di sanatoria. E, allora, nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l’incombente, inevitabilmente, può “appesantire” il calendario dei processi del giudice.

Le parti hanno chiesto i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, concordemente, per favorire trattative pendenti, hanno però richiesto che il dies a quo della decorrenza venga differito al 16 settembre 2011. La richiesta va accolta in ragione del comune accordo, della valutazione di opportunità resa da questo giudice e dell’assenza di norme imperative che impediscano espressamente di differire il dies a quo di un termine perentorio.

P.q.m.
visto l’art. 183, comma VI, c.p.c.
Verificata la regolarità del contraddittorio,
vista la richiesta dei difensori, ex art. 183, comma VI, c.p.
Concede alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere dal 16 settembre 2011:
1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Rinvia, l’udienza in data 20 gennaio 2011 ore 10.50 per decidere sulle richieste istruttorie e provvedere ai sensi degli artt. 183, comma VII, c.p.c.

Visto l’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010
Dispone la comparizione dell’attore onde fornirgli l’informativa omessa dal difensore. La comparizione non è necessaria là dove l’avvocato alleghi al proprio fascicolo, prima della prossima udienza, il documento che contiene l'informazione, debitamente sottoscritto dall'assistito.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2009 conv. in l. 24/2010
invita i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 gennaio 2012

12/12. L’informativa incide solo sul rapporto negoziale tra professionista e cliente. L’eventuale eccezione di improcedibilità va disattesa (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2012)

è Trib. Palermo 24 marzo 2011

Deve disattendersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai resistenti che denunziano il difetto, nel mandato conferito dai ricorrenti-reclamanti al difensore, delle indicazioni inerenti la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione.
La conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento del contratto) (1).

Si riporta il teso dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2012

Tribunale  Palermo
sez. II
24 marzo 2011
riunito in Camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo Presidente
Dott. Rita Paola Terramagra Giudice
Dott. Giuseppe De Gregorio Giudice rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., depositato in data 25.1.2011 --------
avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa nel procedimento n° 13201/2010 R.G.,
promosso dagli odierni reclamanti nei confronti di Condominio di via n° 72
Palermo, --------.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza in Camera di Consiglio
dell’11.3.2011,

OSSERVA

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso
sollevata dai resistenti ----- e -------, che (anche in questa sede) denunziano il
difetto, nel mandato conferito dai ricorrenti-reclamanti al difensore, delle
indicazioni inerenti la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione,
secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010.
L’eccezione è infondata. Invero, ai sensi dell’art. 4 comma III del d.lvo
28/2010 all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’avvocato è tenuto ad
informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione; la norma prevede altresì che “in caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile”.
Come si vede, la conseguenza invocata dai resistenti è estranea al dettato
letterale della norma, che si occupa solo di incidere sul rapporto negoziale tra
professionista e cliente (con quest’ultimo che può appunto chiedere l’annullamento
del contratto); e con l’annullabilità che evidentemente non potrà, se del caso, essere
fatta valere solamente dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa.
Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata
allegazione del documento informativo – ad informare “la parte della facoltà di
chiedere la mediazione”; procedimento di mediazione che peraltro, per quanto
disposto dall’art. 5 dello stesso d.lvo 28/2010, neppure è condizione di procedibilità
(nelle materie ivi elencate) laddove, come nel caso di specie, ad essere proposto sia
un giudizio cautelare.

Passando al merito, con l’ordinanza impugnata è stato disatteso il ricorso ex
artt. 669 bis e 700 c.p.c, teso ad ottenere l’esecuzione delle riparazioni necessarie a
porre fine alle lamentate infiltrazioni di acqua e di umidità (così il reclamo); ciò
sullo sfondo dell’instauranda causa di merito, finalizzata (tale aspetto era già
delineato nel ricorso introduttivo) al risarcimento dei danni patiti, a cose e persone,
relativamente all’appartamento di proprietà dei ricorrenti-reclamanti, sito al piano
terra dell’edificio di via n° 72; danni ascritti alla cattiva tenuta delle pareti della
cisterna interrata posta a ridosso dell’appartamento, cisterna di proprietà dei
condomini dell’ala B dell’edificio.
Fulcro delle doglianze del reclamante attiene alla circostanza che il giudice di
prima istanza non avrebbe esattamente valutato la fondatezza della pretesa, e,
correlativamente, le ragioni di urgenza.
Ciò posto, il provvedimento, con cui sono state compiutamente esaminate le
emergenze processuali, va confermato.
Invero, i ricorrenti nessun riscontro hanno fornito alle loro allegazioni, né
documentale (fotografie, perizia di parte) né attraverso prove costituende
(l’informatore indicato risulta essere l’inquilino dell’appartamento dei ricorrenti,
dunque legittimato a partecipare al giudizio: e di fronte alla eccezione di incapacità
a testimoniare sollevata, è stato emesso correttamente provvedimento ex art. 246
c.p.c.). Di guisa che non risulta provato e che si siano verificate le dedotte
infiltrazioni all’interno dell’appartamento; e, soprattutto, che queste siano tali da
rendere insalubre l’appartamento, e foriere di rischi per cose e persone (quali, ad
esempio, distacchi di intonaci, pericolo di crollo, etc.).
Né può dirsi supportare la pretesa dei ricorrenti la circostanza che sia
implicitamente ammessa dai resistente Condominio la situazione afferente la
cisterna, e cioè che verosimilmente detta presenti delle perdite da ricondurre ad
omessa manutenzione. Tale aspetto, invero, potrebbe, ove confermato (trattasi di
perizia di tecnico che può assumere mero valore indiziario, non già confessorio),
supportare uno dei fatti che dovrebbero supportare la pretesa; ma nulla dice sulle
conseguenze di tali perdite, se cioè esse abbiano causato (ciò al più si può
presumere) infiltrazioni, e tanto gravi da consentire l’adozione del provvedimento
in via di urgenza.

Per tali considerazioni, il reclamo, infondato, va disatteso, rimanendo
assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate per come specificato in
dispositivo.

P. Q. M.

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c., disattesa allo stato ogni altra diversa istanza:
Rigetta il reclamo proposto da XXX, JJJJ, avverso l’ordinanza ex art. 700
c.p.c. resa il 23.12.3010 nel procedimento n° 13201/2010 R.G.. Condanna i predetti
alla rifusione a favore di Condominio di via ------ delle spese del presente giudizio,
che liquida per tutti in complessivi € 3.560,00.=, di cui € 60,00 per esborsi, € 1.900,00
per diritti (600,00 per il Condominio), € 1.600,00 per onorari (€ 500,00 per il Condominio),
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile in
data 11 marzo 2011.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Depositato in cancelleria il 24.3.2011

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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