DIRITTO D'AUTORE


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29 maggio 2020

28/20. Assicurazione tutela giudiziaria, dir. 2009/138/CE, procedimento giudiziario, nozione, procedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2020)

=> Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2020

L’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest’ultimo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2020

Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Causa C-667/18
Sentenza
14 maggio 2020

Omissis

Nella causa C‑667/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), con decisione dell’11 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2018, nel procedimento
Orde van Vlaamse Balies,
Ordre des barreaux francophones et germanophone
contro
Ministerraad,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice), J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
–        per l’Orde van Vlaamse Balies e l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, da F. Judo e N. Goethals, advocaten;
–        per il governo belga, da C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da S. Ronse, avocat, e T. Quintes, advocaat;
–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, A. Nijenhuis e F. Wilman, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 201 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Orde van Vlaamse Balies e l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (in prosieguo: gli «ordini degli avvocati») e, dall’altro, il Ministerraad (Consiglio dei Ministri, Belgio) in merito alla libertà per l’assicurato, nel contesto di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, di scegliere il proprio rappresentante in un procedimento di mediazione.
 Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
 Direttiva 87/344/CEE
3        La direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU 1987, L 185, pag. 77), che è stata abrogata dalla direttiva 2009/138, al suo articolo 4 disponeva quanto segue:
«1.      Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a)      ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere;
(...)
2.      Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati [GU 1977, L 78, pag. 17]».
 Direttiva 2009/138
4        Il considerando 16 della direttiva 2009/138 così recita:
«L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari. Per “beneficiario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione. La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale».
5        Il titolo II di tale direttiva, intitolato «Disposizioni specifiche per l’assicurazione e la riassicurazione», include un capo II, recante «Disposizioni specifiche per l’assicurazione non vita», la cui sezione 4, intitolata «Assicurazione tutela giudiziaria», è formata dagli articoli da 198 a 205.
6        L’articolo 198 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione della presente sezione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:
(...)
b)      di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui».
7        L’articolo 201 della direttiva 2009/138, intitolato «Libera scelta dell’avvocato», così dispone:
«1.      Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
a)      ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona;
(...).
2.      Ai fini della presente sezione, per “avvocato” si intende qualsiasi persona abilitata ad esercitare le sue attività professionali con una delle denominazioni previste dalla [direttiva 77/249]».
 Diritto belga
8        L’articolo 156 della legge sulle assicurazioni, del 4 aprile 2014 (Belgisch Staatsblad) del 30 aprile 2014, pag. 35487), era così formulato:
«In ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria deve essere esplicitamente stabilito quanto meno che:
1º      qualora si renda necessario un procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere un avvocato od ogni altra persona che, in forza della legge applicabile al procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o tutelare i suoi interessi;
(…)».
9        L’articolo 2 della legge che modifica la legge del 4 aprile 2014 relativa alle assicurazioni e intesa a garantire la libera scelta di un avvocato o di qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche richieste dalla legge applicabile alla procedura per difendere i propri interessi in qualsiasi fase giudiziaria, nell’ambito di un contratto di assicurazione della tutela giudiziaria, del 9 aprile 2017 (Belgisch Staatsblad del 25 aprile 2017, pag. 53207; in prosieguo: la «legge del 9 aprile 2017»), prevede quanto segue:
«Nell’articolo 156 della legge del 4 aprile 2014 sulle assicurazioni, il paragrafo 1° è così sostituito:
“1°      qualora si renda necessario un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, l’assicurato è libero di scegliere un avvocato od ogni altra persona che, in forza della legge applicabile al procedimento, abbia le qualifiche necessarie per difendere, rappresentare o tutelare i suoi interessi e, ove si tratti un arbitrato, di una mediazione o di un’altra modalità stragiudiziale riconosciuta di composizione dei conflitti, una persona che abbia le qualifiche prescritte e designata a tal fine;”».
10      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il codice di procedura civile belga, come modificato da ultimo dalla legge recante diverse disposizioni in materia di diritto civile e disposizioni volte a promuovere forme alternative di risoluzione delle controversie, del 18 giugno 2018 (Belgisch Staatsblad del 2 luglio 2018, pag. 53455; in prosieguo: il «codice di procedura civile») prevede due forme di mediazione, vale a dire la mediazione stragiudiziale, prevista agli articoli da 1730 a 1733 di tale codice, e la mediazione giudiziale, di cui agli articoli da 1734 a 1737 di detto codice.
11      Per quanto riguarda la mediazione stragiudiziale, essa può essere proposta da qualsiasi parte alle altre parti, prima, durante o dopo lo svolgimento di un procedimento giudiziario. Le parti designano il mediatore di comune accordo o con l’intervento di un terzo incaricato di tale designazione. Qualora le parti giungano a un accordo di mediazione, quest’ultimo è oggetto di un atto scritto, datato e sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se il mediatore che ha effettuato la mediazione è autorizzato dalla commissione federale di mediazione, le parti, o una delle parti, possono sottoporre l’accordo di mediazione al giudice competente affinché lo omologhi. Il giudice può negare l’omologazione dell’accordo solo se quest’ultimo è contrario all’ordine pubblico o all’interesse dei figli minori nel caso di un accordo ottenuto al termine di una mediazione familiare. Il decreto di omologazione produce gli effetti di una sentenza, di modo che l’accordo omologato acquisisce efficacia esecutiva.
12      Per quanto riguarda la mediazione giudiziale, essa presuppone che il giudice investito di una controversia possa, su domanda congiunta delle parti o di propria iniziativa ma con il loro consenso, ordinare una mediazione, fintantoché la causa non sia stata presa in decisione. Il giudice rimane adito della causa durante la mediazione e può, in ogni momento, adottare qualsiasi provvedimento ritenga necessario. Egli può inoltre, su richiesta del mediatore o di una delle parti, porre fine alla mediazione. Qualora la mediazione sia sfociata nella conclusione di un accordo di mediazione, sia pure parziale, le parti, o una delle parti, possono chiedere al giudice di omologare tale accordo, omologazione che può essere rifiutata solo qualora l’accordo sia contrario all’ordine pubblico o, se ottenuto a seguito di una mediazione familiare, all’interesse dei figli minori. Se la mediazione non è sfociata nella conclusione di un accordo di mediazione completo, il procedimento giudiziario prosegue.
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
13      Gli ordini degli avvocati hanno presentato dinanzi al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) un ricorso di annullamento della legge del 9 aprile 2017. A sostegno di tale ricorso, essi deducono, in particolare, un motivo vertente sulla violazione di determinate disposizioni della Costituzione belga, in combinato disposto con l’articolo 201 della direttiva 2009/138.
14      In particolare, gli ordini degli avvocati fanno valere che tale legge non è conforme al suddetto articolo 201 in quanto sostanzialmente essa non prevede, a favore del contraente di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, il diritto di scegliere il proprio avvocato in un procedimento di mediazione. Infatti, secondo gli ordini degli avvocati, poiché tale procedimento rientra nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi di detto articolo 201, l’assicurato dovrebbe disporre di tale diritto.
15      Il giudice del rinvio ricorda che, prima dell’entrata in vigore della legge del 9 aprile 2017, ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria doveva prevedere la libertà dell’assicurato di scegliere un avvocato o un’altra persona qualificata «qualora si rend[esse] necessario un procedimento giudiziario o amministrativo». Detta legge, pur estendendo tale libertà di scelta al procedimento arbitrale, l’avrebbe esclusa per il procedimento di mediazione in quanto, da un lato, la presenza di un legale non è tale da favorire la mediazione e, dall’altro, quest’ultima non si fonda necessariamente su un ragionamento giuridico.
16      Il giudice del rinvio rileva che, certamente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138 deve essere interpretata estensivamente, al fine di tutelare gli interessi degli assicurati concedendo loro un diritto generale e autonomo di scegliere liberamente il loro rappresentante legale nei limiti fissati da tale articolo.
17      Tuttavia, tale giurisprudenza non consentirebbe di determinare con certezza se tale diritto si applichi anche a un procedimento di mediazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale. A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che il procedimento di mediazione nel diritto belga presenta caratteristiche affini sia alla procedura di composizione amichevole della controversia sia al procedimento giudiziario. In particolare, da un lato, al pari della procedura di composizione amichevole, il procedimento di mediazione mirerebbe a ottenere un accordo di mediazione tra le parti della controversia. Dall’altro, il procedimento di mediazione sarebbe analogo a un procedimento giudiziario in quanto farebbe generalmente seguito alla concertazione amichevole, sarebbe disciplinato dal codice di procedura civile e potrebbe sfociare in un accordo di mediazione concluso sotto la direzione di un mediatore autorizzato, accordo che potrebbe essere omologato dal giudice competente con un’ordinanza di omologazione avente gli effetti di una sentenza.
18      In tali circostanze, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione “procedimento giudiziario”, di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/138], debba essere interpretata nel senso che essa comprende le procedure stragiudiziali e le procedure giudiziali di mediazione, ai sensi degli articoli da 1723/1 a 1737 del [codice di procedura civile]».
 Sulla questione pregiudiziale
19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale nel quale un giudice è o può essere coinvolto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga al momento dell’avvio di tale procedimento o successivamente alla conclusione di quest’ultimo.
20      Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, ai sensi del suddetto articolo 201, paragrafo 1, lettera a), ogni contratto di assicurazione tutela giudiziaria prevede esplicitamente che, in caso di ricorso a un avvocato o a qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche appropriate a norma della legislazione nazionale per difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in un procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato ha la libertà di scegliere tale avvocato o tale altra persona.
21      Poiché tale disposizione riprende sostanzialmente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, la giurisprudenza relativa a quest’ultima disposizione è pertinente ai fini dell’interpretazione di detto articolo 201, paragrafo 1, lettera a).
22      Orbene, la Corte ha già avuto modo di precisare, anzitutto, che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344, relativo alla libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Eschig, C‑199/08, EU:C:2009:538, punto 47; del 26 maggio 2011, Stark, C‑293/10, EU:C:2011:355, punto 29, e del 7 novembre 2013, Sneller, C‑442/12, EU:C:2013:717, punto 25).
23      Dalla formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 risulta altresì che la nozione di «procedimento amministrativo» deve essere letta in opposizione a quella di «procedimento giudiziario» (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 19, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 17). Inoltre, l’interpretazione delle nozioni di «procedimento amministrativo» o di «procedimento giudiziario» non può essere limitata operando una differenziazione tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un procedimento giudiziario o amministrativo (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 21, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 19).
24      Ciò premesso, né l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, né l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 forniscono una definizione della nozione di «procedimento giudiziario».
25      In tali circostanze, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 22, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 20).
26      In primo luogo, occorre ricordare, come risulta dal considerando 16 della direttiva 2009/138, che l’obiettivo perseguito da quest’ultima e, in particolare, dal suo articolo 201, relativo alla libera scelta dell’avvocato o del rappresentante, è quello di tutelare adeguatamente gli interessi degli assicurati. La portata generale e il valore obbligatorio che sono riconosciuti al diritto di scegliere il proprio avvocato o rappresentante ostano a un’interpretazione restrittiva dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 23, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 21).
27      Così, per quanto riguarda la nozione di «procedimento amministrativo» ai sensi di tale disposizione, la Corte ha dichiarato che tale nozione comprende, in particolare, un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento di un dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria, nonché la fase di reclamo dinanzi a un ente pubblico nel corso della quale tale ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 28, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 26).
28      A tale riguardo, la Corte ha precisato che un’interpretazione della nozione di «procedimento amministrativo» circoscritta unicamente ai procedimenti giurisdizionali in materia amministrativa, ossia quelli che si svolgono dinanzi a un organo giurisdizionale propriamente detto, priverebbe del suo significato l’espressione, espressamente utilizzata dal legislatore dell’Unione europea, di «procedimento amministrativo» (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2016, Massar, C‑460/14, EU:C:2016:216, punto 20, e del 7 aprile 2016, Büyüktipi, C‑5/15, EU:C:2016:218, punto 18).
29      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, il termine «procedimento» comprende non solo la fase del ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale propriamente detto, ma anche una fase che lo precede e che può sfociare in una fase giurisdizionale.
30      Per quanto riguarda la nozione di «procedimento giudiziario», ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138, essa va interpretata in modo altrettanto ampio che quella di «procedimento amministrativo», in quanto peraltro sarebbe incoerente interpretare queste due nozioni in modo diverso con riferimento al diritto di scegliere il proprio avvocato o rappresentante.
31      Ne consegue che la nozione di «procedimento giudiziario» non può essere limitata né ai soli procedimenti non amministrativi che si svolgono dinanzi a un giudice propriamente detto, né operando una differenziazione tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un simile procedimento. Pertanto qualsiasi fase, anche preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale deve essere considerata rientrante nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138.
32      Nel caso di specie, per quanto riguarda la mediazione giudiziale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale mediazione è necessariamente ordinata da un giudice investito di un ricorso giurisdizionale e che essa rappresenta una fase del procedimento giudiziario avviato dinanzi a un giudice propriamente detto, il quale è, in linea di principio, vincolato dall’accordo di mediazione eventualmente ottenuto dalle parti.
33      In tali circostanze, ritenere che detta mediazione non costituisca anch’essa, ai fini dell’articolo 201 della direttiva 2009/138, un «procedimento giudiziario» ai sensi di tale articolo, priverebbe l’assicurato, per questa sola fase, del suo diritto di scegliere il proprio avvocato o rappresentante. Orbene, è incontestabile che l’assicurato necessita di tutela giuridica nella fase che, una volta avviata, costituisce parte integrante del procedimento dinanzi al giudice che lo ha disposto. Siffatta interpretazione è del resto conforme all’obiettivo della direttiva 2009/138, ricordato al punto 26 della presente sentenza, di garantire una tutela adeguata degli assicurati, in quanto consente loro di continuare a beneficiare dell’assistenza dello stesso rappresentante per la fase propriamente giudiziaria del procedimento.
34      Analogamente, per quanto riguarda il procedimento di mediazione stragiudiziale, la circostanza che esso non avvenga dinanzi a un giudice non consente di escluderlo dalla nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2009/138.
35      Infatti, un simile procedimento di mediazione può sfociare in un accordo tra le parti interessate che, su richiesta anche di una sola di esse, può essere omologato da un giudice. Inoltre, nell’ambito del procedimento di omologazione, tale giudice è vincolato dal contenuto di detto accordo, quale definito dalle parti nel corso della mediazione, al di fuori dei casi in cui tale accordo è contrario all’ordine pubblico o, eventualmente, all’interesse dei figli minori.
36      Ne consegue che l’accordo al quale le parti pervengono, risultante da una mediazione giudiziale o stragiudiziale, ha come conseguenza di vincolare il giudice competente che procede alla sua convalida, ed esplica, dopo aver acquisito forza esecutiva, gli stessi effetti di una sentenza.
37      In tali circostanze, il ruolo dell’avvocato o del rappresentante sembra essere più importante nell’ambito di una mediazione che nell’ambito di un reclamo presentato dinanzi a un’autorità amministrativa, come quello menzionato al punto 27 della presente sentenza, il cui esito non vincola né un eventuale organo amministrativo successivo né un giudice amministrativo.
38      Nell’ambito di un procedimento che può fissare definitivamente la posizione giuridica dell’assicurato, senza che egli abbia alcuna possibilità reale di modificare tale posizione mediante un ricorso giurisdizionale, l’assicurato necessita di tutela giuridica e, tenuto conto degli effetti dell’omologazione dell’accordo risultante dalla mediazione, gli interessi dell’assicurato che ha fatto ricorso alla mediazione saranno meglio tutelati se egli potrà avvalersi del diritto alla libera scelta del rappresentante, previsto all’articolo 201 della direttiva 2009/138, al pari dell’assicurato che si rivolga direttamente al giudice.
39      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto di tale articolo 201, si deve rilevare che l’ambito di applicazione della sezione 4 del capo II del titolo II della direttiva 2009/138, relativa all’assicurazione tutela giudiziaria, è definito all’articolo 198 di tale direttiva in modo particolarmente esteso, dal momento che, ai sensi di tale disposizione, detta sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria mediante la quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.
40      Una simile definizione dell’ambito di applicazione di tale sezione conferma un’interpretazione ampia dei diritti degli assicurati previsti dalla sezione medesima tra i quali, in particolare, quello di cui all’articolo 201 della direttiva 2009/138 di scegliere il proprio rappresentante.
41      Peraltro, lo stesso diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione, sia, come rilevano gli ordini degli avvocati, mediante la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), che sulla base del diritto primario, in particolare dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera g), TFUE, ai sensi del quale, nell’ambito della cooperazione giudiziaria nelle materie civili, il legislatore dell’Unione è chiamato ad adottare misure volte a garantire lo «sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie». Sarebbe quindi incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi e restringesse, al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di tali metodi.
42      Alla luce di tutto ciò che precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest’ultimo.
 Sulle spese
43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest’ultimo.
Firme

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Lingua processuale: il neerlandese; testo italiano pubblicato sul portale ufficiale della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

24 maggio 2020

27/20. LUDOVICI, Contratti di locazione ai tempi del coronavirus tra eccessiva onerosità sopravvenuta, recesso e strumenti a.d.r. (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2020)

Contratti di locazione ai tempi del coronavirus 
tra eccessiva onerosità sopravvenuta, recesso e strumenti a.d.r.

di
Gianluca LUDOVICI

Estratto da Gianluca LUDOVICI
CORONAVIRUS E LOCAZIONI. Guida teorico-pratica sugli strumenti di tutela
Guida teorico-pratica con formule e modelli
(Diritto Avanzato, Milano, 2020)

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente URL:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 maggio 2020

26/20. Coronavirus e mediazione: suggerimenti del CNF agli Organismi di Mediazione forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020)

Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

NOTA. Si segnala:

Il Consiglio Nazionale Forense intende manifestare piena solidarietà al personale e ai mediatori degli Organismi Forensi e a tutti coloro, colleghe e colleghi, che operano utilizzando lo strumento della mediazione per la definizione delle controversie.
Le misure sinora adottate dal Governo mirano in via prioritaria alla tutela della salute delle persone, cosicché gli ordinari e consueti servizi al pubblico sono necessariamente limitati dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria.
In questo momento difficile per la società tutta, il ricorso alla definizione delle controversie in mediazione rappresenta un valido strumento per gli avvocati che possono proporre ai propri assistiti un metodo di soluzione dei conflitti rapido ed efficace, che garantisce la tutela dei diritti e favorisce il raggiungimento di accordi con efficacia esecutiva.
In considerazione di ciò, alla scadenza dell’11 maggio 2020, di cui all’art. 36 del d.l. 23/2020, quale termine ultimo del periodo di sospensione dei procedimenti di mediazione, consultati anche gli interlocutori specialisti della mediazione, si suggerisce agli Organismi Forensi di riprendere il servizio avendo cura di seguire, compatibilmente con la dotazione di mezzi e persone dell’ufficio, le seguenti indicazioni:
- lavoro del personale dipendente anche in modalità smart working, consentendo la gestione delle pratiche da remoto così come l'aggiornamento per via telematica degli avvocati e dei mediatori sullo stato delle procedure in corso;
- deposito telematico, mediante invio per posta elettronica certificata, delle nuove domande di mediazione e dei documenti relativi ai procedimenti in corso;
- fissazione di un nuovo incontro per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati a data da destinarsi dando precedenza, nella calendarizzazione, alle mediazioni demandate dal giudice per le quali è opportuno anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile;
- rinnovazione della convocazione delle parti e dei difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari;
- adozione in via preferenziale delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, come previsto dal comma 20 bis dell’art. 83 del d.l., consentendo al mediatore di effettuare il collegamento anche da postazione sita presso il proprio studio o abitazione;
- in mancanza della modalità di incontro da remoto, definizione delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione con la presenza delle parti previa intesa con le istituzioni sanitarie, garantendo il rispetto di tutte le regole prescritte per la prevenzione del contagio da Coronavirus.
Per gli incontri di mediazione da remoto si segnala che gli organismi iscritti al registro ministeriale, possono svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione del proprio regolamento di procedura fino al 31 luglio 2020, dopo tale data apportando le necessarie modifiche al regolamento dell’Organismo (Sul punto, si veda la comunicazione del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_1_2_3.page).
Si ricorda che la trattazione dell’incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video. L’eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa.
La società fornitrice della piattaforma prescelta deve fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel caso in cui i dati possano essere trattati al di fuori dello spazio economico europeo, deve far riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server negli USA il riferimento è il Privacy Shield).
L’accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte dell’organismo o del mediatore.
A cura della segreteria dell’organismo sarà inviata una comunicazione recettizia con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni - salvo improrogabili ragioni di urgenza - ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.
I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell’incontro, escluse le ipotesi di formazione dei mediatori, previo consenso delle parti.
Per le sessioni separate il mediatore dovrà escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate, qualora il sistema lo consenta. In alternativa il mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali far accedere solo le parti interessate alla sessione separata.
Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.
Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 maggio 2020

25/20. Lite sul pagamento degli emolumenti dell'amministratore di condominio: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2020)

=> Tribunale di Monza, 12 dicembre 2019

La fattispecie avente ad oggetto il mancato pagamento degli emolumenti dell'amministratore di condominio per l'attività prestata non ricade tra le controversie relative a “materia di condominio” ex art. 5 del d.lgs. 28/2010. Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata per il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2020

Tribunale di Monza
Sentenza
12 dicembre 2019

Omissis

omissis ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis emesso omissis a favore del omissis per il pagamento della somma di € omissis, oltre interessi, quale compenso per l'attività di amministratore del suddetto Condominio.
A sostegno dell'opposizione il Condominio omissis eccepiva in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria, nel merito la carenza di prova scritta del credito e la sua inesistenza, nonché l'inadempimento del omissis alle proprie obbligazioni. L'opponente, pertanto, chiedeva in via preliminare che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che le parti fossero rimesse davanti al competente organismo per il tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato, in via subordinata che fosse accertato e dichiarato che con il pagamento della somma di € omissis nulla era ancora dovuto al omissis, in via di mero subordine che fossero ridotte le somme eventualmente ancora dovute nel limite del giusto e del provato.
Si costituiva omissis chiedendo in via preliminare che fosse rigettata l'eccezione di improcedibilità per non essere la presente questione afferente a rapporti condominiali e nel merito che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria. La fattispecie di cui è causa ha come oggetto il mancato pagamento degli emolumenti dell'amministratore del Condominio per l'attività prestata e non ricade tra le controversie relative a “materia di condominio” ex art. D.Lgs n. 28/2010.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio omissis, merita accoglimento omissis non risultando provata la pretesa creditoria avanzata dal omissis, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal omissis; revoca il decreto ingiuntivo omissis; condanna omissis al pagamento in favore del Condominio omissis, della somma di € omissis per anticipazioni e della somma di € omissis per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

10 maggio 2020

24/20. Richiesta dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2020)

=> Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019, n. 23664

Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che nel caso di specie fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione, giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere operato un'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 23664
10 dicembre 2019

Omissis

La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sul presupposto nel caso di specie fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione, giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere operato un'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Quanto all'ulteriore eccezione di rito, si è già disposto in sede di istruzione della causa in ordine al mutamento del rito, dato che il giudizio era stato erroneamente introdotto nelle forme previste dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2011 in difetto dei presupposti.
La domanda risarcitoria è stata fondata sull'assunto che la Banca omissis e successivamente la omissis avessero illegittimamente mantenuto la segnalazione del nominativo della omissis in Centrale Rischi “a sofferenza”, in difetto dei presupposti, dato che una precedente posizione debitoria della medesima era stata definita a seguito di intervenuta transazione e la Banca omissis aveva prestato il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data omissis.
Invero, tale presupposto è risultato del tutto privo di riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria omissis. Neppure alcuna prova dell'eventuale condotta negligente delle convenute può trarsi dal contenuto delle missive che le convenute hanno rispettivamente inviato all'attrice in data omissis, giacché in esse è fatto riferimento del tutto generico all'intervenuta cancellazione di una pregressa segnalazione a sofferenza senza alcuna specificazione della data in cui essa fosse intervenuta.
Ne discende che la pretesa risarcitoria risulta del tutto sfornita di prova nell'an.
Per tali ragioni, la domanda è respinta.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti delle convenute nella complessiva misura di euro 12.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: respinge le domande proposte dalla parte attrice; condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida complessivi euro 12.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 maggio 2020

23/20. Coronavirus e mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2020)


Di seguito alcuni spunti di riflessione:

- BRUNO, La sospensione dei termini procedurali in media-conciliazione e negoziazione assistita, ai tempi del Covid-19, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- COCOLA – ZACCHEO, La disciplina temporanea d’emergenza del procedimento di mediazione in via telematica: criticità normative e difficoltà attuative, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- COCOLA, Un chiarimento necessario sull’art. 83 comma 20 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d.Cura Italia) in materia di Mediazione civile e commerciale, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2020 (link diretto all’articolo pubblicato in versione gratuita sulla rivista cit.);

- GRASSI, MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, Diritto Avanzato, Milano, 2018.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2020

4 maggio 2020

22/20. MEDIA Magazine n. 5 del 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2020)

MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 5/20  Maggio 2020


Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti e buona lettura a tutti!


GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Roma, 5 dicembre 2019, n. 23389

=> Corte di appello di Milano, 28 novembre 2019, n. 4724


DOTTRINA



DATI E DOCUMENTI



SEGNALAZIONI da Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

Gianluca LUDOVICI, CORONAVIRUS E LOCAZIONI. Strumenti di tutela negoziali e processuali (Guida teorico-pratica con formule e modelli, con prefazione di Francesco FELIS, Notaio), Diritto Avanzato, Milano, 2020.

Interpretazione dei d.p.c.m. ai tempi del covid-19 (webinar gratuito con G. SURIANO, L. VIOLA, G. MONTELEONE, A. GIORDANO, M. PIERRI, V. de GIOIA, M. FILIPPELLI, G. LUDOVICI, R. GIORDANO).


REDAZIONE APERTA

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2020
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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