DIRITTO D'AUTORE


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30 giugno 2022

24/22. Omessa mediazione solo nei confronti di alcuni convenuti: che succede? (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2022)

=> Tribunale di Rovigo, 2 febbraio 2022 

In caso di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), qualora, dopo che il giudice abbia concesso il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo l’attore coinvolto, con il primo esperimento conclusosi con verbale negativo, alcuni convenuti, l’attore non abbia coltivato la mediazione nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti avverso i quale non era stata precedentemente proposta (I).

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Rovigo
provvedimento
24 febbraio 2022

Omissis 

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 20 aprile 2018, omissis chiedeva al Tribunale di Rovigo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli articoli o dei servizi editi dalle rispettive testate giornalistiche.

La problematica è insorta dopo che omissis è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne, con la carcerazione preventiva e applicazione di altre misure cautelari non detentive. Il ricorrente, al termine del processo penale, veniva assolto dal Tribunale di Padova “per non avere commesso il fatto”, e si doleva di come i mezzi di informazione, convenuti in giudizio, avessero trattato il caso, già durante le indagini, con articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio.

Ad esito della riserva assunta alla prima udienza, il giudice disponeva la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava la nullità del ricorso nei confronti di omissis s.p.a. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (avendo diversi convenuti eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione). Tale mediazione non veniva però esperita e parte attrice non ottemperava all'ordine di integrazione della domanda nei confronti di omissis s.p.a., con la conseguenza che all'udienza successiva il giudice ordinava la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti di omissis Editore s.p.a., disponendo la rinnovazione della notifica a omissis s.r.l., che veniva successivamente dichiarata contumace con ordinanza del 15 luglio 2020.

Con la citata ordinanza il giudice contestualmente assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ad esito delle quali la causa veniva dichiarata matura per la decisione senza necessità di istruttoria.

Per quanto concerne la condizione di procedibilità della domanda, l'art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs.

28/2010 dispone che la presente domanda, avendo per oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa, sia da precedere dalla mediazione obbligatoria disciplinata dal richiamato decreto legislativo.

Nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L.vo 28/2010 solo nei confronti di omissis, con esito negativo.

Ad esito della prima udienza, il giudice aveva concesso il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo coinvolto, con il primo esperimento conclusosi con verbale negativo del 3 novembre 2017, alcuni convenuti. Poiché parte attrice non ha coltivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti – odierni convenuti - avverso i quale non era stata precedentemente proposta, ossia: omissis. omissis spa ha eccepito la improcedibilità della domanda, per non avere parte attrice svolto nei propri confronti la mediazione obbligatoria né prima della introduzione del giudizio né a seguito dell'ordinanza del 21 maggio 2019. L'eccezione di omissis, però, è infondata e deve essere rigettata, considerato che dal verbale di mediazione risulta che essa sia stata invitata e che abbia comunicato in data 20 ottobre 2017 di non aderire alla procedura di mediazione.

Vanno ora esaminate le domande nei confronti delle altre parti processuali omissis l'impossibilità di esaminare il supporto in atti, ed in particolare il disco prodotto, avendo i file un'estensione non leggibile, impone di rimettere la causa in istruttoria, concedendo termine per il deposito del documento con formato compatibile con le disposizioni del citato decreto.

Le spese meritano di essere compensate tra le parti in causa attesa la complessità della fattispecie. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda nei confronti di omissis; dichiara il difetto di legittimazione passiva di omissis che vengono estromesse dal giudizio; dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo nei confronti di omissis, in favore rispettivamente del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Roma, in alternativa al Tribunale di Verona; rigetta le domande nei confronti di omissis spa; revoca la dichiarazione di contumacia della omissis srl, dichiara la nullità della notifica e dispone la cancellazione della causa dal ruolo della predetta società; visto l'art. 279, ter comma c.p.c., dispone la prosecuzione della causa limitatamente a omissis SPA con separata ordinanza. Spese legali interamente compensate tra le parti. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 giugno 2022

23/22. SPINA, Avvocato non chiama in mediazione il litisconsorte necessario? Condannato! (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2022)

Avvocato non chiama in mediazione il litisconsorte necessario? Condannato!

(nota a Corte d'appello di Milano, sentenza 21.3.2022, n. 936)

di Giulio Spina

in Mister Lex del 23.6.2022.

Cosa succede se l'avvocato non chiama in mediazione un litisconsorte necessario e la domanda viene dichiarata improcedibile proprio a causa di questa omissione? E magari la parte subisce una pesante condanna in tema di spese di lite?

Purtroppo sono guai per l'avvocato.

Per affrontare l'intricato caso trattato dalla Corte d'appello di Milano, Mister Lex ha interpellato Giulio Spina.

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente URL: https://www.misterlex.it/doc/mediazione-responsabilita-avvocato/

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 giugno 2022

22/22. Improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione delegata o disposta dal giudice: la parte interessata può introdurre nuovo giudizio? (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2022)

=> Tribunale di Firenze, 14 marzo 2022 

L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) costituisce potere discrezionale dell'ufficio e, ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito. Ciò posto, l'emissione di sentenza di rito (improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione delegata o disposta dal giudice) non produce giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) cosicché, salvo che nelle more non sia stato emesso provvedimento idoneo al giudicato (così nel processo di appello rispetto alla sentenza di primo grado, ovvero nell'opposizione a decreto ingiuntivo), e non siano maturate decadenze o prescrizioni sostanziali, la parte interessata ben potrà introdurre nuovo giudizio (I).

(I) Si veda l’art. 5, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
Sentenza, n. 883
24 marzo 2022

Omissis

L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti” sempreché non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. D.Lgs. citato). Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito. Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l'intervento di soggetto terzo imparziale, non pone problemi di natura costituzionale né appare lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale sul diritto di azione e di accesso alla giustizia (Carta di Nizza, CEDU). Non vi è dubbio infatti che l'intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale. Sul punto va poi rilevato che l'emissione di sentenza di rito non produce giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) cosicché, salvo che nelle more non sia stato emesso provvedimento idoneo al giudicato (così nel processo di appello rispetto alla sentenza di primo grado, ovvero nell'opposizione a D.I.), e non siano maturate decadenze o prescrizioni sostanziali, la parte interessata ben potrà introdurre nuovo giudizio.

Da disattendere è l'istanza di remissione in termini avanzata, da qualificarsi giuridicamente ai sensi dell'art. 153, II co. C.p.c..

L'omesso avvio del procedimento di mediazione non è infatti dipeso da causa non imputabile all'attore.

Nella fattispecie è pacifico che, nel termine concesso con l'ordinanza del 3.4.2018, nessuna delle parti ha attivato la mediazione. Parte attrice è pertanto decaduta dal potere di attivazione del procedimento di mediazione delegata.

D'altra parte la disciplina di cui al d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. non prevede, a differenza dei casi di omessa mediazione nelle materie in cui la stessa è obbligatoria ante causam (art. 5 co 1 bis), alcun meccanismo di sanatoria del vizio processuale conseguente al mancato espletamento della mediazione disposta dal giudice.

La causa va pertanto definita con pronuncia di mero rito, senza entrare nel merito.

Va inoltre disattesa la richiesta di interruzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 300 c.p.c., formulata da parte attrice a seguito della cancellazione della omissis s.a.s. dal Registro delle Imprese. Costituisce infatti principio consolidato che la cancellazione, anche della società di persone, da registro delle imprese, dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti” (v. Cass. 18250/2020). A norma dell'art. 300 c.p.c., è ritenuto indispensabile la comunicazione formale dell'evento da effettuarsi dal procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde, l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti; dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo dei processo, si configura come negozio processuale dei procuratore legittimato dal potere rappresentativo conferito con la procura ad litem. Fi.é non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte divenuta incapace, proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace, si verifica, appunto, il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, cod. civ. avrebbe dovuto procurarne l'estinzione”. Alla luce dei suddetti principi si deve ritenere che, in mancanza di una formale comunicazione di parte, come nel processo oggi in esame, si verifica appunto il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata. 

PQM 

Il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda respinta, così provvede:dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da parte attrice; condanna omissis, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso 15%, IVA e CPA.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

3 giugno 2022

21/22. MEDIA Magazine n. 6 del 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2022)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 6/22  giugno 2022 


Buona lettura

 

GIURISPRUDENZA 


Mediazione attivata tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio: la domanda è procedibile? (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2022)
=> Tribunale di Firenze, 11 febbraio 2022

La parte onerata, a prescindere dalla parte che abbia attivato la mediazione, non compare al primo incontro: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2022)
=> Tribunale di Firenze, 10 gennaio 2022

Soccombente condannato a rimborsare al vincitore le spese di assistenza legale per l'esperimento della mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2022)
=> Tribunale di Torino, 30 novembre 2021

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore) 

Paolo IANNONE, COMPENDIO DI DIRITTO SANITARIO. Normativa, prassi e contenzioso (Diritto Avanzato, Milano, 2022) 

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2022

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