Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della
direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori)” è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 19-8-2015 (I).
Il d.lgs. n. 130 del 2015 ha modificato, tra l’altro, varie
disposizioni del cd. Codice del consumo
(d.lgs. n. 206 del 2005) e, in particolare, la disciplina di cui agli artt. 141
e ss. in tema di composizione
extragiudiziale delle controversie nei rapporti tra consumatore e professionista.
Le nuove norme di cui al d.lgs.
n. 130 del 2015 sono in vigore dal 3 settembre 2015.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 43/2015
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130
Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (direttiva sull'ADR
per i
consumatori).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla
risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n.
2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i
consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012,
n. 234,
recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e
all'attuazione
della normativa e
delle politiche dell'Unione
europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014,
n. 154, recante delega al
Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri
atti dell'Unione europea - Legge
di delegazione europea
2013 -
secondo semestre - ed in
particolare l'articolo 8,
che introduce
principi e criteri direttivi specifici
per il recepimento
della
direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei
ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera
dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei
ministri e del
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto
con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
E m
a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Codice
del consumo in
attuazione della direttiva
2013/11/UE sulla
risoluzione alternativa delle
controversie dei
consumatori
1. Alla parte V del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo,
il titolo II
termina con l'articolo
140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis -
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».
2. L'articolo 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni
generali: definizioni ed
ambito di
applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona
fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) «professionista»: il
soggetto, di cui all'articolo 3,
comma 1,
lettera c);
c) «contratto di vendita»: il
contratto di cui
all'articolo 45,
comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il
contratto di cui
all'articolo 45,
comma 1, lettera f);
e) «controversia
nazionale»: una controversia relativa
ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stabilito il professionista;
f) «controversia
transfrontaliera»: una controversia relativa
ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
da quello in cui e' stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una
procedura di risoluzione
extragiudiziale
delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi
organismo, a prescindere dalla
sua
denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione
di una controversia attraverso
una procedura ADR
ed e' iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
i) «autorita' competente»:
le autorita' indicate
dall'articolo
141-octies;
l) «domanda»: la domanda
presentata all'organismo per avviare
la
procedura ADR;
m) «servizi non economici
di interesse generale»:
i servizi di
interesse generale che
non sono prestati
a fini economici,
a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali
servizi sono
prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza
corrispettivo
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente
titolo il professionista si
considera
stabilito:
a) se si tratta di una persona
fisica, presso la
sua sede di
attivita';
b) se si tratta di una societa'
o di un'altra persona giuridica o
di un'associazione di persone fisiche o
giuridiche, presso la sua
sede legale, la sua amministrazione centrale
o la sua
sede di
attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del
presente titolo, l'organismo
ADR si considera
stabilito:
a) se e' gestito da una persona
fisica, nel luogo in cui svolge le
attivita' ADR;
b) se e' gestito da una persona
giuridica o da un'associazione di
persone fisiche o di persone giuridiche,
nel luogo in
cui tale
persona giuridica o associazione
di persone fisiche
o giuridiche
svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale;
c) se e' gestito da un'autorita'
o da un altro ente pubblico, nel
luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al
presente titolo, si
applicano alle
procedure volontarie di
composizione
extragiudiziale per la
risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e
transfrontaliere, tra consumatori
e professionisti residenti
e
stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle
quali l'organismo
ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine
di agevolare
una soluzione amichevole
e, in particolare,
agli organismi di
mediazione per la trattazione degli
affari in materia
di consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri
organismi
ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati
dalle
autorita' di cui al comma 1, lettera i),
previa la verifica
della
sussistenza dei requisiti
e della conformita'
della propria
organizzazione e delle
proprie procedure alle
prescrizioni del
presente titolo. Le disposizioni
di cui al
presente titolo si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi del
comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano altresi'
alle procedure di
conciliazione paritetica di
cui all'articolo
141-ter.
6. Sono
fatte salve le
seguenti disposizioni che
prevedono
l'obbligatorieta' delle procedure
di risoluzione extragiudiziale
delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, che disciplina i casi
di condizione di
procedibilita' con
riferimento alla mediazione finalizzata
alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249,
che
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera
b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema
idrico, e le
cui modalita' di
svolgimento sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il
sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei
settori di competenza dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas
ed il sistema
idrico, della Banca
d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e la
borsa e
dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, ivi
comprese
quelle che prevedono
la partecipazione obbligatoria del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente
Codice, se rispettano i principi, le procedure e i
requisiti delle
disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al
presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi
di trattamento dei
reclami dei
consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici
d'interesse generale;
c) alle controversie fra
professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra
consumatore e professionista;
e) ai tentativi di
conciliazione giudiziale per
la composizione
della controversia nel
corso di un
procedimento giudiziario
riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un
professionista nei confronti di un
consumatore;
g) ai servizi di assistenza
sanitaria, prestati da professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il
loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e
la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di
istruzione superiore o di formazione
continua.
9. Le disposizioni di cui
al presente titolo
non precludono il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle
norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari
pubblici sono incaricati
delle controversie e
considerati
rappresentanti sia degli interessi
dei consumatori e
sia degli
interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non puo' essere
privato in nessun
caso del
diritto di adire il giudice competente qualunque sia
l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.».
3. Dopo l'articolo 141 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 141-bis (Obblighi,
facolta' e requisiti degli organismi ADR).
- 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web
aggiornato che fornisca
alle parti un
facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento
della
procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda
e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle
parti, su richiesta delle stesse,
le informazioni di cui alla lettera
a), su un
supporto durevole,
cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la
possibilita', ove applicabile, di
presentare la domanda
anche in modalita'
diverse da quella
telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni
tra le parti
per via
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare
sia le controversie nazionali
sia quelle
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto
del regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di
organismi
ADR;
f) adottare
i provvedimenti necessari
a garantire che
il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole
di
cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, e successive
modificazioni.
2. Gli
organismi ADR possono,
salve le diverse
prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle
autorita' di regolazione di settore,
mantenere e introdurre
norme
procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento
di una
determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato
di contattare il
professionista
interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo
passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia e' futile o
temeraria;
c) la controversia e' in corso
di esame o e' gia' stata esaminata
da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia
e' inferiore o
superiore a una
soglia monetaria prestabilita a un livello tale da
non nuocere in
modo significativo all'accesso del
consumatore al trattamento
dei
reclami;
e) il consumatore non ha
presentato la domanda all'organismo
ADR
entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore
a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il
reclamo
al professionista;
f) il trattamento di questo tipo
di controversia rischierebbe
di
nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo
ADR.
3. Qualora,
conformemente alle proprie
norme procedurali, un
organismo ADR non e' in
grado di prendere
in considerazione una
controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce
a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua
decisione di non prendere in
considerazione la controversia
entro
ventuno giorni dal ricevimento
del fascicolo della
domanda. Tali
norme procedurali non
devono nuocere in
modo significativo
all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in
caso di controversie transfrontaliere.
4. E' fatto obbligo agli
organismi ADR di prevedere e garantire che
le persone fisiche
da essi incaricate
della risoluzione delle
controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze
e delle competenze in materia
di
risoluzione alternativa o
giudiziale delle controversie dei
consumatori, inclusa una
comprensione generale del
diritto
provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico
di durata sufficiente
a garantire
l'indipendenza
dell'attivita' da svolgere,
non potendo essere
sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni
dell'una o dell'altra delle parti o
dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente
dall'esito della procedura.
5. E' fatto altresi' obbligo
alle persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie, di
comunicare tempestivamente
all'organismo ADR tutte le
circostanze, emerse durante
l'intera
procedura ADR, idonee
ad incidere sulla
loro indipendenza e
imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o
l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o
del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:
a) sostituire
la persona fisica
interessata, affidando la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
b) garantire che la persona
fisica interessata si
astenga dal
condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre
alle parti di
presentare la controversia ad un altro
organismo ADR competente
a
trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona
fisica interessata di
continuare a
condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state
informate
delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato
obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle
parti di
ritirarsi in qualsiasi
momento dalla procedura ADR, salvo
quanto previsto dall'articolo
141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell'ipotesi prevista dal
comma 5, qualora l'organismo ADR sia
costituito da una sola persona fisica,
si applicano unicamente
le
lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche
incaricate della procedura ADR siano
assunte o retribuite
esclusivamente da un'organizzazione
professionale o da
un'associazione di imprese
di cui il
professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti
del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano
a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente
comma non si
applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un
organismo collegiale composto da un numero uguale di
rappresentanti
dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese
da
cui sono assunte o retribuite
e di una
o piu' associazioni
dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
9. E' fatto obbligo agli
organismi ADR in cui le persone
fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie fanno
parte di un
organismo collegiale, disporre che il collegio sia
composto da un
numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di
rappresentanti degli interessi dei professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai
fini del comma 4,
lettera a), del
presente articolo, provvedono alla formazione delle persone
fisiche
incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie,
le
autorita' competenti provvedono
a monitorare i
programmi di
formazione istituiti dagli organismi ADR in base
alle informazioni
comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4,
lettera
g). I programmi di formazione possono
essere promossi ed
eseguiti
dalle stesse autorita' competenti, di
cui all'articolo 141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori
di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
Art. 141-ter (Negoziazioni
paritetiche). - 1. Le procedure svolte
dinanzi agli organismi ADR
in cui parte
delle persone fisiche
incaricate della risoluzione
delle controversie sono
assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista o da
un'organizzazione
professionale o da un'associazione di
imprese di cui
il
professionista e' membro, sono considerate procedure ADR,
ai sensi
del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni
di
cui al presente titolo, rispettano
i seguenti ulteriori
requisiti
specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le
persone fisiche incaricate
della risoluzione delle
controversie devono far parte di una commissione paritetica composta
da un numero
uguale di rappresentanti delle
associazioni dei
consumatori e degli
utenti, di cui
all'articolo 137, e di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una
procedura trasparente;
b) le
persone fisiche incaricate
della risoluzione delle
controversie devono ricevere un
incarico di almeno
tre anni per
garantire l'indipendenza della loro azione;
c) e' fatto
obbligo al rappresentante delle
associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137,
di non avere
alcun rapporto lavorativo con
il professionista, con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui
il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per
un periodo di tre anni
decorrenti dalla cessazione
del proprio
incarico nell'organismo ADR, ne'
di avere contributi
finanziari
diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati
dal
professionista o dall'organizzazione professionale o
dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all'associazione
dei consumatori per
gli oneri
sostenuti per prestare assistenza
gratuita al consumatore
nella
procedura ADR, devono
essere erogati in
modo trasparente,
informandone l'autorita' competente
o secondo le
procedure dalla
stessa stabilite;
d) e'
fatto, altresi', obbligo
al rappresentante del
professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso al
momento di conferimento dell'incarico, di non avere
alcun rapporto
lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per
un periodo di tre anni
decorrenti dalla cessazione
del proprio
incarico nell'organismo ADR;
e) l'organismo di risoluzione
delle controversie, ove
non abbia
distinta soggettivita' giuridica
rispetto al professionista o
all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui
il professionista fa
parte, deve essere
dotato di sufficiente
autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti
gerarchici o funzionali
con il professionista, deve
essere
chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed
avere a sua disposizione risorse
finanziarie sufficienti, distinte
dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi
compiti.
2. Rientrano nelle procedure di
cui al comma 1 esclusivamente le
negoziazioni paritetiche disciplinate
da protocolli di
intesa
stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un
numero non
inferiore a un terzo delle associazioni
dei consumatori e
degli
utenti, di cui all'articolo 137,
nonche' quelle disciplinate
da
protocolli di intesa stipulati nel
settore dei servizi
pubblici
locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in
sede di Conferenza
unificata Stato-regioni e
Stato-citta' ed
autonomie locali del 26 settembre
2013, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.
Art. 141-quater (Trasparenza,
efficacia, equita' e liberta'). - 1.
E' fatto obbligo agli organismi
ADR, di rendere
disponibili al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta
e in
qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita'
di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare e
facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalita' di contatto,
l'indirizzo postale e quello di posta
elettronica;
b) il
proprio inserimento nell'elenco
di cui all'articolo
141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate
della procedura ADR,
i criteri
seguiti per il
conferimento dell'incarico nonche'
per la loro
successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza,
l'imparzialita' e l'indipendenza delle
persone
fisiche incaricate della procedura
ADR qualora siano
assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l'eventuale appartenenza a
reti di organismi ADR che agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza
specifica, incluso, eventualmente, il
limite di valore di competenza;
g) le
norme che disciplinano
la procedura di risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e'
stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare
di
trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,
comma 2;
h) le lingue nelle
quali possono essere
presentati i reclami
all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se
l'organismo ADR risolve
le controversie in
base a
disposizioni giuridiche, considerazioni di equita', codici
di
condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attivita' che le
parti sono tenute a rispettare prima
di avviare la procedura ADR,
incluso il tentativo
di risoluzione
della controversia mediante
negoziazione diretta con
il
professionista;
m) la
possibilita' o meno
per le parti
di ritirarsi dalla
procedura;
n) gli eventuali costi che le
parti dovranno sostenere, comprese le
norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della
procedura ADR;
p) l'effetto giuridico
dell'esito della procedura ADR;
q) l'esecutivita' della
decisione ADR, nei
casi eventualmente
previsti dalle norme vigenti.
2. E' fatto obbligo agli
organismi ADR di rendere disponibili
al
pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in
altra modalita' funzionale
al perseguimento delle
finalita' di
trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'. Tali
relazioni, con
riferimento alle controversie
sia nazionali che
transfrontaliere,
devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e
tipologie di controversie cui si
riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche
o significative generatrici delle
controversie tra consumatori e
professionisti; tali informazioni
possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee
ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare
le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi;
c) la percentuale di
controversie che l'organismo ADR ha
rifiutato
di trattare e la quota in
percentuale dei tipi
di motivo per i
rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di
cui dell'articolo 141-ter,
le quote
percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore
del professionista, e di controversie risolte con
una composizione
amichevole;
e) la quota percentuale delle
procedure ADR interrotte e, se noti,
i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per
la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto,
se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
h) l'eventuale cooperazione con
organismi ADR all'interno di reti
di organismi ADR che
agevolano la risoluzione
delle controversie
transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono
rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e
facilmente accessibili online e offline per
entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire
la partecipazione alle
parti senza obbligo
di
assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle
parti di
ricorrere al parere
di un soggetto
indipendente o di
essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) essere gratuite o disponibili
a costi minimi per i consumatori;
d) l'organismo ADR che ha ricevuto
una domanda da'
alle parti
comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla
controversia
non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine
di novanta giorni dalla
data di
ricevimento del fascicolo
completo della domanda
da parte
dell'organismo ADR; in
caso di controversie particolarmente
complesse, l'organismo ADR puo',
a sua discrezione,
prorogare il
termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono
essere
informate di tale proroga e del nuovo termine di
conclusione della
procedura.
4. Nell'ambito delle procedure
ADR deve essere garantito altresi'
che:
a) le parti abbiano la
possibilita', entro un
periodo di tempo
ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e
i fatti presentati
dall'altra parte, salvo
che la parte
non abbia espressamente
richiesto che gli stessi
debbano restare riservati,
le eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e
di poter
esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del
fatto che non
sono obbligate a
ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere
un
parere indipendente o essere rappresentate o assistite da
terzi in
qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia
notificato l'esito della
procedura ADR per
iscritto o su un supporto durevole,
e sia data
comunicazione dei
motivi sui quali e' fondato.
5. Nell'ipotesi di procedure ADR
volte a risolvere la controversia
proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la
possibilita' di ritirarsi dalla procedura in
qualsiasi momento. Le parti sono
informate di tale
diritto prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del
professionista di aderire
alle procedure ADR,
la facolta' di
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare
o meno o di dare
seguito a una
soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare
o seguire la soluzione proposta o
meno;
2) la partecipazione alla
procedura non preclude la possibilita' di
chiedere un risarcimento
attraverso un normale
procedimento
giudiziario;
3) la soluzione proposta
potrebbe essere diversa dal risultato
che
potrebbe essere ottenuto
con la decisione
di un organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare
o meno o di dare
seguito a una
soluzione proposta, siano informate
dell'effetto giuridico che da
cio' consegue;
d) le
parti, prima di
accogliere una soluzione
proposta o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di
riflessione ragionevole.
Art. 141-quinquies (Effetti
della procedura ADR
sui termini di
prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento
da parte
dell'organismo ADR, la relativa domanda
produce sulla prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce,
i relativi termini di prescrizione
e decadenza iniziano
a decorrere nuovamente
dalla data della
comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia
con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le
disposizioni relative alla prescrizione
e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia
e' parte.
Art. 141-sexies (Informazioni e
assistenza ai consumatori). - 1. I
professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere
ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i
consumatori, sono obbligati ad
informare questi ultimi
in merito
all'organismo o agli
organismi competenti per
risolvere le
controversie sorte con i
consumatori. Tali informazioni
includono
l'indirizzo del sito web
dell'organismo ADR pertinente
o degli
organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al
comma 1 devono essere fornite in modo
chiaro, comprensibile e
facilmente accessibile sul
sito web del
professionista, ove esista, e nelle condizioni generali
applicabili
al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista
ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia
possibile risolvere una controversia tra
un consumatore e
un professionista stabilito
nel rispettivo
territorio in seguito a
un reclamo presentato
direttamente dal
consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al
consumatore
le informazioni di cui al comma 1, precisando se
intenda avvalersi
dei pertinenti organismi ADR per risolvere la
controversia stessa.
Tali informazioni sono
fornite su supporto
cartaceo o su
altro
supporto durevole.
4. E'
fatta salva l'applicazione delle
disposizioni relative
all'informazione dei consumatori
sulle procedure di
ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all'accesso
dei consumatori alle
controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di
settore,
gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea
per i consumatori
(ECC-NET) per essere
assistiti nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente
a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro
nazionale e' designato anche come punto
di contatto ODR
ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
524/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. E' fatto obbligo agli
organismi ADR e al Centro nazionale
della
rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere
disponibile al
pubblico sui propri siti
web, fornendo un
link al sito
della
Commissione europea, e laddove possibile
su supporto durevole
nei
propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato
e pubblicato
dalla Commissione ai sensi dell'articolo
20, paragrafo 4,
della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21
maggio 2013, sulla risoluzione
alternativa delle controversie
dei
consumatori.
7. L'elenco degli organismi ADR
di cui
al comma 6
e' posto a
disposizione delle associazioni di consumatori e delle
associazioni
di categoria di professionisti che possono renderlo
disponibile al
pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse
ritengano
appropriato.
8. Sul sito istituzionale
di ciascuna autorita'
competente e'
assicurata la pubblicazione delle
informazioni sulle modalita'
di
accesso dei consumatori
alle procedure ADR
per risolvere le
controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le
autorita' competenti incoraggiano
le associazioni dei
consumatori e degli
utenti, di cui
all'articolo 137, e le
organizzazioni
professionali, a diffondere
la conoscenza degli
organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da
parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresi'
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative
agli
organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.
Art. 141-septies (Cooperazione). -
1. Le autorita'
competenti
assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR
nella risoluzione
delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri
Stati membri dell'Unione europea delle
migliori prassi per
quanto
concerne la risoluzione
delle controversie transfrontaliere e
nazionali.
2. Se esiste una rete
europea di organismi
ADR che agevola
la
risoluzione delle controversie
transfrontaliere in un
determinato
settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi a
detta
rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
3. Le
autorita' competenti incoraggiano
la cooperazione tra
organismi ADR e autorita'
nazionali preposte all'attuazione degli
atti giuridici dell'Unione
sulla tutela dei
consumatori. Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo scambio
di informazioni
sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei
confronti
delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E'
incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni,
se
gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali agli
organismi
ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio
di informazioni di cui ai commi 1,
2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione
dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono
fatte salve le
disposizioni in materia
di segreto
professionale e commerciale applicabili alle autorita' nazionali
di
cui al comma 3.
Gli organismi ADR
sono sottoposti al
segreto
d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza
previsti
dalla normativa vigente.
Art. 141-octies (Autorita'
competenti e punto di contatto unico). -
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies
e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti:
a) Ministero della giustizia
unitamente al Ministero dello sviluppo
economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione
relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e
4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB),
di
cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento
ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle
controversie
disciplinati ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti
attuativi, e con
oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni, nonche'
dei
soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema
idrico
(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM), di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di
competenza;
e) Banca d'Italia,
con riferimento ai
sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) altre autorita'
amministrative indipendenti, di
regolazione di
specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo
le proprie competenze;
g) Ministero
dello sviluppo economico,
con riferimento alle
negoziazioni paritetiche di
cui all'articolo 141-ter
relative ai
settori non regolamentati o
per i quali
le relative autorita'
indipendenti di regolazione non applicano o non adottano
specifiche
disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e
comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui
alla lettera a).
2. Il Ministero dello
sviluppo economico e'
designato punto di
contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita'
di indirizzo nel
compimento
delle funzioni delle autorita'
competenti di cui
al comma 1 e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo
di
coordinamento e di
indirizzo. Lo stesso
e' composto da
un
rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello
sviluppo economico e' attribuito il
compito di convocazione
e di
raccordo. Al tavolo sono assegnati
compiti di definizione
degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza
delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di
trasparenza e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il
servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto
tavolo di
coordinamento ed indirizzo non
spetta alcun compenso,
gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo
dovuto.
Art. 141-nonies
(Informazioni da trasmettere
alle autorita'
competenti da parte
degli organismi di
risoluzione delle
controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle
controversie
che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente
titolo e inseriti in elenco
conformemente all'articolo 141-decies,
comma 2, devono presentare
domanda di iscrizione
alla rispettiva
autorita' competente, indicando:
a) il loro nome o
denominazione, le informazioni
di contatto e
l'indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura
e sul loro
finanziamento,
comprese le informazioni sulle
persone fisiche incaricate
della
risoluzione delle controversie, sulla
loro retribuzione, sul loro
mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la
durata media delle
procedure di risoluzione
delle
controversie;
f) la lingua o le lingue in cui
possono essere presentati i reclami
e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di
controversie trattati mediante la
procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo
di risoluzione delle controversie
puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma
dell'articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata
dell'organismo di possedere o meno i
requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione
della presente direttiva, e di
rispettare o meno
i requisiti di
qualita' di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di
cui alle lettere da a)
ad h) del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio
l'autorita' competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione
delle controversie dinanzi ai quali
si svolgono le procedure
di cui all'articolo
141-ter, oltre a
comunicare ai requisiti
di cui al
comma 1, devono
altresi'
trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita'
ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di
cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno
di iscrizione al relativo
elenco,
con cadenza biennale, ogni organismo ADR
trasmette alla rispettiva
autorita' competente informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti
ed i tipi di
controversie alle
quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle
procedure ADR interrotte
prima di
raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per
la risoluzione delle controversie
ricevute;
d) la percentuale di rispetto,
se nota, degli esiti delle procedure
ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche
o significative che si
verificano di frequente e
causano controversie tra
consumatori e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni
sul modo di
evitare o risolvere
problematiche analoghe in futuro;
f) se
del caso, una
valutazione dell'efficacia della
loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che
agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se
prevista, la formazione
fornita alle persone
fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui
all'articolo
141-bis, comma 4, lettera a);
h) la
valutazione dell'efficacia della
procedura ADR offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 141-decies (Ruolo delle
autorita' competenti). -
1. Presso
ciascuna autorita' competente
e' istituito, rispettivamente con
decreto ministeriale o con provvedimenti
interni, l'elenco degli
organismi ADR deputati
a gestire le
controversie nazionali e
transfrontaliere che rientrano
nell'ambito di applicazione
del
presente titolo e che rispettano
i requisiti previsti.
Ciascuna
autorita' competente definisce il
procedimento per l'iscrizione
e
verifica il rispetto
dei requisiti di
stabilita', efficienza,
imparzialita', nonche' il rispetto del principio di tendenziale
non
onerosita', per il consumatore, del servizio.
2. Ogni
autorita' competente provvede
all'iscrizione, alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco
nonche' sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna
autorita' competente sulla
base di propri
provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di
contatto e i siti
internet degli
organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui
possono essere presentati i reclami
e in cui e' svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie
contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie
di controversie trattati
da ciascun
organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della
presenza fisica delle parti o dei
loro rappresentanti, compresa una
dichiarazione dell'organismo ADR
relativa alla possibilita' di svolgere
la procedura ADR
in forma
orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo
ADR puo' rifiutare il trattamento
di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma
2.
4. Se un organismo ADR non
soddisfa piu' i requisiti
di cui al
comma 1, l'autorita'
competente interessata lo
contatta per
segnalargli tale non
conformita', invitandolo a
ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo
ADR continua a non soddisfare
i requisiti di
cui al comma
1,
l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco
di cui al
comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le
informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorita' competente
notifica senza indugio l'elenco di cui
ai commi 1 e 3, e ogni suo
successivo aggiornamento, al
Ministero
dello sviluppo economico quale
punto di contatto
unico con la
Commissione europea.
6. L'elenco e gli aggiornamenti
di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi
agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana
sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo
economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorita'
competente mette a
disposizione del pubblico
l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione
europea e notificato al
Ministero dello sviluppo
economico quale
punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un
link
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni
autorita' competente mette a disposizione del pubblico
tale elenco
consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e
successivamente ogni quattro anni, il
Ministero dello sviluppo economico, quale punto di
contatto unico,
con il contributo delle
altre autorita' competenti,
pubblica e
trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul
funzionamento di tutti gli organismi
ADR stabiliti sul
territorio
della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi
degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate
da statistiche, che
ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le
controversie
sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora
raccomandazioni su come
migliorare l'efficacia e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».
4. All'articolo 139, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b)
e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) regolamento (UE) n.
524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle
controversie
online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».
5. All'articolo 10, comma 1,
all'articolo 16, comma 2, all'articolo
106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi
1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo,
all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del
decreto legislativo 6
settembre 2005, n.
206, e successive
modificazioni, le parole:
«delle attivita' produttive»
sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
6. All'articolo 66 del decreto
legislativo 6 settembre
2005, n.
206, al comma 2 dopo le parole:
«del presente capo»,
prima della
virgola, sono inserite
le seguenti: «nonche'
dell'articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3».
7. All'articolo 66 del decreto
legislativo 6 settembre
2005, n.
206, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di
consumo,
nelle materie di cui alle sezioni
da I a
IV del presente
capo,
mediante il ricorso alle
procedure di cui
alla parte V,
titolo
II-bis, del presente codice.».
8. All'articolo 66-quater, del
decreto legislativo 6
settembre
2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per
la risoluzione delle
controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti disciplinati
dalle disposizioni delle
sezioni da I a IV del
presente capo e'
possibile ricorrere alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
9. Al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 2,
dopo la lettera v) sono aggiunte le
seguenti:
«v-bis) imporre
al consumatore che
voglia accedere ad una
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista
dal titolo II-bis della parte
V, di rivolgersi
esclusivamente ad
un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere
eccessivamente difficile per
il consumatore
l'esperimento della procedura di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
Art.
1 bis
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione
di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di
indennizzo e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell'articolo 27, commi 1 e 2,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262
1. Dopo il comma 5
dell'articolo 2 del
decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui
confronti la CONSOB esercita la propria
attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al
comma 5-ter, devono aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale
delle controversie con gli
investitori diversi dai
clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di
cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.
58. In caso
di
mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58
del 1998 e alle persone fisiche
di cui all'articolo
18-bis del
predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con
proprio regolamento, nel rispetto
dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla
parte V,
titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie
di cui al
comma 5-bis nonche'
i
criteri di composizione dell'organo decidente, in modo
che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti interessati. Alla
copertura delle relative
spese di
funzionamento si provvede,
senza nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».
2. All'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo
4 marzo
2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione
previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo
le
parole: «n. 179,» sono inserite
le seguenti: «e
dai rispettivi
regolamenti di attuazione».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente
decreto, concernenti l'attuazione
del regolamento (UE) n.
524/2013 del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 21 maggio
2013, relativo alla
risoluzione delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9
gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica alla Commissione
europea alla data di entrata
in vigore del
presente decreto e
successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in
relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni
di contatto dell'organismo di cui
all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorita' competenti,
incluso il punto unico di contatto,
di cui all'articolo 141-octies del codice;
c) il testo
delle disposizioni di
cui al presente
decreto
legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo
economico, quale punto di contatto
unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016
il
primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.
Art. 3
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.